CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 11941 depositata il 3 maggio 2024
Lavoro – Riliquidazione della pensione – Inclusione voci retributive AGO – Termine di decadenza – Estinzione diritto a ratei pregressi – Accoglimento
Ritenuto che
1. la Corte d’Appello di Trieste, con la sentenza in epigrafe indicata, confermava la decisione di prime cure che aveva riconosciuto il diritto dell’assicurato alla riliquidazione della pensione in godimento con l’inclusione di tutte le voci retributive previste nell’assicurazione generale obbligatoria, con condanna dell’INPS al pagamento dovuto con decorrenza da giugno 2010, ossia nei limiti della prescrizione quinquennale decorrente dalla data della domanda amministrativa del maggio 2015.
2. L’INPS ha proposto ricorso per Cassazione, invocando l’applicazione del termine di decadenza triennale, avverso il quale resiste T.G., con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria.
Considerato che
3. E’ da accogliere, nei sensi di cui in motivazione, il motivo di ricorso con cui l’INPS si duole di violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, come modificato dal D.L. n. 98 del 2011, art. 38, comma 4 lett. d) e dell’art. 252 disp. att. c.p.c., sul presupposto dell’applicazione del termine decadenziale triennale introdotto dal citato decreto-legge.
4. Invero, l’art. 6 del d.l. n. 103 del 1991 ha chiarito la natura sostanziale del termine di decadenza, evidenziando espressamente che la riferita decadenza “determina l’estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l’inammissibilità della relativa domanda giudiziale” e che “in caso di mancata proposizione di ricorso amministrativo, i termini decorrono dall’insorgenza del diritto ai singoli ratei”.
5. Questa Corte, con orientamento consolidato, dal quale la Corte di merito si è discostata, ha precisato che, in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguardi, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale (v., fra tantissime, Cass. nn. 17430/2021, 123/2022, 1308/2022, 4858/2022, 5991/2022, 16860/2023, 24555/2023).
6. La sentenza impugnata che non si è uniformata ai predetti principi va, pertanto, cassata e, per essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va rinviata, per nuovo esame del gravame, alla stessa Corte d’appello in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Trieste, in diversa composizione.