CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 12784 depositata il 10 maggio 2024
Lavoro – Certificato di variazione INAIL – Inquadramento in diversa gestione tariffaria – Classificazione delle imprese ai fini del versamento dei premi assicurativi INAIL – Decorrenza degli effetti dei provvedimenti di variazione ai fini della rettifica della tassazione errata – Assenza di erronea o incompleta denuncia da parte del datore di lavoro – Irretroattività – Accoglimento
Rilevato che
Con sentenza del giorno 29.1.2018 n. 2191, la Corte d’appello di Milano accoglieva il gravame proposto dall’Inail avverso la sentenza del tribunale di Como che aveva accolto l’opposizione proposta dalla società G.F. – La V.S. di F.T. & C sas avverso il certificato di variazione Inail emesso in data 27.11.13, per l’inquadramento in diversa gestione tariffaria (dal settore “industria” a quello “artigianato”). La ditta, in particolare, non contestava la variazione dell’inquadramento operato dall’Inail, ma la retroattività della richiesta di pagamento avanzata dall’Istituto assicurativo (con decorrenza dall’iniziale classificazione operata dall’Inps), assumendo che in ragione del comma secondo dell’art. 14 DM 12.2.00 (ndr art. 14 DM 12.12.00), l’obbligo di pagamento doveva decorrere dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione della variazione, anche perché l’errore era imputabile all’Inail.
Il tribunale accertava l’insussistenza della pretesa dell’Istituto assicurativo per il periodo antecedente a quando era stato effettivamente comunicato alla società la variazione tariffaria Inail, previa disapplicazione dell’art. 14 del DM n. 10651/00, norma che prevedeva, invece, la retroattività della variazione dell’inquadramento in diversa gestione tariffaria.
La Corte d’appello, a sostegno della propria pronuncia di accoglimento del gravame dell’Inail, ha rilevato come non sussistessero i presupposti per sindacare in via incidentale la legittimità costituzionale dell’art. 14 del DM n. 10651 cit. (alla luce dei principi di ragionevolezza, uguaglianza e affidamento, di cui all’art. 3 Cost.) che prevede la retroattività del nuovo inquadramento, perché un’azienda che svolge una stessa attività deve essere necessariamente e logicamente classificata nello stesso settore merceologico a decorrere dalla medesima data, per evitare una irragionevole disparità di trattamento da parte di ciascuno degli enti sia esso previdenziale o assicurativo:
quindi, corretta era la data di decorrenza del nuovo inquadramento tariffario, dall’iniziale inquadramento Inps.
Avverso la sentenza della Corte d’appello, società G.F. – La V.S. di F.T. & C sas ricorre per cassazione, sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria, mentre l’Inail resiste con controricorso.
Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.
Considerato che
Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce una questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 14 comma 3 del DM n. 10651 del 12.12.2000 e dell’art. 3 comma 8 della legge n. 335/1995, nella parte in cui fa decorrere ex tunc le conseguenze della rettifica dell’inquadramento, con aumento del premio, e non ex nunc cioè dalla notifica della medesima rettifica, con conseguente violazione sia del “principio di razionalità formale, quale principio logico di non contraddizione sia del principio di razionalità pratica, ovvero di ragionevolezza”.
Con il secondo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, circa un punto decisivo della controversia, perché la Corte d’appello non aveva spiegato per quale ragione avesse ritenuto applicabile retroattivamente un effetto modificativo disposto dall’Inail, in applicazione dell’art. 14 comma 3 del DM 12.12.2000 cit., benché all’interno della stessa norma, e precisamente al comma 2, fosse previsto che per i datori di lavoro non soggetti alla classificazione aziendale da parte dell’Inps, l’effetto si produceva solo successivamente, vale a dire, dal primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione, e la differenziazione era ancora meno giustificata alla luce dell’art. 3 comma 8 della legge n. 335 del 1995.
Con il terzo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di nullità della sentenza, per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., perché la Corte d’appello non aveva preso in considerazione le domande proposte in via subordinata dalla società appellata, secondo le quali se la decorrenza del nuovo inquadramento fosse stata fissata dalla sua notifica (27.11.13) invece che dall’originaria classificazione Inps (13.11.08), ciò avrebbe comportato per la ricorrente, una riduzione dell’esborso dovuto all’istituto assicurativo.
Con il quarto motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., per evidente contraddittorietà tra il dispositivo e la parte motiva, perché nel dispositivo della sentenza impugnata si legge “in parziale riforma della sentenza n. 158/2015 del tribunale di Como, respinge il ricorso promosso da (…) che conferma nel resto.”, senza che si riesca a comprendere, quale parte della sentenza di primo grado viene riformata e quale invece rimane confermata.
Il secondo, terzo e quarto motivo, che per priorità logico-giuridica, vengono esaminati per primi e congiuntamente, sono fondati.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “In tema di classificazione delle imprese ai fini del versamento dei premi assicurativi INAIL, ai sensi del d.m. 12 dicembre 2000, gli effetti dei provvedimenti di variazione disposti d’ufficio, tanto in vista della modifica della classificazione quanto ai fini della rettifica della tassazione errata, trovano applicazione, salvo che il datore di lavoro abbia dato causa all’errata classificazione, dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione dell’INAIL, in nome del principio di irretroattività della legge affermato, in via generale, dall’art. 11 delle disp. prel. c.c. e ribadito, nella materia in esame, dall’art. 3, comma 8, della l. n. 335 del 1995, nonché dagli artt. 14 e 16 del decreto citato” (Cass. n. 6081/21, 19785/17).
Nella specie, pertanto, erroneamente la Corte d’appello ha fatto decorrere retroattivamente l’efficacia del provvedimento di riclassificazione dell’Inail dall’iniziale classificazione operata dall’Inps, non essendovi stata erronea o incompleta denuncia da parte del datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio minore di quello dovuto.
Il primo motivo, sulla dedotta questione di legittimità costituzionale rimane assorbito, atteso che non è più rilevante per la decisione della causa.
In accoglimento del secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, assorbito il primo, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Milano, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.
P.Q.M.
Accoglie il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, assorbito il primo.
Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione.