CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 13079 depositata il 13 maggio 2024

Lavoro – Avviso di addebito emesso dall’INPS – Reddito da lavoro autonomo – Iscrizione d’ufficio alla Gestione separata – Mancata compilazione del quadro RR – Dolo – Assenza di automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi e l’occultamento doloso del debito contributivo – Necessità di un accertamento di fatto – Accoglimento – i vizi attinenti alla regolarità formale del titolo esecutivo, ovvero in questo caso dell’avviso di addebito, e quelli riguardanti la sua notificazione sono deducibili con l’opposizione agli atti esecutivi, nel termine fissato dall’art.617 c.p.c., mentre l’art.24 d.lgs. n.46 del 1999 riguarda l’opposizione fondata su motivi di merito 

Rilevato che

La Corte d’appello di Campobasso confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto l’opposizione proposta dal commercialista V.M. avverso un avviso di addebito emesso dall’Inps e avente ad oggetto il debito derivante dal reddito per lavoro autonomo percepito dallo stesso nell’anno 2012, a seguito di iscrizione d’ufficio alla Gestione separata istituita presso l’Istituto.

Riteneva la Corte d’appello che fosse inammissibile l’opposizione fondata su vizi formali dell’avviso di addebito, per omessa motivazione e illegittima sottoscrizione, nonché della sua notificazione, perché non avvenuta a mezzo posta: essi andavano dedotti ex art.617 c.p.c. entro 20 giorni dalla notifica dell’avviso.

Nel merito, la Corte negava l’avveramento della prescrizione: poiché non era stato compilato il quadro RR della dichiarazione dei redditi, doveva reputarsi il dolo in capo all’appellante, con conseguente sospensione della prescrizione ai sensi dell’art.2941 n.8 c.c. Infine, la Corte concludeva per la legittimità dell’iscrizione alla Gestione separata atteso il mancato pagamento del contributo soggettivo, non ostando il fatto che V. fosse già pensionato: egli aveva infatti optato per l’esonero dal pagamento contributivo.

Avverso la sentenza, V.M. ricorre per quattro motivi, illustrati da memoria.

L’Inps resiste con controricorso, mentre è rimasta intimata la Società di Cartolarizzazione dei Crediti Inps (S.C.C.I.) s.p.a.

All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.

Considerato che

Con il primo motivo di ricorso, V.M. deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.3, co.9 della legge n. 335 del 1995, in proprio e nella combinazione con l’art. 2941 n. 8 c.c., per avere la Corte d’appello erroneamente ritenuto che la mancata compilazione del quadro RR integrasse il dolo ai fini dell’art. 2941 n.8 c.c.

Con il secondo motivo di ricorso, V.M. denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 21-septies della legge n.241 del 1990 e dell’art. 617 co.1 c.p.c., ribadendo che l’avviso di addebito era nullo per omessa motivazione e che il termine per far valere il vizio è quello di 40 giorni fissato dall’art.24 d.lgs. n.46 del 1999.

Con il terzo motivo di ricorso, V.M. deduce l’omessa applicazione degli artt.12 della legge n.890 del 1982 e 30 co.2 penultimo periodo del d.l. n.78 del 2010, per mancato esame da parte di entrambi i giudici di merito di un fatto decisivo per il giudizio posto in discussione: né in primo né in secondo grado, si sarebbe deciso sull’eccezione di illegittimità della notifica dell’avviso avvenuta non a mezzo posta e sulla illegittimità della sottoscrizione dell’avviso d’addebito a mezzo stampa.

Con il quarto motivo di ricorso, V.M. è denunciata la violazione e/o falsa applicazione dell’art.18 co.11 e 12 d.l. n.98 del 2011 e dell’art.1 co.2 del D.M. 14/03/2012, per non avere la Corte considerato che a decorrere dal 2011 l’iscrizione alla Cassa previdenziale di categoria è obbligatoria per i pensionati come il ricorrente.

Il primo motivo è fondato.

Questa Corte (Cass. n. 7254 del 2021, Cass. n. 37529 del 2021, Cass. n. 4898 del 2022, Cass. n.5578 del 2022 e Cass. n. 34583 del 2022) ha affermato che non è predicabile un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi e l’occultamento doloso del debito contributivo. Al contrario, il dolo richiede un accertamento di fatto rimesso la giudice di merito (così anche Cass. n. 6677 del 2019).

Tale accertamento non è però stato compiuto dalla Corte d’Appello, la quale, senza considerare alcun altro elemento, ha concluso per il dolo in relazione all’unico dato fattuale rappresentato dalla mancata denuncia all’Inps della percezione del reddito da lavoro autonomo, non altrimenti assoggettato alla contribuzione, cioè a dire dalla mancata compilazione del quadro RR.

Così facendo, nella sostanza è incorsa nell’automatismo, tra omessa compilazione del quadro RR e affermazione del dolo, invece da respingere.

Il secondo e terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente data la loro intima connessione. Essi sono infondati.

L’omessa pronuncia sulle eccezioni di illegittimità della notifica dell’avviso avvenuta non a mezzo posta e sulla illegittimità della sottoscrizione dell’avviso d’addebito a mezzo stampa, non sussiste.

La Corte ha infatti ritenuto che l’opposizione per tali ragioni – così come quella fondata sulla nullità dell’avviso di addebito per omessa motivazione – fosse inammissibile per intervenuta decadenza, essendo stata presentata oltre il termine fissato dall’art.617 c.p.c.

Va poi aggiunto che, come correttamente rilevato dalla Corte d’appello i vizi attinenti alla regolarità formale del titolo esecutivo, ovvero in questo caso dell’avviso di addebito, e quelli riguardanti la sua notificazione sono deducibili con l’opposizione agli atti esecutivi, nel termine fissato dall’art.617 c.p.c., mentre l’art.24 d.lgs. n.46 del 1999 riguarda l’opposizione fondata su motivi di merito (Cass. n.15116 del 2015, Cass. n. 21080 del 2015 e Cass. n. 16425 del 2019).

Il quarto motivo è infondato.

La Corte, con un accertamento di fatto non sindacabile se non nei limiti di cui all’art.360 co.1 n.5 c.p.c., e senza che sul punto nulla alleghi il motivo al fine di ritenere integrati i presupposti di tale norma, ha concluso che il ricorrente non era iscritto alla Cassa professionale dei dottori commercialisti: una nota della stessa Cassa datata 3.3.2020 dava atto che il ricorrente era esonerato dall’iscrizione alla Cassa siccome titolare di pensione per altra attività svolta.

Come già ricordato nella sentenza impugnata, inoltre, questa Corte (Cass. n.7485 del 2020) ha già affermato che il pensionato è tenuto ad iscriversi alla Gestione separata ove non iscritto alla Cassa di categoria e ricavi un reddito dall’attività di libero professionista; solo l’adeguamento degli statuti delle Casse professionali al disposto del comma 11 dell’art.18 del d.l. n. 98 del 2011 può comportare l’esonero dall’iscrizione alla Gestione separata.

Tuttavia nel ricorso non si deduce che la Cassa dei dottori commercialisti abbia adeguato il proprio statuto in consonanza con l’art.18 co.11 del d.l. n.98 del 2011; anzi, dalla nota del 3.3.2020 emerge il contrario, posto che la Cassa ha escluso l’obbligo di iscrizione del ricorrente in conformità all’art.12 co.1 della legge n.21 del 1986.

In conclusione, il ricorso va accolto limitatamente al primo motivo, con rinvio alla Corte d’appello di Campobasso in diversa composizione per i necessari accertamenti in termini di sospensione della prescrizione ex art.2941 n.8 c.c. e per la determinazione sulle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q+.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, respinti i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Campobasso in diversa composizione, anche per le spese di lite del presente giudizio di cassazione.