AGENZIA delle DOGANE – Circolare n. 14 del 20 maggio 2024
Art 29 Reg. (UE) 2447/2015 (RE) – Accertamento dei criteri di cui all’articolo 39, lettere b), c) ed e), del codice doganale unionale da parte di esperti
PREMESSA
L’art. 29 del Reg. (UE) 2447/2015 (RE) al punto 3 dispone che “al fine di accertare se i criteri di cui all’articolo 39, lettere b), c) ed e) (NOTA 1), del codice sono soddisfatti, le autorità doganali possono tener conto delle conclusioni degli esperti fornite dal richiedente, a condizione che l’esperto che ha redatto le conclusioni non sia collegato al richiedente ai sensi dell’articolo 127 del presente regolamento”.
La Legge 22 dicembre 1960, n.1612 riconosce giuridicamente l’attività professionale dello spedizioniere doganale e ne istituisce, l’albo professionale.
Il titolo professionale, la patente, l’iscrizione all’albo degli spedizionieri doganali (NOTA 2), nonché l’abilitazione allo svolgimento delle operazioni doganali sul territorio nazionale può essere acquisita attraverso il superamento di appositi esami, indetti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sentito il Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali.
Agli spedizionieri doganali, in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137- “al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell’utente e della collettività, e per conseguire l’obiettivo dello sviluppo professionale – corre, inoltre, l’obbligo di un continuo e costante aggiornamento delle proprie competenze professionali.
Tali figure professionali, se iscritti all’albo da almeno tre anni ed in possesso di alcuni particolari requisiti previsti dalle disposizioni legislative, possono costituire i Centri di Assistenza Doganale (C.A.D.), secondo quanto disposto dal decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, e disciplinati dal decreto del Ministro delle finanze 11 dicembre 1992, n. 549.
Esiste, anche in questo caso, un albo professionale; l’iscrizione è il presupposto che condiziona l’avvio delle attività dei CAD.
Le categorie in parola in quanto interlocutori specializzati nell’espletamento delle formalità doganali – che rappresentano un momento fondamentale nella supply chain internazionale e richiedono, soprattutto nell’attuale contesto del commerciale globale, una crescente professionalità – ricoprono un ruolo strategico per le imprese e altamente rilevante per l’Agenzia con cui instaurano un rapporto di “cooperative compliance” volto ad una costante, attiva e trasparente collaborazione.
Ai sensi dell’art.1 della sopra citata Legge n.1612/1960, gli spedizionieri doganali accreditati sono, di fatto, riconosciuti quali esperti nelle materie fiscale, merceologica, valutaria, e quant’altro si riferisce al campo doganale e negli adempimenti ad esse connesse.
Ritenuto opportuno dare attuazione a quanto disposto dal citato art. 29 RE, nell’ottica della semplificazione amministrativa, dell’interesse a ridurre i tempi di audit e di velocizzazione del processo decisionale di rilascio e/o mantenimento delle autorizzazioni doganali, si forniscono a seguire le istruzioni per l’acquisizione delle valutazioni di esperti professionali.
VALUTAZIONI DI ESPERTI ACQUISIBILI NEL CORSO DEI PROCEDIMENTI DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DOGANALI
La normativa doganale Unionale prevede, come noto, una serie di autorizzazioni e semplificazioni doganali per le imprese per l’ottenimento delle quali l’operatore economico deve dimostrare di rispettare specifici requisiti oggi valutati – attraverso peculiari attività di audit – dagli Uffici delle Dogane competenti, rientranti per lo più nell’elencazione di cui all’art.39 del Regolamento UE 952/2013 Codice doganale Unionale – CDU.
Considerato che, come sopra specificato, l’art. 29 RE ritiene che “le autorità doganali possono tener conto delle conclusioni degli esperti fornite dal richiedente” , purché queste siano rilasciate da esperti che non siano collegati al richiedente ai sensi dell’articolo 127 del medesimo regolamento, e ritenuto che la categoria professionale degli spedizionieri doganali, in virtù dell’esperienza nell’elaborazione e nel trattamento della documentazione doganale e nello svolgimento delle attività relative alle spedizioni internazionali, abbia la competenza e la professionalità necessarie per effettuare le valutazioni necessarie a rilasciare le citate “conclusioni” l’Agenzia, nell’ambito dell’attività di Audit volte alla verifica delle condizioni e dei requisiti necessari in relazione al tipo di autorizzazione/semplificazione doganale richiesta, potrà tenere in considerazione le valutazioni fornite dagli spedizionieri doganali e dai Centri di Assistenza Doganale nonché da altre categorie di professionisti, ognuna esclusivamente nel proprio ambito di competenza, nel rispetto delle seguenti condizioni:
1. rilascio di attestato da parte del Consiglio Nazionale degli spedizionieri doganali/ordini professionali di:
a. attestato di effettiva partecipazione a adeguata attività formativa di aggiornamento negli ultimi tre anni;
b. regolare pagamento delle quote di iscrizione all’Albo professionale.
2. assenza delle circostanze indicate dall’articolo 127 del RE.
La condizione di cui al punto 1.a) viene considerata soddisfatta se il professionista è autorizzato AEO.
Il professionista potrà fornire, per quanto di competenza, le proprie conclusioni con riferimento:
– al criterio di cui all’articolo 39, lettere b) del CDU – sistema efficace di gestione delle scritture contabili -: relativamente alla presenza di un soddisfacente sistema di gestione delle scritture commerciali, alla corretta tenuta delle scritture contabili (NOTA 3), alla tracciabilità delle operazioni doganali con la relativa documentazione (Audit trail), all’identificazione della merce come unionale o non unionale e alla presenza di un sistema di controllo interno in grado di prevenire, individuare e correggere gli errori;
– al criterio di cui all’articolo 39, lettere c) del CDU – verifica della comprovata solvibilità finanziaria: relativamente al rispetto all’adempimento degli obblighi e degli impegni in relazione al pagamento dei dazi doganali e di qualsiasi altro diritto, imposta o tassa dovuti in ordine all’importazione o all’esportazione di merci;
– al criterio di cui all’articolo 39, lettere e) del CDU – verifica della presenza di adeguati standard di sicurezza-: relativamente alla sicurezza della catena di approvvigionamento, prestando particolare attenzione alla sicurezza dei partner commerciali, verificando la presenza dei requisiti ed obblighi in materia di sicurezza;
l’integrità delle unità di trasporto, dei processi logistici, nonché al controllo della qualità, della quantità e, ove del caso, dei sigilli delle merci;
– all’adozione da parte dell’operatore di un modello organizzativo di gestione e controllo redatto ai sensi del D.lgs. 231/2001 ai fini della riduzione del rischio d’infrazione e di reati, compresi quelli rilevanti ai fini fiscali e doganali.
Resta fermo che – pur tenendo conto degli elementi forniti dagli spedizionieri doganali, o da altri professionisti, in qualità di esperti – la valutazione finale e la consequenziale adozione delle decisioni inerenti al rispetto dei requisiti di cui all’art.39, lett. b), c) ed e) del CDU, rientra nell’ambito di competenza esclusiva di questa Agenzia che, qualora lo ritenga, può comunque effettuare l’attività di Audit anche su aspetti per i quali sono state fornite le citate valutazioni.
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Note:
(1) Articolo 39 CDU lett. b): Sistema di gestione delle scritture commerciali; lett. c): Solvibilità; lett. e): Sicurezza
(2) Ai sensi dell’art. 50 del TULD
(3) Ai sensi dell’art.7, 1 sexies, lett. b) del Decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417