La Corte di Cassazione, sezione III, con la sentenza n. 14046 depositata il 21 maggio 2024, intervenendo in tema di prova del contratto di assicurazione in assenza della polizza e della validità della posta elettronica ordinaria, ha ribadito i principi di diritto, rilevabili dalla normativa, secondo cui “…

  1. il messaggio di posta elettronica sottoscritto con firma “semplice” è un documento informatico ai sensi dell’art. 2712 c.c.;
  2. se non ne sono contestati la provenienza od il contenuto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate [così già Sez. 6 – 2, Ordinanza 11606 del 14/05/2018, Rv. 648375 – 01; Sez. 2, Ordinanza n. 30186 del 27.10.2021 (in motivazione, pag. 4); Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3540 del 6.2.2019; una conferma a contrario di tali princìpi si ricava anche da Sez. 2 – , Ordinanza n. 22012 del 24/07/2023, la quale ha negato che una e-mail priva di firma elettronica avanzata soddisfi il requisito della forma scritta, ma solo se tale forma sia richiesta ad substantiam negotii];
  3. se ne sono contestati la provenienza od il contenuto, il giudice non può espungere quel documento dal novero delle prove utilizzabili, ma deve valutarlo in una con tutti gli altri elementi disponibili e tenendo conto delle sue caratteristiche intrinseche di sicurezza, integrità, immodificabilità.

…”

In altri termini per il Supremo consesso il messaggio di posta elettronico ordinario con firma semplice (non elettronica) costituisce documento informatico ai sensi dell’art. 271 del c.c.c è come tale, se non contestata la provenienza ed il contenuto, forma piena prova  dei fatti e delle cose rappresentate.

La vicenda ha riguardato un autotrasportatore che aveva stipulato, per il tramite di un broker, di un contratto di assicurazione contro il rischio di furto della merce trasportata. l’autotrasportatore, successivamente alla stipula del contratto assicurativo, subì il furto di due motrici e di un rimorchio contenente un carico di medicinali, a lui affidati per il trasporto. Il mittente chiese di essere risarcito per la perdita del carico ed il vettore chiese al proprio assicuratore di essere manlevato rispetto a tale pretesa. L’assicuratore rifiutò il pagamento dell’indennizzo, opponendo che il contratto di assicurazione escludeva dalla copertura i danni derivanti dal furto di medicinali. L’autotrasportatore convenne in giudizio dinanzi al Tribunale le società di assicurazione e quella del broker  chiedendone la condanna, in solido o in via alternativa, al pagamento dell’indennizzo e/o al risarcimento del danno. In particolare l’attore dedusse che l’estensione della copertura al rischio di furto di medicinali doveva ritenersi operante per effetto di uno scambio di e­ mail tra il broker ed un funzionario della compagnia di assicurazione. Il Tribunale ritenne che il rischio avveratosi fosse coperto dalla polizza per effetto delle modifiche ad esse apportate su richiesta del broker, richiesta dimostrata dallo scambio di messaggi di posta elettronica tra il broker ed il funzionario della compagnia di assicurazione. La sentenza fu appellata dall’autotrasportatore in via principale al fine di sentir condannare anche del broker, e dall’assicuratore  in via incidentale al fine di essere sollevata da ogni responsabilità, in assenza di stipula dell’estensione della polizza assicurativa al trasporto dei medicinali, “dato che il contratto doveva essere provato per iscritto e che le mail prodotte in atti non integravano una prova scritta, in quanto non potevano considerarsi ‘sottoscritte’. La Corte d’appello accolse il gravame incidentale; rigettò la domanda nei confronti dell’assicuratore e la accolse nei confronti del broker. L’autotrasportatore, avverso la sentenza di appello, proponeva ricorso in cassazione fondato su tre motivi.

I giudici di legittimità rigettarono il primo motivo di ricorso; accolsero il secondo motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione; dichiararono assorbito il terzo.

Per i giudici di piazza Cavour, i giudici di merito non avrebbe potuto limitarsi a negare tout court che un messaggio di posta elettronica con firma elettronica “semplice” potesse soddisfare il requisito della forma scritta. In quanto avrebbero dovuto, invece, previamente esaminare e vagliare le “caratteristiche oggettive” menzionate nell’art. 20 cit..

Le suddette caratteristiche di “qualità, sicurezza, integrità, immodificabilità”, poiché debbono essere “oggettive”, andranno desunte dal corpus mechanicum a disposizione del giudicante: e quindi – in particolare – dal formato del file in cui il messaggio di posta è stato salvato; dalle proprietà di esso; dalla sintassi adottata; dalla grafica.