Con la pubblicazione del decreto attuativo (emanato dal Ministero per il SUD di concerto con il Ministero delle Finanze) del 17 maggio 2024 sono operative le norme (decreto legge n. 124 del 2023 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162) che hanno istituito la ZES Unica (Zona Economica Speciale Unificata)
L’articolo 5 del DM del 17 maggio 2024 prevede che le imprese per poter accedere al contributo, sotto forma di credito di imposta, sono obbligati ad inviare all’Agenzia delle Entrate, apposita comunicazione secondo le modalità decise dall’Agenzia, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2024.
La comunicazione dovrà essere inviata telematicamente tra il 12 giugno e il 12 luglio 2024.
Si ricorda che, pena di revoca del beneficio, le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nelle aree di competenza della ZES unica per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento.
Aree della ZES
La ZES Unica comprende il territorio delle seguenti Regioni:
- Campania,
- Puglia,
- Basilicata,
- Calabria,
- Sicilia,
- Sardegna,
- Molise e Abruzzo dal 1° gennaio 2024 al 2034.
Soggetti interessati
I soggetti interessati a tale contributo sono le imprese (sia italiane che straniere) che vorranno, nel periodo interessato, effettuare investimenti nell’aria di applicazione della ZES.
In particolare l’articolo 1 del DM statuisce che “Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato già operative o che si insediano nella ZES unica, in relazione all’acquisizione dei beni strumentali indicati nell’articolo 3, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.”
Soggetti esclusi
Il comma 2 dell’articolo 1 del DM del 17 maggio 2024 prevede sono esclusi i “soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.”
Per l’individuazione del settore di appartenenza il comma 3 del suddetto articolo occorre tener conto del codice attività, compreso nella tabella ATECO 2024.
In particolare sono escluse le imprese che operano nei seguenti settori:
- industria siderurgica, carbonifera e della lignite;
- trasporti e delle relative infrastrutture (esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti);
- produzione, stoccaggio, trasmissione e distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche;
- banda larga;
- settori creditizio, finanziario e assicurativo.
Le imprese che operano nel settore agricolo e della pesca accedono all’agevolazione entro i limiti delle rispettive normative comunitarie di riferimento previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.
Tipologia dell’agevolazione
Il contributo in favore delle imprese che effettuano investimenti nelle aree della ZES Unica consiste nella concessione di un credito d’imposta che sarà commisurato alla quota del costo complessivo dei beni ammissibili la cui spesa sarà effettuata tra il 1° gennaio 2024 ed il 15 novembre 2024 ed entro il limite massimo di 100 milioni di euro per ciascun progetto di investimento.
Il suddetto credito di imposta sarà utilizzabile solo mediante compensazione da effettuarsi a mezzo del modello F24 ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. n. 241/1997. Per tali compensazioni non trova applicazione alcun limite annuale (come quello di cui all’articolo 1 comma 53 della L. n. 244/2007).
Inoltre tale credito di imposta deve essere riportato sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento del credito che nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.
L’articolo 4 del DM del 17 maggio 2024 prevede che il credito d’imposta è determinato nella misura massima per le grandi imprese consentita dalla vigente Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e, in particolare:
Regioni | Piccole Imprese (Max investimento: 50 milioni di euro) | Medie Imprese
(Max investimento: 50 milioni di euro) | Grandi Imprese (e PMI per investimenti oltre 50 milioni di euro) |
Campania, Puglia, Calabria, Sicilia | 60% | 50% | 40% |
Basilicata, Sardegna, Molise | 50% | 40% | 30% |
Abruzzo Solo nei Comuni di riferimento inclusi nelle zone c) della Carta degli Aiuti 2022-2027 | 35% | 25% | 15% |
Nelle aree di Taranto in Puglia e del Sulcis in Sardegna, le percentuali di incentivo aumentano di 10 punti percentuali per ogni categoria di dimensione d’impresa.
Le maggiorazioni di aliquota previste per piccole e medie imprese si applicano solamente per i loro investimenti iniziali con costi ammissibili fino a 50 milioni di euro. Per gli investimenti delle PMI sopra i 50 milioni di euro si applicano le aliquote meno favorevoli stabilite per le grandi imprese.
Investimenti agevolabili
L’articolo 3 del DM del 17 maggio 2024 definisce quali sono gli investimenti agevolabili.
Aspetto rilevante riguarda il comma 3 del citato articolo che prevede l’agevolazione in parola anche degli investimenti in beni immobili strumentali di cui al comma 1 sono agevolabili anche se riguardanti beni già utilizzati dal dante causa o da altri soggetti per lo svolgimento di un’attività economica, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, punti 49, 50 e 51, e 14 del regolamento (UE) n. 651/2014., del 17 giugno 2014.
Il comma 1 dell’art. 3 definisce quali sono i beni agevolabili stabilendo che rientrano tra i beni agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva di cui all’articolo 2, comma 4.
Restano esclusi i beni autonomamente destinati alla vendita, come pure quelli trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita nonché i materiali di consumo.
In sintesi i beni agevolabili devono essere:
- parte di un progetto di investimento il cui importo deve essere compreso tra 200.000 e 100 milioni di euro:
- parte di un progetto di investimento iniziale, che consiste nella creazione di nuovo stabilimento, diversificazione della produzione, ampliamento della capacità produttiva di uno stabilimento esistente ovvero nell’acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento chiuso o in via di chiusura (art. 2 punti 49, 50 e 51, del regolamento UE n. 651/2014);
- acquisti (anche mediante contratti di locazione finanziaria) di beni nuovi rientranti nella categoria di macchinari, impianti e attrezzature varie, secondo il documento OIC 16, nelle voci B.II.2 e B.II.3 d, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio agevolato.
Come già anticipato rientrano tra i beni agevolabili anche l’ acquisto di terreni oltre all’acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 ed entro un limite massimo del 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.
Per gli investimenti in leasing si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni al netto delle spese di manutenzione.
Momento di effettuazione dell’investimento
Il comma 4 dell’articolo 3 prevede che ai fini della determinazione del momento in cui gli investimenti si considerano effettuati e del valore dei beni agevolabili si tiene conto delle disposizioni di cui agli articoli 109, commi 1 e 2, e 110 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a prescindere dai principi contabili adottati.
Cumulabilità
I comma 6 e 7 dell’articolo 7 del DM del 17 maggio 2024 prevede la cumulabilità del credito di imposta ZES con gli aiuti aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio a condizione che tale cumulo non comporta il superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline comunitarie di riferimento.
In particolare nel DM viene statuito che:
- Il credito d’imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento e fermo restando il rispetto della condizione di cui all’articolo 14, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione.
- Il credito d’imposta è cumulabile, nei limiti delle spese effettivamente sostenute, con altre misure agevolative, che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, fermo restando quanto previsto dall’articolo 38, comma 18, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.
Il credito d’imposta è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione.
Per cui, trovando applicazione i limiti massimi di cui alla arta degli Aiuti a finalità regionale 2022-2027, il credito di imposta ZES Unica non è cumulabile con:
- la Nuova Sabatini
- il nuovo credito d’imposta 5.0.
Allegati