La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 11999 depositata il 3 maggio 2024, intervenendo in tema di licenziamento per giusta causa per utilizzo improprio dei permessi dicui alla legge n. 104 del 1992. ha ribadito il principio secondo cui “… l’assistenza che legittima il beneficio in favore del lavoratore, pur non potendo intendersi esclusiva al punto da impedire a chi la offre di dedicare spazi temporali adeguati alle personali esigenze di vita, tuttavia essa deve comunque garantire al familiare disabile in situazione di gravità di cui all’art. 3, comma 3, della l. n. 104 del 1992 un intervento assistenziale di carattere permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e di relazione (si tratta di principio applicabile anche ai permessi ex art. 33 della legge n. 104 del 1992). Pertanto, ove venga a mancare del tutto il nesso causale tra assenza dal lavoro ed assistenza al disabile, si è in presenza di un uso improprio o di un abuso del diritto ovvero di una grave violazione dei doveri di correttezza e buona fede sia nei confronti del datore di lavoro che dell’ente assicurativo (cfr. Cass. 19/07/2019 n. 19580). …”

La vicenda ha riguardato un dipendente di una banca, a cui era stato notificato un provvedimento di licenziamento, in quanto nei giorni in cui si trovava in permesso ex art. 33 della legge n. 104 del 1992, si era dedicato ad attività per nulla attinenti con l’assistenza alla madre inabile. Il lavoratore impugnava giudizialmente il licenziamento irrogatogli chiedendo che si accertasse l’illegittimità del licenziamento per giusta causa. Il Tribunale adito, in veste di giudice del lavoro, accolse le doglianze del dipendente dichiarando illegittimo il licenziamento. La banca  datrice di lavoro impugno la sentenza di primo grado. La Corte di appello, n riforma della sentenza del Tribunale , accolse il gravame della datrice di lavoro ritenendolo fondato e che il licenziamento fosse legittimo. Avverso tale decisione il dipendente proponeva ricorso in cassazione fondato su sette motivi. La datrice di lavoro proponeva controricorso.

I giudici di legittimità rigettarono il ricorso del lavoratore.

Gli Ermellini, in tale sentenza, premettono che  “… in tema di permessi ex art. 33 della l. n. 104 del 1992, grava sul lavoratore la prova di aver eseguito la prestazione di assistenza in un luogo diverso da quello di residenza della persona protetta (Cass. 02/11/2023 n. 30462), va rilevato che il permesso ex art. 33 della legge n. 104 del 1992 è riconosciuto al lavoratore in ragione dell’assistenza da prestare al disabile. E’ rispetto ad essa che l’assenza dal lavoro deve porsi in relazione causale diretta, senza che il dato testuale e la “ratio” della norma ne consentano l’utilizzo in funzione meramente compensativa delle energie impiegate dal dipendente per la detta assistenza. …”

Pertanto, per i giudici di piazza Cavour “… il comportamento del dipendente che si avvalga di tale beneficio per attendere ad esigenze diverse integra l’abuso del diritto e viola i principi di correttezza e buona fede, sia nei confronti del datore di lavoro che dell’Ente assicurativo, con rilevanza anche ai fini disciplinari (cfr. Cass. n. 17698 del 2016). …”

Infine, in tema di onere della prova, il Supremo consesso chiarisce che “… il datore di lavoro doveva dimostrare che il dipendente in permesso non si era recato al domicilio dichiarato della madre mentre era il lavoratore che doveva dimostrare di aver comunque svolto l’attività di assistenza, eventualmente dimostrando che gli allontanamenti erano comunque in qualche modo funzionali alla cura dell’invalida …”

In altri termini l’assistenza che legittima la fruizione del permesso ex lege 104, pur non può intendersi esclusiva fino al punto da impedire a chi la offre di dedicare spazi temporali adeguati alle personali esigenze di vita, essa deve comunque garantire al familiare disabile un intervento assistenziale di carattere permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e di relazione.