AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 114 del 23 maggio 2024

Valore delle azioni di società non residente ricevute in donazione da un soggetto non residente

Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

Quesito

L’Istante, residente ai fini fiscali in Italia, intende cedere 639 azioni di una società di diritto belga ivi fiscalmente residente (di seguito ”Società Alfa”), «holding del gruppo facente capo alla famiglia XXX, deputata all’amministrazione e alla gestione di investimenti».

L’Istante rappresenta che il patrimonio della Società Alfa è prevalentemente costituito dalla partecipazione di controllo in una società di diritto belga ivi fiscalmente residente, le cui azioni sono quotate presso Euronext Bruxelles (di seguito ”Società Beta”). Entrambe le partecipazioni sono detenute fiduciariamente attraverso fondazioni regolate dal diritto dei Paesi Bassi (di seguito ”fondazioni”), le quali sono considerate dall’Istante alla stregua di entità interposte.

Secondo quanto rappresentato, la titolarità da parte dell’Istante delle azioni della Società Alfa (di seguito, ”Azioni Alfa”) deriva dal conferimento operato dai genitori, entrambi fiscalmente residenti in Belgio, delle azioni della Società Beta (di seguito ”Azioni Beta”) in favore della Società Alfa avvenuto il 9 giugno 2017, a seguito del quale, il patrimonio netto di Alfa si è incrementato di euro 14.667.943,57, di cui:

euro 724.712,02 imputati a capitale sociale (contestualmente all’emissione di 2.888 nuove azioni), e

euro 13.943.231,55 imputati a riserva di sovrapprezzo azioni.

L’Istante dichiara che il conferimento non ha scontato alcuna imposizione diretta ai sensi della normativa belga.

Successivamente, il 10 luglio 2017, è avvenuta una donazione pro-indiviso da parte dei genitori nei confronti dell’Istante e dei suoi quattro fratelli e contestualmente lo scioglimento della comunione mediante la divisione delle stesse; ad esito della quale, l’Istante ha ottenuto le Azioni Alfa. La donazione ha scontato in Belgio le imposte di donazione nella misura del 3 per cento sul controvalore delle azioni donate.

Ciò posto, l’Istante chiede se, in caso di cessione futura delle Azioni Alfa, possa assumere il valore normale, determinato ai sensi dell’articolo 9, commi 2 e 4, lettera a), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), come valore di acquisto ai fini della determinazione della plusvalenza di cui all’articolo 67, comma 1, del Tuir.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

A parere dell’Istante, poiché ha acquisito le Azioni Alfa per effetto della donazione da parte dei genitori, per l’individuazione del relativo valore fiscale ai fini delle imposte dirette occorre fare riferimento al criterio previsto dal terzo periodo dell’articolo 68, comma 6, del Tuir, secondo cui «nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante», incrementato di «ogni onere inerente» alla relativa acquisizione, tra cui le imposte di donazione assolte sulla donazione in Belgio.

In merito all’individuazione del costo fiscale assunto dai genitori, l’Istante evidenzia che i genitori acquisirono le Azioni Alfa a seguito del conferimento delle Azioni Beta nella Società Alfa.

Ad avviso dell’Istante, il costo fiscale in capo ai genitori (e quindi in capo alla stessa Istante, in qualità di donataria) deve essere valorizzato alla luce dei criteri previsti dall’articolo 9 del Tuir previsto per la determinazione del valore normale delle azioni negoziate in mercati regolamentati in caso di conferimento.

In particolare, l’Istante ritiene che la determinazione del costo fiscale delle azioni ricevute dai genitori a seguito del conferimento debba essere effettuata ai sensi del comma 2 dell’articolo 9 del Tuir, che determina detto costo fiscale in base al valore normale delle azioni conferite, e non deve essere subordinato alla condizione prevista dal comma 6 dell’articolo 68 del Tuir, ovvero che lo stesso sia stato previamente assoggettato a tassazione.

Pertanto, l’Istante intenderebbe utilizzare come valore normale la media aritmetica dei prezzi rilevati nel periodo 9 maggio 2017-9 giugno 2017 delle Azioni Beta aumentato dell’imposta assolta in Belgio in occasione della donazione.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

Il comma 6 dell’articolo 68 del Tuir dispone che «Le plusvalenze indicate nelle lettere c), cbis) e cter) del comma 1 dell’articolo 67 sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma od il valore normale dei beni rimborsati ed il costo od il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l’imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi. […] Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante. […]»

Come chiarito nella circolare del Ministero delle Finanze 24 giugno 1998, n. 165 «per le partecipazioni ricevute in donazione, si fa riferimento al prezzo che è stato pagato all’atto dell’ultimo acquisto avvenuto a titolo oneroso, ovvero al valore definito dal precedente titolare o, in mancanza, a quello da lui dichiarato agli effetti dell’imposta di successione».

Nel citato documento di prassi è stato chiarito, inoltre, che «ai fini della determinazione della plusvalenza o della minusvalenza il costo o valore d’acquisto deve essere aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione. Ciò implica che il contribuente può imputare ad incremento del costo di acquisto tutte le spese e gli oneri strettamente inerenti all’acquisto delle attività finanziarie della cui cessione si tratta (ad esempio: l’imposta di successione e donazione, le spese notarili, le commissioni d’intermediazione, la tassa sui contratti di borsa, ecc.), ad eccezione degli interessi passivi dei quali il legislatore ha espressamente sancito l’esclusione».

L’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505 nel modificare il citato comma 6 dell’articolo 68 del Tuir ha aggiunto «assoggettato a tassazione» dopo le parole «il valore di acquisto». Come evidenziato nella relazione illustrativa a tale decreto, la disposizione ha inteso «chiarire definitivamente che il riferimento al prezzo di acquisto può essere abbandonato in tutto o in parte solo se l’attività finanziaria ha già avuto rilievo ed è stata assoggettata a tassazione sulla base dei criteri relativi alle altre categorie reddituali. Così, ad esempio, qualora l’attività finanziaria possa ritenersi compresa nell’ambito del reddito di lavoro dipendente e, quindi, la stessa sia stata assoggettata a tassazione con le regole di determinazione del reddito contenute nell’articolo 48 [ndr. ora 51] del Tuir, allorché l’attività stessa venga ceduta la plusvalenza deve essere determinata come differenza tra il corrispettivo percepito e il valore normale assunto come riferimento per la determinazione del compenso in natura. Qualora, invece, l’acquisizione di titoli o diritti sia stata effettuata a titolo gratuito, l’intero importo del corrispettivo percepito costituisce plusvalenza da assoggettare ad imposta sostitutiva».

In altri termini, il valore normale delle azioni può essere assunto come riferimento per la determinazione della plusvalenza da assoggettare a tassazione, a condizione che lo stesso abbiamo assunto rilevanza fiscale ai fini delle imposte sui redditi.

Nel caso di specie, secondo quanto affermato dall’Istante, al momento del conferimento delle Azioni Beta, i genitori conferenti (donanti) non hanno subito alcuna tassazione sul reddito. Pertanto, ai fini della determinazione della plusvalenza, in caso di cessione delle Azioni Alfa non può essere assunto il valore determinato ai sensi dell’articolo 9, commi 2 e 4, lettera a), del Tuir.

Ne consegue che, l’Istante, che ha ricevuto per donazione pro-indiviso le Azioni Alfa dai genitori, dovrà assumere come valore di acquisto quello determinato in proporzione al costo o valore di acquisto che le Azioni Beta avevano in capo agli stessi donanti, incrementato di ogni onere inerente alla relativa acquisizione opportunamente documentato, come chiarito dalla circolare n. 165 del 1998, tra cui anche l’imposta di donazione assolta dal donatario.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.

Resta impregiudicato, ogni potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria volto a verificare se lo scenario delle operazioni descritto in interpello, per effetto di eventuali altri atti, fatti o negozi ad esso collegati e non rappresentati dall’Istante, possa condurre ad una diversa valutazione delle fattispecie oggetto di chiarimento.