La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 11790 depositata il 2 maggio 2024, intervenendo in tema di competenza per il recupero delle imposte in ragione della responsabilità solidale di chi ha apposto un visto di conformità infedele, ha statuito che “… la responsabilità – prevista dall’art. 39, co. 1, lett. a), secondo periodo, d.lgs. n. 241/1997, vigente ratione temporis- dei soggetti che rilasciano il visto di conformità o l’asseverazione infedeli relativamente alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all’art. 13 d.m. n. 164/1999, ha una funzione anche punitiva e, ex art. 39, co.2, d.lgs. n. 241/1997, la competenza all’iscrizione a ruolo, nei confronti dei medesimi soggetti, di una somma pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente, appartiene alla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate individuata in ragione del domicilio fiscale del trasgressore e non può essere derogata, pena l’illegittimità dell’atto compiuto in violazione di tale attribuzione. …”

La vicenda ha riguardato il responsabile dell’assistenza Fiscale, quale professionista abilitato a tale incombente, su incarico del Centro autorizzato di assistenza fiscale (CAAF), il quale appose il proprio visto di conformità sui documenti allegati alla dichiarazione Modello 730/2015 (relativa all’ annualità d’imposta 2014) di un contribuente. La direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate sottopose a controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, la dichiarazione del contribuente assistito ed all’esito, ritenendo che il visto apposto fosse infedele, iscrisse a ruolo a carico del responsabile dell’assistenza Fiscale, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, l’imposta (Irpef), la sanzione (pari al 30 per cento dell’imposta) e gli interessi «che sarebbero stati richiesti al contribuente». L’Agenzia delle Entrate Riscossione notifico al responsabile dell’assistenza fiscale la relativa cartella di pagamento, quest’ultimo impugnava il suddetto atto innanzi alla Commissione tributaria provinciale (attualmente Corte di Giustizia Tributaria di primo grado). Il ricorrente assumendo, tra l’altro, che a seguito della modifica dell’art. 39 d.lgs. n. 241 del 1997, operata dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (che ha convertito in legge, con modifiche, il d.l. 28 gennaio 2019, n. 4), la quale costituirebbe lex mitior , anche colui che ha apposto il visto infedele a dichiarazioni presentate per l’anno 2014 e fino all’entrata in vigore della legge n. 26 del 2019, non avrebbe dovuto comunque rispondere dell’imposta, della sanzione e degli interessi che, secondo le risultanze del controllo formale, sarebbero stati richiesti al contribuente, ma solo del 30 per cento della maggiore imposta riscontrata. Inoltre, secondo il ricorrente, sulla base del dato letterale dell’art. 39, comma 2, d.lgs. n. 241 del 1997, in parte qua rimasto invariato, l’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente ad azionare la pretesa delle somme in questione avrebbe dovuto essere la «direzione regionale dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore e non la direzione provinciale. I giudici di prime cure accolsero parzialmente il ricorso, rideterminando le sole sanzioni tributarie irrogate in applicazione del principio del favor rei. Il ricorrente, avverso tale decisione propose appello. I giudici di secondo grado rigettarono l’appello. Avverso la sentenza di appello, il responsabile dell’assistenza fiscale del CAF proponeva ricorso in cassazione fondato su quattro motivi.

I giudici di legittimità accolgono il primo motivo di ricorso, dichiarano assorbiti il secondo, il terzo ed il quarto, cassano la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del responsabile dell’assistenza del CAF.

Pertanto per gli Ermellini per la violazione di cui all’articolo 39 del d.lgs. n. 241 del 1997 la competenza esclusiva per la formazione del ruolo per l’apposizione del visto infedele nella dichiarazione dei redditi dell’assistito è delle direzioni regionali dell’Agenzia delle entrate in ragione del domicilio fiscale del professionista incaricato dal Caf. Per cui  è nulla la cartella di pagamento emessa da parte dell’ufficio provinciale in ragione del domicilio fiscale del contribuente.