PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI – Decreto del 20 maggio 2024

Rimodulazione degli incentivi per l’acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti

Art. 1

Finalità

1. Il presente decreto rimodula le risorse e le destinazioni delle risorse e gli incentivi per l’acquisto di veicoli di cui all’art. 2, effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2024, nei limiti delle risorse individuate dall’art. 3, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2022, recante «Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022 – Riconoscimento degli incentivi per l’acquisto di veicoli non inquinanti».

Art. 2

Requisiti e soggetti beneficiari

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro il 31 dicembre 2024 sono concessi i seguenti contributi al ricorrere dei requisiti indicati:

a) alle persone fisiche e giuridiche, a esclusione di quelle che esercitano attività rientranti nel codice ATECO 45.11.0, che acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore a Euro 6, con emissioni comprese nella fascia 0-20 g/km di CO2, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice pari o inferiore a 35.000 euro IVA esclusa, un contributo di euro 6.000 e di ulteriori euro 5.000 se è contestualmente rottamato un veicolo omologato in una classe da Euro 0 a Euro 2, o di ulteriori euro 4.000 se è rottamato un veicolo omologato nella classe Euro 3 o di ulteriori euro 3.000 se è rottamato un veicolo omologato nella classe Euro 4;

b) alle persone fisiche e giuridiche, a esclusione di quelle che esercitano attività rientranti nel codice ATECO 45.11.0, che acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore a Euro 6, con emissioni comprese nella fascia 21-60 g/km di CO2, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice pari o inferiore a 45.000 euro IVA esclusa, un contributo di euro 4.000 e di ulteriori euro 4.000 se è contestualmente rottamato un veicolo omologato in una classe da Euro 0 a Euro 2, o di ulteriori euro 2.000 se è rottamato un veicolo omologato nella classe Euro 3 o di ulteriori euro 1.500 se è rottamato un veicolo omologato nella classe Euro 4;

c) alle persone fisiche che acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore a Euro 6, con emissioni comprese nella fascia 61-135 g/km di CO2, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice pari o inferiore a 35.000 euro IVA esclusa, un contributo di euro 3.000 se è contestualmente rottamato un veicolo omologato in una classe da Euro 0 a Euro 2, o di euro 2.000 se è rottamato un veicolo omologato nella classe Euro 3 o di euro 1.500 se è rottamato un veicolo omologato nella classe Euro 4;

d) alle persone fisiche e giuridiche, a esclusione di quelle che esercitano attività rientranti nel codice ATECO 45.40.1, che acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia veicoli elettrici nuovi di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e è riconosciuto un contributo pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, fino a un massimo di euro 3.000. Il contributo di cui al primo periodo è pari al 40 per cento del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 4.000 euro, nel caso sia consegnato per la rottamazione un veicolo di categoria euro 0, 1, 2 o 3 di cui si è proprietari o intestatari da almeno dodici mesi ovvero di cui sia intestatario o proprietario, da almeno dodici mesi, un familiare convivente;

e) alle piccole e medie imprese esercenti attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi che acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia veicoli commerciali di categoria N1 e N2 nuovi di fabbrica, è riconosciuto un contributo differenziato in base alla massa totale a terra e all’alimentazione del veicolo, secondo la seguente tabella, fermo restando che, per i veicoli commerciali di categoria N1 e N2 ad alimentazioni alternative (CNG-GPL mono e bifuel, Ibrido) e ad alimentazione tradizionale, il riconoscimento del contributo è subordinato alla contestuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino a Euro 4. Una quota pari al 25 per cento delle risorse relative a tali categorie di veicoli è riservata ai contributi per l’acquisto di veicoli ad alimentazione esclusivamente elettrica (BEV) e a idrogeno (FCEV);

  BEV e FCEVAlimentazioni alternative (CNG-GPL, mono e bifuel, ibrido)Alimentazioni tradizionali
0 – 1,49 tsenza rottamazione2.200  
con rottamazione4.0001.5001.000
     
1,50 – 2,50 tsenza rottamazione4.500  
con rottamazione8.0002.5001.500
     
2,51 – 3,49 tsenza rottamazione10.000  
con rottamazione12.0003.0002.000
     
3,50 – 4,24 tsenza rottamazione14.000  
con rottamazione16.0004.5003.500
     
4,25 – 7,2 tsenza rottamazione16.000  
con rottamazione18.0005.5004.500

f) alle persone fisiche che acquistano, anche in locazione finanziaria, veicoli usati di categoria M1, di prima immatricolazione in Italia, per i quali non sono già stati riconosciuti gli incentivi di cui all’art. 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e di cui all’art. 1, comma 654, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022 e successive modificazioni ed integrazioni, omologati in una classe non inferiore a Euro 6, con emissioni fino a 160 g/km di CO2, con prezzo risultante dalle quotazioni medie di mercato e non superiore a 25.000 euro, un contributo di euro 2.000 se è contestualmente rottamato un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino a Euro 4, di cui l’acquirente o un suo familiare convivente siano proprietari o intestatari da almeno dodici mesi;

g) alle persone fisiche che stipulano un contratto di noleggio a lungo termine per la locazione di durata non inferiore a tre anni di uno dei veicoli di cui alle precedenti lettere a), b) e c), è riconosciuto un contributo, nei limiti degli stanziamenti previsti dall’art. 6, comma 2. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati l’entità del contributo, i criteri e le modalità operative per usufruirne, nonchè l’ente incaricato della gestione del programma;

h) per i veicoli di categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, nuovi di fabbrica, non oggetto di incentivazione ai sensi della lettera d), omologati in una classe non inferiore ad Euro 5, a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno il 5 per cento del prezzo di acquisto, un contributo del 40 per cento del medesimo prezzo d’acquisto, fino ad un massimo di euro 2.500 se è contestualmente rottamato un veicolo di categoria euro 0, 1, 2 o 3 ovvero un veicolo che sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n. 76 del 2 aprile 2011.

2. I contributi di cui al comma 1, in favore delle persone fisiche, sono riconosciuti per l’acquisto, anche in locazione finanziaria, di un veicolo, il quale deve essere intestato al soggetto beneficiario del contributo e la proprietà deve essere mantenuta per almeno dodici mesi.

3. I contributi di cui al comma 1, in favore delle persone giuridiche, sono riconosciuti per l’acquisto, anche in locazione finanziaria, di un veicolo, il quale deve essere intestato al soggetto beneficiario del contributo e la proprietà deve essere mantenuta per almeno ventiquattro mesi.

4. Nel caso di acquisto di un veicolo commerciale di categoria N1 e N2 BEV o FCEV effettuato da una società di noleggio, previa presentazione al concessionario di un ordine finalizzato alla stipula di un contratto di noleggio sottoscritto con una piccola e media impresa esercente attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi, di durata non inferiore a tre anni, il contributo nella misura prevista dalla lettera e) del comma 1 è previsto sotto forma di uno sconto obbligatorio da ripartirsi sui canoni mensili di noleggio per la piccola e media impresa che noleggia il veicolo incentivato.

5. Per il riconoscimento dei contributi di cui al comma 1, sia in favore delle persone fisiche sia in favore delle persone giuridiche, il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno dodici mesi al soggetto intestatario del nuovo veicolo o a uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve essere intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari.

6. Fermo restando quanto previsto al comma 1, lettera g), i contributi di cui al presente articolo sono corrisposti dal venditore all’acquirente mediante compensazione con il prezzo d’acquisto.

L’importo dei contributi previsti dal comma 1, lettera f) del presente articolo, è riconosciuto all’acquirente dal venditore, che recupera tale importo quale credito d’imposta. Per i contributi di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), h) del presente articolo, le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del contributo e recuperano tale importo quale credito di imposta. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all’art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, presentando il modello F24 unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata confermata l’operazione.

L’ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo concesso dal Ministero, pena lo scarto dell’operazione di versamento. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni effettuate ai sensi del presente articolo sono trasferiti sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio». Il Ministero delle imprese e del made in Italy trasmette all’Agenzia delle entrate, entro il giorno 5 di ciascun mese e con modalità telematiche definite d’intesa, l’elenco delle imprese ammesse a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito d’imposta concesso. Con le stesse modalità sono comunicate le eventuali variazioni o revoche, anche parziali, dei crediti d’imposta concessi. L’Agenzia delle entrate trasmette al medesimo Ministero con modalità telematiche e secondo termini definiti d’intesa, l’elenco delle imprese che hanno utilizzato in compensazione il credito d’imposta, con i relativi importi.

7. Ai fini dell’attuazione del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 marzo 2019 e di cui ai commi da 1033 a 1038 e da 1058 a 1062 dell’art. 1, della legge n. 145 del 2018 e al comma 656, secondo periodo, dell’art. 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Art. 3

Maggiorazione del contributo per l’acquisto di veicoli elettrici e ibridi plug-in di categoria M1 da parte di persone fisiche con ISEE inferiore a 30.000 euro

1. Il contributo per l’acquisto di veicoli previsto dall’art. 2, comma 1, lettere a) e b), è aumentato del 25 per cento nel caso in cui l’acquirente, persona fisica, abbia un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a euro 30.000.

2. Il contributo per l’acquisto di veicoli previsto dall’art. 2, comma 1, lettere a) e b), in caso in cui l’acquirente, persona fisica, abbia un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore ad euro 30.000, è riconosciuto anche se è contestualmente rottamato un veicolo omologato nella classe Euro 5, ed è rispettivamente pari ad euro 8.000 (art. 2, comma 1, lettera a)) ed euro 5.000 (art. 2, comma 1, lettera b)).

3. L’innalzamento del contributo di cui al primo comma e il contributo di cui al secondo comma sono riconosciuti a un solo soggetto per nucleo familiare, previa presentazione, al momento della prenotazione, della dichiarazione sostitutiva resa dall’acquirente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che il valore dell’ISEE relativo al nucleo familiare di cui fa parte è inferiore a 30.000 euro e che i componenti dello stesso nucleo non hanno già fruito dei medesimi contributi, corredata dalla copia del documento di identità e del codice fiscale dell’acquirente e degli altri componenti del nucleo familiare.

Art. 4

Maggiorazione del contributo per l’acquisto di veicoli di categoria M1 da parte dei titolari di licenze di taxi e di soggetti autorizzati all’esercizio del servizio di noleggio con conducente

1. Nel caso in cui l’acquirente sia un soggetto vincitore del concorso e assegnatario di nuove licenze, ai sensi dell’art. 3, commi 2 e 3, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 e fino al giorno precedente l’entrata in vigore del presente decreto, è raddoppiato il contributo per l’acquisto di veicoli previsto dall’art. 2, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022. Per la medesima tipologia di beneficiario, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2024, è raddoppiato il contributo per l’acquisto di veicoli previsto dall’art. 2, comma 1, lettere a), b) e c) del presente decreto.

2. Il contributo per l’acquisto di veicoli è raddoppiato, secondo le modalità indicate al comma 1, inoltre, per:

a) i titolari di licenza taxi che sostituiscono il proprio autoveicolo adibito al servizio;

b) i soggetti autorizzati all’esercizio del servizio di noleggio con conducente, di cui all’art. 3, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, che sostituiscono il proprio autoveicolo adibito al servizio.

3. La misura di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è riconosciuta nel rispetto della normativa europea sugli aiuti in misura «de minimis». Agli adempimenti connessi alla registrazione della misura nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, provvede il Ministero delle imprese e del made in Italy.

Art. 5

Contributo per l’installazione di impianti a GPL e metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1

1. Alle persone fisiche che installano impianti nuovi a GPL o a metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1 omologati in una classe non inferiore a Euro 4, è riconosciuto un contributo fisso:

a) pari ad euro 400 per il GPL;

b) pari ad euro 800 per il metano.

2. Il contributo è corrisposto dall’installatore al beneficiario dell’impianto di alimentazione a GPL o metano mediante compensazione con il prezzo relativo all’impianto ed all’operazione di installazione.

3. Le imprese costruttrici degli impianti di alimentazione a GPL o metano rimborsano all’installatore l’importo del contributo e, per l’esercizio in cui si provvede all’aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, recuperano tale importo quale credito di imposta, secondo la disciplina di cui all’art. 2, comma 6, del presente decreto.

4. Con uno o più provvedimenti direttoriali del Ministero delle imprese e del made in Italy sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 6

Rimodulazione delle risorse e delle destinazioni delle risorse

1. Le risorse non utilizzate per l’anno 2022 di cui all’art. 3, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022 e successive modificazioni ed integrazioni, pari complessivamente ad euro 330.278.133,53, sono così rimodulate e destinate ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri anzidetto, nei limiti degli stanziamenti previsti dalla medesima lettera a):

il 94,7% ai contributi per i veicoli di cui all’art. 2, comma 1, lettera c);

il 5,3% ai contributi per i veicoli di cui all’art. 2, comma 1, lettera d).

2. Le risorse non utilizzate per l’anno 2023 di cui all’art. 3, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022 e successive modificazioni ed integrazioni, pari a complessivi euro 312.264.475,31, sono così in parte rimodulate e destinate ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri anzidetto, nei limiti degli stanziamenti previsti dalla medesima lettera b):

il 19,21% ai contributi per i veicoli di cui all’art. 2, comma 1, lettera a);

il 9,61% ai contributi per i veicoli di cui all’art. 2, comma 1, lettera b);

il 28,55% ai contributi per i veicoli di cui all’art. 2, comma 1, lettera c);

lo 0,05% ai contributi per i veicoli di cui all’art. 2, comma 1, lettera d);

il 16,97% ai contributi per i veicoli di cui all’art. 2, comma 1, lettera e). Una quota pari al 25% è riservata all’acquisto di veicoli elettrici (BEV) e a idrogeno (FCEV);

il 6,40% ai contributi per i veicoli di cui all’art. 2, comma 1, lettera f);

il 16,01% ai contributi di cui all’art. 2, comma 1, lettera g);

il 3,20% ai contributi di cui all’art. 5, da ripartirsi in proporzione alle domande ricevute e, comunque, in misura non inferiore al 30% con riferimento ai contributi di cui alla lettera b) del comma 1 del medesimo art. 5.

3. Le risorse non utilizzate negli anni 2022 e 2023, che si renderanno disponibili successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono rimodulate e destinate al riconoscimento degli incentivi per l’acquisto dei veicoli di cui all’art. 2, secondo i criteri di ripartizione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

4. Per l’anno 2024 una quota pari a 310 milioni di euro delle risorse di cui all’art. 3, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022 e successive modificazioni ed integrazioni, è rimodulata come segue:

180.000.000,00 euro ai contributi per i veicoli di cui all’art. 2, comma 1, lettera a);

110.000.000,00 euro ai contributi per i veicoli di cui all’art. 2, comma 1, lettera b);

5.000.000,00 euro ai contributi per i veicoli di cui all’art. 2, comma 1, lettera h);

15.000.000,00 euro ai contributi per i veicoli di cui all’art. 2, comma 1, lettera d).

5. Una quota pari a 20 milioni di euro delle risorse riconosciute dal presente articolo ai contributi di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 2, comma 1, è riservata ai beneficiari di cui all’art. 4; in particolare, 10.000.000,00 euro per i veicoli di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), 4.000.000,00 euro per i veicoli di cui all’art. 2, comma 1, lettera b), e 6.000.000,00 euro per i veicoli di cui all’art. 2, comma 1, lettera c).

6. Le risorse per l’annualità 2024, di cui all’art. 3, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, non utilizzate ai sensi del comma 4 del presente articolo saranno destinate con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, dell’ambiente e della sicurezza energetica.

Art. 7

Attività di gestione

1. Per la gestione dei contributi, l’effettuazione delle attività di accompagnamento, monitoraggio e controllo della misura di incentivo, nonchè la gestione dell’apposito sistema informatico, il Ministero delle imprese e del made in Italy si avvale dell’Agenzia di cui all’art. 6, comma 1, del decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell’economia e delle finanze, 20 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n. 82 del 6 aprile 2019, recante «Disciplina applicativa dell’incentivo “ecobonus”», nonchè, ove necessario, per la misura agevolativa di cui dall’art. 2, comma 1, lettera g), di altro ente pubblico con idonee competenze in materia di servizi legati alla mobilità, anche a titolo oneroso, nel rispetto della vigente normativa applicabile. A tal fine, la percentuale di cui all’ultimo periodo del suddetto art. 6, comma 1, del richiamato decreto 20 marzo 2019 è incrementata per il solo anno 2024, dell’1,4%, con riferimento alle risorse di cui all’art. 3, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022.

Art. 8

Disposizioni finali e di invarianza finanziaria

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si rinvia al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2022.

2. Il presente decreto interviene su stanziamenti già previsti a legislazione vigente e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.