CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 14110 depositata il 21 maggio 2024

Cancellazione iscrizione elenchi lavoratori agricoli – Obbligazioni pubbliche in materia previdenziale e assistenziale – Onere dimostrazione esistenza rapporto di lavoro – Rigetto

Fatti di causa

1.– Con ricorso notificato l’8 aprile 2019 e affidato a quattro motivi, la signora M.I.V. impugna per cassazione la sentenza n. 1750 del 2018, pronunciata dalla Corte d’appello di Bari e depositata l’11 ottobre 2018.

1.1.– La Corte territoriale ha respinto il gravame della signora V. e ha confermato la pronuncia del Tribunale di Foggia, che aveva rigettato la domanda volta a ripristinare l’iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per l’anno 2008, per un totale di 51 giornate.

1.2.– A fondamento della decisione, i giudici d’appello hanno argomentato, in primo luogo, che le «peculiari esigenze di celerità della procedura di accertamento dei lavoratori agricoli (evidenziate anche dalla Corte costituzionale)», che si estrinsecano anche nella «decisione nella forma di provvedimenti taciti e automatici», non sono compatibili con il dovere d’indicare in ogni atto il termine e l’autorità cui è possibile proporre ricorso (pagine 3 e 4 della sentenza d’appello). 
Peraltro, l’inosservanza delle regole del procedimento «non dispiega incidenza sul correlato rapporto obbligatorio» e non può supplire alla mancata dimostrazione degli elementi costitutivi della pretesa (pagina 4 della pronuncia impugnata).

1.3.– Grava sul lavoratore, quando tali presupposti siano contestati, l’onere di allegare e dimostrare «l’esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge» (pagina 6 della pronuncia impugnata e, con il corredo di ulteriori rilievi, pagine 8 e 9). 
A tale onere l’appellante non ha ottemperato. Né possono soccorrere le denunce e le annotazioni aziendali, in quanto documenti di formazione unilaterale (pagina 9).

1.4.– Non sono state specificamente censurate le argomentazioni che hanno indotto il giudice di prime cure a disattendere, in quanto generiche e valutative, le istanze istruttorie formulate (pagina 7 della sentenza e, infine, pagina 10).

2.– L’INPS resiste con controricorso, notificato il 16 maggio 2019.

3.– Il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, secondo comma, numero 4-quater), e 380-bis.1., primo comma, cod. proc. civ.

4.– Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.

5.– All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.). 

Ragioni della decisione

1.– La signora M.V. sottopone al vaglio di questa Corte le seguenti censure.

1.1.– Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 97, secondo comma, Cost. e dell’art.3 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Avrebbe errato la Corte d’appello di Bari nel reputare inapplicabile alla disciplina della disoccupazione agricola l’obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi, che avrebbe portata generale, in quanto espressione «del più generale principio di buon andamento ed imparzialità dell’agire amministrativo contenuto nell’art. 97 comma 2 della Carta Costituzionale» e dei connessi principi di «trasparenza, efficacia ed efficienza dell’agire amministrativo» (pagina 9 del ricorso per cassazione). 

1.2.– Con la seconda censura (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.), la ricorrente deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, concernente l’insufficienza delle motivazioni addotte a supporto della cancellazione dagli elenchi anagrafici.

1.3.– Con il terzo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente prospetta la violazione dell’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990, in combinato disposto con l’art. 1, comma 136, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e imputa alla Corte territoriale di non aver considerato che il potere di autotutela è stato esercitato senza il rispetto del «termine ragionevole di tre anni dall’acquisizione diefficacia» dei provvedimenti revocati (pagina 11 del ricorso per cassazione).

1.4.– Con la quarta critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente lamenta, infine, la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. La sentenza impugnata avrebbe violato le norme sulla distribuzione degli oneri probatori, che imporrebbero all’Istituto di provare le ragioni del disconoscimento effettuato, e avrebbe attribuito rilievo decisivo alle generiche contestazioni racchiuse nel provvedimento di cancellazione.

2.– Possono essere esaminati congiuntamente il primo, il secondo e il terzo mezzo, che muovono dalla comune premessa ermeneutica dell’applicabilità delle prescrizioni della legge n. 241 del 1990 e, in particolare, dall’assunto della cogenza dell’obbligo della motivazione e dell’operatività dei limiti all’esercizio dell’autotutela anche nella materia della disoccupazione agricola. Le censure non colgono nel segno.

2.1.– Questa Corte ha chiarito di recente che «vertendosi in materia di obbligazioni di natura pubblica, che nascono ex lege al verificarsi dei requisiti di volta in volta previsti dall’ordinamento, la funzione del procedimento amministrativo che è preordinato alla loro adozione è di natura meramente ricognitiva: e ciò comporta non soltanto che all’inadempimento dell’ente che sia pregiudizievole per il diritto del privato può direttamente porre rimedio il giudice ordinario, dinanzi al quale si fa valere direttamente il rapporto obbligatorio, ma soprattutto che, trattandosi di atti rigidamente vincolati alla regola del rapporto obbligatorio, lo stesso ente previdenziale può sempre prendere, senza formalità alcuna (e dunque anche in giudizio), una diversa posizione in ordine al contenuto dell’obbligazione, non essendo in alcun modo vincolato da altri atti emessi in precedenza, ma soltanto alla legge del rapporto (così, espressamente, già Cass. n. 2804 del 2003). Sta qui la ragione ultima per cui gli atti di gestione delle obbligazioni pubbliche in materia previdenziale e assistenziale debbono logicamente ritenersi sottratti all’obbligo di motivazione sancito dall’art. 3 della legge n. 241 del 1990: si tratta infatti di atti in cui motivazione è affatto irrilevante, decisivo essendo soltanto che il comportamento dell’ente si sia uniformato o meno al vincolo obbligatorio che, in presenza dei presupposti di fatto, sorge direttamente dalla legge. Ed è per ciò che questa Corte ha da tempo affermato che, stante l’indifferenza del procedimento amministrativo rispetto alla consistenza della sua situazione soggettiva, l’assicurato non può, in difetto dei fatti costitutivi della relativa obbligazione, fondare la pretesa giudiziale di pagamento della prestazione previdenziale su una carente o insufficiente motivazione del provvedimento di diniego della prestazione, potendo semmai in tali casi, ricorrendone in concreto i presupposti, far valere il proprio diritto al risarcimento dei danni eventualmente cagionatigli dal comportamento dell’ente medesimo (così, espressamente, Cass. n. 2804 del 2003, cit., cui hanno dato seguito, tra le numerose, Cass. nn. 9986 del 2009, 20604 del 2014, 31954 del 2019 e 3556 del 2023, cit.)» (Cass., sez. lav., 11 dicembre 2023, n. 34482).

2.2.– Per tali dirimenti ragioni, è conforme a diritto la pronuncia impugnata, nella parte in cui nega l’applicabilità della legge n. 241 del 1990.

Il punto nodale – ha evidenziato la pronuncia impugnata – è la dimostrazione degli elementi costitutivi della pretesa dedotta. Tale dimostrazione non può essere surrogata dall’inosservanza delle regole sul procedimento (pagina 4 della sentenza d’appello). 
Né la parte ricorrente delinea argomenti idonei a infirmare le menzionate enunciazioni di principio.

3.– Infondata, infine, è anche la quarta doglianza.

3.1.– Questa Corte è costante nell’affermare che l’iscrizione di un lavoratore nell’elenco dei lavoratori agricoli adempie a una funzione di agevolazione probatoria, che viene meno qualora l’INPS, a seguito di un controllo, disconosca l’esistenza di un rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà, fondata sull’art. 9 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375. Ne discende che, in tal caso, il lavoratore ha l’onere di provare l’esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto d’iscrizione e di ogni altro correlato diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio (Cass., sez. lav., 16 maggio 2018, n. 12001). 

Nel confermare tale orientamento, richiamato anche nel controricorso (pagina 5), questa Corte ha da ultimo puntualizzato che «l’agevolazione probatoria garantita dall’iscrizione negli elenchi, che vale sul presupposto che non vi siano disconoscimenti, non può giustificare un’inversione dell’onere della prova a carico dell’ente previdenziale che istituzionalmente è preposto al controllo della veridicità ed esattezza dei dati dichiaratigli dal datore di lavoro; in quest’ottica, anzi, la cancellazione dell’iscrizione deve considerarsi atto meramente consequenziale al disconoscimento, quest’ultimo essendo propriamente l’atto che comporta a carico dell’assicurato l’onere di provare l’esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto e per il giudice l’obbligo di accertare l’esistenza e l’inesistenza di tale rapporto senza più essere condizionato dagli atti di iscrizione o di cancellazione» (Cass., sez. lav., 3 febbraio 2023, n. 3556) (ndr Cass., sez. lav., 6 febbraio 2023, n. 3556). 

3.2.– La sentenza impugnata è conforme ai principi comunemente recepiti in tema di ripartizione degli oneri probatori e, da tali principi, diffusamente richiamati (pagine 8 e 9), ha tratto le necessarie implicazioni, anche alla luce della lacunosità delle allegazioni e della genericità delle istanze istruttorie articolate. Né gli argomenti esposti nel ricorso valgono a scalfire i principi enunciati dalla giurisprudenza oramai consolidata di questa Corte.

4.– In definitiva, il ricorso dev’essere nel suo complesso respinto.

5.– Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.

 Come questa Corte ha affermato in una controversia sovrapponibile a quella odierna, in quanto concernente la mera reiscrizione nell’elenco dei lavoratori agricoli, il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall’art. 152 disp. att. cod. proc. civ. costituisceespressione di uno ius singulare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati, e opera in relazione ai soli giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l’oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento (Cass., sez. lav., 4 agosto 2020, n. 16676; nello stesso senso, di recente, Cass., sez. lav., 25 marzo 2024, n. 7987, n. 7986 e n. 7967). 

6.– L’integrale rigetto del ricorso, proposto dopo il 30 gennaio 2013, impone di dare atto dei presupposti per il sorgere dell’obbligo della ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315). 

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.

Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.