CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 14163 depositata il 21 maggio 2024
Tributi – Avviso di accertamento – Recupero del credito IRPEF – Indebito utilizzo in compensazione – Assenza di presentazione di dichiarazione dei redditi – Recupero credito IVA – Indagini “a tavolino” – Omesso contraddittorio endoprocedimentale – Rigetto proposta di definizione accelerata – Rigetto
Rilevato che
1. Il contribuente Ce.Se. ha impugnato un avviso di accertamento con il quale si procedeva a recupero del credito IRPEF di Euro 6.284,86 relativo al periodo di imposta 2015 per indebito utilizzo in compensazione in assenza di presentazione di dichiarazione dei redditi, nonché un ulteriore atto di recupero di un ulteriore credito IVA di Euro 4.073,09, anch’esso compensato indebitamente prima della presentazione della dichiarazione IVA del periodo di imposta 2012.
2. La CTP di Modena ha respinto i ricorsi riuniti.
3. La CGT di secondo grado dell’Emilia-Romagna, con sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello del contribuente. Ha ritenuto il giudice di appello, per quanto qui ha ancora rilievo, che l’omessa instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale non condiziona la validità degli atti impositivi.
4. Propone ricorso per cassazione il contribuente, affidato a un unico motivo, cui resiste l’Ufficio con controricorso
5. E’ stata emessa in data 25 settembre 2023 proposta di definizione accelerata, ritualmente opposta dal ricorrente.
Considerato che
1. Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. , “violazione e falsa applicazione di norme di diritto. Violazione dell’art. 12, c. 7 l. n. 212/2000 in combinato disposto con l’art. 41 della Carta Fondamentale dei diritti dell’UE”. Deduce il ricorrente che l’omessa instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale in materia di tributi non armonizzati lede, oltre che il diritto costituzionale a una buona amministrazione e il principio di parità di trattamento, l’art. 41 CDFUE, che enuncia il principio del diritto del contribuente al contraddittorio per provvedimenti a lui pregiudizievoli. Il ricorrente si richiama a Corte Cost. , 21 marzo 2023, n. 47, secondo cui la mancata generalizzazione del contraddittorio preventivo con il contribuente, limitato a specifiche fattispecie, apparirebbe in contrasto con l’evoluzione del sistema tributario. Quanto al recupero del credito IVA, il ricorrente deduce che “Come noto per i cosiddetti “tributi armonizzati” la questione non si pone, essendo pacifico un obbligo di preventivo contraddittorio derivante dal diritto europeo secondo l’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia dell’Unione”.
2. Il ricorso è manifestamente infondato, in conformità alla proposta di definizione accelerata comunicata al ricorrente – che qui si condivide – ove ha osservato “trova qui applicazione la giurisprudenza delle Sezioni unite di questa Corte (Cass. Sez. UU. , Sentenza n. 24823 del 09/12/2015 (ndr Sentenza n. 24823 del 08/12/2015); Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 11560 del 11/05/2018) secondo la quale in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, non sussiste per l’Amministrazione finanziaria alcun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per gli accertamenti ai fini Irpeg ed Irap, tributi non armonizzati e quindi assoggettati esclusivamente alla normativa nazionale, vertendosi in ambito di indagini cd. “a tavolino”. Né consente di addivenire a differenti conclusioni la pronuncia di Corte Cost. n. 47 del 2023, la quale si è limitata, sul punto, a invocare “un tempestivo intervento normativo che colmi la lacuna evidenziata”, senza intervenire con una dichiarazione di illegittimità costituzionale”.
3. Giova aggiungere unicamente, quanto ai tributi armonizzati, in relazione ai quali il contraddittorio endoprocedimentale è effettivamente invocabile, che l’invalidità dell’atto per omesso contraddittorio endoprocedimentale consegue all’assolvimento da parte del contribuente dell’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa (Cass. , 9 dicembre 2015, n. 24823 (ndr Sez. U. ,08 dicembre 2015, n. 24823), cit.). E ciò in conformità al Diritto dell’Unione, secondo cui una violazione dei diritti della difesa, in particolare del diritto di essere sentiti, determina l’annullamento del provvedimento adottato al termine del procedimento amministrativo di cui trattasi soltanto se, in mancanza di tale irregolarità, tale procedimento avrebbe potuto comportare un risultato diverso (CGUE, 3 luglio 2014, C – 129/13, K., punto 79). Ragioni che non sono state enunciate nel ricorso.
4. Né incide, nel caso di specie, l’ordinanza interlocutoria di questa Corte (Cass. , Sez. V, 22 marzo 2024 n. 7829), posto che tale ordinanza investe il tema di un potenziale inasprimento della prova di resistenza che deve offrire il contribuente, la quale impinge nella prova di un risultato alternativo diverso del procedimento in caso di rispetto del contraddittorio anziché nella mera non pretestuosità delle circostanze dedotte dal contribuente, laddove nel caso di specie tali ragioni non sono state prospettate in alcun modo.
5. Il ricorso va, pertanto, rigettato in conformità alla proposta di definizione accelerata, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo. Al rigetto del ricorso in conformità alla proposta consegue l’applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 380 – bis, terzo comma, 96, commi terzo e quarto cod. proc. civ. (Cass. , Sez. U. , 22 settembre 2023, n. 27195; Cass. , Sez. U. , 27 settembre 2023, n. 27433). La condanna alle somme di cui al terzo comma dell’art. 96 cod. proc. civ. consegue alla conferma della proposta di definizione anticipata, essendo tale norma volta, al pari delle disposizioni relative alla colpa grave (Cass. , Sez. V, 24 novembre 2022, n. 34693) a contemperare le esigenze di deflazione del contenzioso con la tutela del diritto di azione (Cass. , Sez. U. , n. 27195/2023, cit.); si reputa di quantificare equitativamente tale somma in relazione alla liquidazione delle spese legali (Cass. , Sez. U. , 28 novembre 2022, n. 32001; Cass. , n. 34693/2022, cit.), somma che viene liquidata come da dispositivo, così come viene equitativamente determinata la somma di danaro di cui al quarto comma del medesimo articolo, anch’essa come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi Euro 2.400,00, oltre spese prenotate a debito; condanna, altresì, il ricorrente al pagamento dell’importo di Euro 1.800,00 a termini dell’art. 96, terzo comma cod. proc. civ. , nonché all’importo ulteriore di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1 – quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 – bis dello stesso articolo 13, se dovuto.