AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 118 del 30 maggio 2024

Rideterminazione valore fiscale stock option

Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

Quesito

L’Istante è un dipendente di una compagnia assicurativa (di seguito ”Società”) annoverata tra le piccole e medie imprese innovative (di seguito anche ”PMI innovativa/e”) dal 2014 al 2021.

In data 6 dicembre 2019, l’assemblea dei soci della compagnia assicurativa ha approvato un piano di incentivazione (di seguito ”Piano”) rivolto a due categorie di soggetti:

dipendenti ”che contribuiscono in modo determinante al successo della società” e ”componenti del Consiglio di Amministrazione”;

dipendenti ”con responsabilità strategiche […] individuati, di volta in volta, dal Consiglio di Amministrazione”.

Il Piano prevede l’assegnazione gratuita, ad alcuni soggetti inclusi nelle predette categorie, di «diritti per la sottoscrizione […] di azioni della Società di nuova emissione di categoria C2» (di seguito opzioni), fino ad un numero massimo di 6.305 azioni.

Tali opzioni attribuiscono ai beneficiari il diritto a sottoscrivere azioni della Società emesse «in esecuzione dell’aumento di capitale a servizio del Piano”, previo ”pagamento […] del prezzo di sottoscrizione delle Azioni pari a Euro 1.903,02 per azione» (di seguito ”Strike Price”), una volta decorso il quarto anno dalla «data di decorrenza» indicata in un apposito allegato al regolamento (di seguito ”periodo di vesting”).

Le opzioni possedute dall’Istante si caratterizzano per essere «personali, non […] trasferibili […] inter vivos» e «non possono essere costituite in pegno, né in garanzia, a favore di terzi, né in generale possono costituire oggetto di contratti di qualsivoglia natura, ivi inclusi contratti derivati».

Inoltre, trattandosi di opzioni assegnate da una PMI innovativa, le stesse sono assoggettate al regime fiscale previsto dall’articolo 27 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, per i piani di incentivazione di startup innovative, la cui applicabilità è stata estesa anche alle PMI innovative dall’articolo 4, comma 9, del decreto-legge n. 3 del 24 gennaio 2015.

Nel corso degli anni, l’Istante è stato interessato da due diverse assegnazioni di stock option:

il 31 dicembre 2019 ha ricevuto 378 opzioni, il cui periodo di vesting si è concluso il 1° gennaio 2023;

il 6 dicembre 2020 ha ricevuto 204 opzioni, il cui periodo di vesting terminerà il 21 ottobre 2024.

Ciò posto, l’Istante chiede se può rideterminare il valore di acquisto delle predette opzioni, ai sensi dell’articolo 5 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nei termini previsti dal comma 108 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (ovvero entro il 15 novembre 2023) ancorché si tratta di diritti assoggettati all’agevolazione prevista dall’articolo 27 del decreto-legge n. 179 del 2012.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

L’Istante ritiene di poter procedere alla rideterminazione del valore delle opzioni in oggetto ancorché alle stesse si applichi il regime fiscale di cui all’articolo 27 del decreto-legge n. 179 del 2012.

Al riguardo, l’Istante richiama la circolare 31 gennaio 2002, n. 12/E nella quale è stato chiarito che l’ambito oggettivo dell’articolo 5 della legge n. 448 del 2001 «si estende oltre che alle partecipazioni rappresentate da titoli (quali le azioni) alle quote di partecipazione al capitale o al patrimonio di società non rappresentate da titoli (quali le quote di Srl), nonché ai diritti o ai titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni (quali i diritti di opzione, i warrant e le obbligazioni convertibili in azioni)».

A parere dell’Istante, la possibilità di rideterminare il valore fiscale dei diritti di opzione per l’acquisto di azioni dovrebbe essere ammessa indipendentemente dalla loro cedibilità (o meno).

Parere dell’Agenzia delle Entrate

In via preliminare, si fa presente che la presente risposta non ha l’applicabilità al caso di specie dell’articolo 27, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, circostanza affermata dall’Istante e non oggetto del quesito.

Come è noto, l’articolo 5 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 ha consentito ai contribuenti che detenevano alla data del 1° gennaio 2002 titoli, quote o diritti, non negoziati in mercati regolamentati di rideterminare il loro costo o valore di acquisto alla predetta data.

In particolare, il comma 1 della citata disposizione prevede che «Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all’articolo 81 [ndr. ora 67], comma 1, lettere c) e cbis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1° gennaio 2002, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l’articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti all’albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell’elenco dei revisori contabili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto nei commi da 2 a 7».

Il costo di acquisto rideterminato è, dunque, utilizzabile ai fini del calcolo dei redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere c) e cbis), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir).

La disciplina di rideterminazione prevista dall’articolo 5 della legge n. 448 del 2001 ha lo scopo di favorire la libera circolazione dei titoli, delle quote o dei diritti mediante la cessione a titolo oneroso degli stessi, riducendo l’eventuale plusvalenza realizzata con la cessione a titolo oneroso (cfr. anche risposta pubblicata il 25 marzo 2022, n. 156). Pertanto, il costo di acquisto rideterminato è utilizzabile ai soli fini del calcolo dei redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere c) e cbis), del Tuir.

In altri termini, è con il verificarsi di tale presupposto (cessione a titolo oneroso) che si realizza in capo al titolare una plusvalenza per la cui tassazione può rilevare il valore fiscale rideterminato.

Come chiarito nella circolare 31 gennaio 2002, n. 12/E «L’ambito oggettivo della norma, inoltre, si estende oltre che alle partecipazioni rappresentate da titoli (quali le azioni) alle quote di partecipazione al capitale o al patrimonio di società non rappresentate da titoli (quali le quote di Srl), nonché ai diritti o ai titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni (quali i diritti di opzione, i warrant e le obbligazioni convertibili in azioni)».

La disciplina della rideterminazione, dunque, è applicabile anche ai diritti di opzione esclusivamente ai fini della determinazione della plusvalenza realizzata mediante cessione a titolo oneroso degli stessi ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettere c) e cbis), del Tuir.

Dunque, presupposto per usufruire del valore rideterminato è che i titoli oggetto di rideterminazione siano suscettibili di produrre una plusvalenza.

Nel caso di specie, le opzioni, ovvero il diritto di sottoscrizione di azioni della Società, non sono suscettibili di produrre un reddito diverso ai sensi delle predette lettere in quanto non sono trasferibili a terzi e, pertanto, l’eventuale valore rideterminato, ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 448 del 2001 e successive modifiche e integrazioni, non può essere utilizzato.