La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 14848 depositata il 28 maggio 2024, intervenendo in tema di determinazione dell’orario di lavoro, ha ribadito il principio di diritto secondo cui “… ai fini della misurazione dell’orario di lavoro, l’art. 1, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 66 del 2003 attribuisce un espresso ed alternativo rilievo non solo al tempo della prestazione effettiva ma anche a quello della disponibilità del lavoratore e della sua presenza sui luoghi di lavoro; ne consegue che è da considerarsi orario di lavoro l’arco temporale comunque trascorso dal lavoratore medesimo all’interno dell’azienda nell’espletamento di attività prodromiche ed accessorie allo svolgimento, in senso stretto, delle mansioni affidategli, ove il datore di lavoro non provi che egli sia ivi libero di autodeterminarsi ovvero non assoggettato al potere gerarchico …”  (Cass. sentenza n. 13466 del 29/05/2017)

La vicenda ha riguardato alcuni dipendenti di una società di telecomunicazione, che hanno citato la datrice di lavoro per il riconoscimento del diritto alla retribuzione di 5 minuti giornalieri quale tempo effettivo di lavoro, dalla timbratura del cartellino al tornello posto all’ingresso al completamento della procedura di log on e di 5 minuti giornalieri quale tempo effettivo di lavoro dal completamento della procedura di log off fino alla timbratura del cartellino al tornello all’uscita. Il Tribunale adito, in funzione di giudice del lavoro, respingeva le richieste dei lavoratori. Avverso tale decisione i dipendenti proponevano appello. La Corte territoriale in accoglimento dell’appello principale proposto dai lavoratori e in riforma dell’impugnata sentenza riconosceva il diritto alla retribuzione per il suddetto tempo. La società datrice di lavoro impugnava la sentenza della Corte di appello con ricorso in cassazione fondato su tre motivi.

I giudici di legittimità respinsero il ricorso.

Gli Ermellini ribadiscono il principio di diritto secondo cui “… il tempo retribuito richiede che le operazioni anteriori o posteriori alla conclusione della prestazione di lavoro siano necessarie e obbligatorie. …” ec inoltre richiamando un proprio precedente in cui aveva “considerato orario di lavoro il tempo impiegato dai dipendenti di una acciaieria per raggiungere il posto di lavoro, dopo aver timbrato il cartellino marcatempo alla portineria dello stabilimento, e quello trascorso all’interno di quest’ultimo immediatamente dopo il turno …”

In altri termini va considerato orario di lavoro e quindi retribuito il tempo impiegato nelle attività prodromiche alla prestazione integrino operazioni eterodiretta.