MINISTERO del LAVORO – Decreto ministeriale n. 121 del 28 marzo 2024

Decreto attuativo dell’articolo 7, comma 4 del decreto-legge 48/2023 convertito con la legge n. 85/2023 – Piano triennale di contrasto alla irregolare percezione dell’Assegno di Inclusione

Articolo 1

(Piano triennale di contrasto alla irregolare percezione dell’Assegno di inclusione)

1. L’Ispettorato nazionale del lavoro, a partire dal 1° gennaio 2024 e sino al 31 dicembre 2026, nell’ambito delle risorse disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, avvia una specifica attività di vigilanza finalizzata a contrastare l’irregolare percezione dell’Assegno di inclusione di cui agli articoli 1 e seguenti del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 e del Supporto per la formazione e il lavoro, di cui all’articolo 12 del medesimo decreto-legge.

2. L’attività di vigilanza è realizzata sulla base di criteri fondati sull’analisi del territorio e del contesto sociale di riferimento, al fine di individuare le aree maggiormente critiche.

3. All’attività di cui al comma 1 partecipa uno specifico contingente di personale dell’Arma dei Carabinieri – Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, dell’INPS e della Guardia di finanza, rispetto al quale l’Ispettorato assicura l’unitarietà di azione, l’uniformità di comportamento e la razionalizzazione degli interventi attraverso l’emanazione di puntuali indicazioni in ordine ai soggetti da ispezionare, ai tempi, agli ambiti e alle modalità di accertamento.

4. Il coordinamento demandato all’Ispettorato ai sensi del comma 2 può essere esercitato anche nell’ambito della Task force per la Pianificazione dell’attività ispettiva prevista dalla Linea Il, Azione 1, Miglioramento dell’attività ispettiva del Piano nazionale per la lotta al sommerso 2023-2025, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 19 dicembre 2022 la quale, in tal caso, si riunisce in composizione limitata ai soli rappresentanti delle Amministrazioni coinvolte negli accertamenti.

Articolo 2

(Strategie di intervento e risultati attesi)

1. Al fine di programmare gli interventi di cui all’articolo 1, l’Ispettorato nazionale del lavoro si avvale anche delle informazioni messe a disposizione dall’INPS ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, pianificando l’attività per periodi di volta in volta non inferiori a tre mesi, con riferimento sia agli ambiti territoriali sia settoriali di intervento.

2. Le iniziative di vigilanza complessivamente effettuate dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, contribuiscono al conseguimento dei target quantitativi definiti dal Piano nazionale per la lotta al sommerso 2023-2025. Gli accertamenti ispettivi e le verifiche amministrative dell’INPS sul possesso dei requisiti da parte dei soggetti percettori dell’Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro, o possibili percettori, devono interessare nel 2024 un numero non inferiore a 5.000 soggetti. Con successivi decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali è individuato il numero dei soggetti da sottoporre a verifica per le annualità 2025 e 2026.

3. L’Ispettorato nazionale del lavoro presenta annualmente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nell’ambito della Commissione centrale di coordinamento di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, una apposita relazione sui risultati delle attività di verifica previste dal presente decreto.

Articolo 3

(Collaborazione con le parti sociali e le amministrazioni territoriali)

1. Al fine di definire ulteriori strategie di contrasto alla irregolare percezione dell’Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro, l’Ispettorato nazionale del lavoro assicura il coinvolgimento delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei settori maggiormente a rischio, nonché delle Amministrazioni territoriali operanti negli ambiti in cui, sulla base dei dati in possesso del medesimo Ispettorato, si registra il più alto tasso di violazioni concernenti la corretta instaurazione dei rapporti di lavoro.

2. Le attività di cui al comma 1 possono prevedere una specifica attività divulgativa, da parte delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro nonché delle Amministrazioni territoriali, volta ad informare sulle condizioni di accesso all’Assegno di inclusione e al Supporto per la formazione e il lavoro e sulle conseguenze derivanti dall’illecita percezione del beneficio.

Articolo 4

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Le amministrazioni provvedono alle attività di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.