CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 14789 depositata il 27 maggio 2024

Tributi – IVA – IRAP – Avvisi di accertamenti – IRPEF – Addizionali – Estinzione processo

Rilevato che

1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio veniva accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n.175/21/2010 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bari di riunione e accoglimento dei ricorsi presentati contro l’avviso di accertamento con cui era stato accertato un maggiore ricavo e un maggiore reddito di impresa non dichiarati ai fini IVA e IRAP 2004 in capo alla società H. di Sc.Ro. & C Sas e contro i due avvisi di accertamenti IRPEF e addizionali emessi per il medesimo periodo di imposta per trasparenza nei confronti dei soci Sc.Ro. e Ta.Ti. .

2. In particolare, l’Amministrazione finanziaria emetteva gli avvisi nei confronti della società, svolgente l’attività di vendita e istallazione di computer, e dei soci, in considerazione della non corrispondenza con gli studi di settore e della non congruità ed antieconomicità dei ricavi e del reddito di impresa emergenti dalle dichiarazioni presentate dalla società contribuente. Il giudice di appello riformava la decisione del giudice di prime cure confermando le riprese, dal momento che lo studio di settore era stato utilizzato solo a supporto dell’accertamento analitico induttivo ex art.39 comma 1 lett. d) del d.P.R. n.600 del 1973 e, in questo contesto, uno degli elementi alla base delle riprese era l’accertata grave incongruenza nello scostamento tra il reddito dichiarato e lo studio di settore.

3. Cessata nelle more la società, i soci ricorrono per Cassazione per tre motivi, che illustrano con memoria, mentre l’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine di eventualmente partecipare all’udienza di discussione ex art.370 comma 1 cod. proc. civ.. A seguito di richiesta di parte, all’adunanza del 12 febbraio 2020 il processo è stato sospeso ex art.6 del d.l. n.193 del 2016 con riferimento alla posizione di Ta.Ti. e per la posizione di Sc.Ro. ai sensi dell’art.6 del d.l. n.119 del 2018, per intrapresa definizione agevolata.

4. Con memoria – istanza datata 29.1.2020 e depositata anteriormente all’adunanza camerale del 12.2.2020 i contribuenti hanno reso noto che Ta.Ti. , anche quale ex socia della cessata società, ha integralmente versato le somme dovute sulla base degli atti impositivi impugnati in questa sede, offrendo copia della domanda inoltrata presso l’Agenzia e della quietanza di pagamento, ai fini della definizione agevolata di cui al d.l. n.193 del 2016 conv. in l. n.225 del 2016. Parallelamente Sc.Ro., anche quale ex socio, ha intrapreso la definizione agevolata di cui agli artt.1 commi 184 e 185 della l.145/2018 e 3 del d.l. 23 ottobre 2018 n.119, pubblicato in G.U. in pari data ed entrato in vigore in data 24.10.2018, offrendo copia della domanda inoltrata presso l’Agenzia e della quietanza di pagamento di una parte della rateizzazione.

5. L’Agenzia ha quindi inoltrato comunicazione di posta elettronica, depositata nel fascicolo come da provvedimento reso all’adunanza tenuta in data 22.2.2023, confermando l’intervenuta definizione quanto a Ta.Ti. , ma rendendo noto un dubbio circa il rispetto dei pagamenti dovuti con riferimento alla posizione di Sc.Ro. , motivato dal fatto la scadenza delle rate dovute per il 2021 ha subito diverse proroghe, a seguito dei provvedimenti di emergenza determinata dalla pandemia da Covid – 19.

6. La Corte quindi, su richiesta di parte, ha confermato la sospensione del giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 3, comma 6, del D.L. n. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136/2018, per consentire il completamento della definizione agevolata, il cui piano ha previsto il pagamento dell’ultima rata per il 30.11.2023.

Parte ricorrente ha infine depositato ulteriore memoria illustrativa.

Considerato che

7. Con istanza depositata agli atti i contribuenti hanno reso noto che Ta.Ti. , anche quale socia della cessata società, ha integralmente versato le somme dovute sulla base degli atti impositivi impugnati in questa sede, offrendo copia della domanda inoltrata presso l’Agenzia e della quietanza di pagamento, ai fini della definizione agevolata di cui al d.l. n.193 del 2016 conv. in l. n.225 del 2016.

7.1. Parallelamente Sc.Ro., anche quale socio, ha intrapreso la definizione agevolata di cui agli artt.1 commi 184 e 185 della l.145/2018 e 3 del d.l. 23 ottobre 2018 n.119, pubblicato in G.U. in pari data ed entrato in vigore in data 24.10.2018, offrendo copia della domanda inoltrata presso l’Agenzia e del piano di ratizzazione, scaduto il 30.11.2023.

7.2. Da ultimo, a seguito della fissazione dell’adunanza camerale per la decisione della controversia al 5.12.2023, parte ricorrente ha depositato in data 23.11.2023 memoria rendendo noto che Sc.Ro. ha ulteriormente aderito in data 27.1.2023 alla nuova definizione agevolata di cui all’art.1 commi 231-252 della legge n.197/2022, provvedendo al pagamento della prima rata, chiedendo ulteriore sospensione del giudizio.

7.3. Il comma 194 dell’art. 1 citato, come modificato dal d.l. 34/23, dispone che la definizione della controversia si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 30 settembre 2023, fatto salvo l’eventuale diniego della definizione da notificarsi entro il 30 settembre 2024 ai sensi del comma 200 dell’art. 1 citato.

Il Collegio osserva che in allegato alla memoria Sc.Ro. ha documentato di aver versato il 25.10.2023 la prima rata per la definizione agevolata ex lege n.197/2022, pari ad euro 4.184,56 e ciò ha valenza estintiva del giudizio in relazione alla tipologia di definizione agevolata intrapresa non risultando, allo stato, notificato alcun diniego della definizione.

8. Tenuto conto che l’Agenzia intimata nulla ha osservato a riguardo, la presente controversia appare definita con riferimento ad entrambe le posizioni, per Ta.Ti. ex d.l. n.193 del 2016 conv. in l. n.225 del 2016 e per Sc.Ro. ex lege n.197/2022.

9. Alla luce di quanto precede dev’essere senz’altro dichiarata l’estinzione del processo con compensazione tra le parti delle spese di lite, anche quanto a Sc.Ro. ai sensi dell’art. 1 comma 198 legge 197/22.

10. Stante l’estinzione del processo a seguito dell’adesione alla definizione agevolata, si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, del c.d. “doppio contributo unificato” di cui all’art. 13, comma 1 – quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Cass. , Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass. , Sez. 5, 27 aprile 2020, n. 8184; Cass. , Sez. 5, 10 dicembre 2021, n. 39284; Cass. , Sez. 5, 15 settembre 2022, n. 27244).

P.Q.M.

Dichiara estinto il processo. Compensa le spese di lite.