CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 14867 depositata il 28 maggio 2024
Tributi – Avviso di accertamento – IRPEF – IVA – IRAP – Maggior reddito imponibile – Definizione agevolata – Assenza della prova del pagamento integrale del debito – Condono non perfezionato – Manifestazione inequivocabile dell’intenzione di non proseguire nel giudizio – Sopravvenuta carenza di interesse – Inammissibilità
Fatti di causa
1. L’Agenzia delle Entrate, a seguito di verifica fiscale ed istaurazione del contraddittorio con la contribuente, notificava a D.C., esercente l’attività di rivendita al dettaglio di capi d’abbigliamento, l’avviso di accertamento n. (…) con il quale contestava, ai fini Irpef, Iva ed Irap, ed in relazione all’anno 2006, un maggior reddito imponibile nella misura di Euro 102.800,00 (controric., p. 1), conseguendone maggiori tributi, oltre accessori. Era stato proposto anche accertamento con adesione “per un maggior ricavo di Euro 56.203,04 non accettato dalla contribuente” (sent. CTR, p. II).
2. La contribuente impugnava l’atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino, contestando nel merito le risultanze dell’accertamento. La CTP accoglieva parzialmente il ricorso, e rideterminava il maggior reddito nella misura proposta dall’Amministrazione finanziaria in sede di accertamento con adesione.
3. D.C. spiegava appello avverso la decisione conseguita nel primo grado del giudizio, nella parte in cui era rimasta soccombente, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte. La CTR confermava la decisione adottata dai primi giudici.
4. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione, avverso la decisione pronunciata dal giudice del gravame, affidandosi a due strumenti d’impugnazione. L’Amministrazione finanziaria resiste mediante controricorso.
4.1. D.C. ha quindi presentato documentata istanza di sospensione del giudizio dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie di cui al D.L. n. 119 del 2018, che è stata accolta. La ricorrente ha quindi depositato nota con la quale ha domandato fissarsi la trattazione del giudizio e pronunziarsi l’estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere.
La causa e stata perciò nuovamente fissata per la trattazione.
Ragioni della decisione
1. Non ricorrono le condizioni perché siano esaminati i motivi di ricorso con i quali la contribuente ha contestato la erronea e comunque inadeguata motivazione della decisione proposta dalla CTR, e l’erroneità dell’accertamento induttivo effettuato dall’Agenzia delle Entrate.
2. D.C., infatti, ha depositato istanza di voler dichiarare la cessazione della materia del contendere, corredata da documentazione, avendo provveduto a domandare la definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 119 del 2018, come conv.
3. L’istanza è stata ricevuta dall’Agenzia delle Entrate Riscossione il 10.7.2019, prot. (…). L’Incaricato per l’esazione ha provveduto al calcolo degli oneri. La definizione agevolata prevede il pagamento rateale e la contribuente ha prodotto documentazione relativa al versamento delle prime otto rate.
4. In assenza della prova del pagamento integrale del debito tributario non ricorrono le condizioni perché possa ritenersi perfezionato il condono. La contribuente ha manifestato però in modo inequivoco la propria intenzione di non proseguire nel giudizio.
Deve pertanto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
5. Appare equo disporre la compensazione delle spese di lite del giudizio di legittimità, in considerazione delle ragioni della decisione.
5.1. La ricorrente non deve essere onerata del pagamento del c.d. “doppio contributo”, in applicazione del principio che questa Corte ha già avuto occasione di chiarire e ribadire, spiegando che “l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l’inammissibilità originaria del gravame (nella specie, ricorso per cassazione) ma non per quella sopravvenuta (nella specie, per sopravvenuto difetto di interesse)”, Cass. sez. VI-II, 2.7.2015, n. 13636 (conf. Cass. sez. III, 10.2.2017, n. 3542, Cass. sez. V, 7.12.2018, n. 31732).
P.Q.M.
Dichiara l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso introdotto da D.C., e cessata la materia del contendere. Spese di lite compensate tra le parti.