MINISTERO delle FINANZE – Decreto ministeriale dell’11 aprile 2024
Concessione delle garanzie previste dall’articolo 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, nonchè determinazione delle modalità di operatività delle stesse e delle modalità di monitoraggio ai sensi del medesimo comma
Art. 1
Garanzia dello Stato sui finanziamenti accordati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. in favore dei soggetti autorizzati all’esercizio del credito
1. I finanziamenti tempo per tempo in essere, accordati, ai sensi dell’art. 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai soggetti autorizzati all’esercizio del credito operanti nei territori di cui all’art. 20-bis del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, come eventualmente tempo per tempo modificati e integrati, sono assistiti dalla garanzia dello Stato.
2. La garanzia dello Stato è incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta.
3. La garanzia dello Stato è concessa alla Cassa depositi e prestiti S.p.a. e resta in vigore fino al termine di ricezione delle istanze previsto dal disciplinare di cui al comma 1 del successivo art. 3.
4. La garanzia dello Stato opera automaticamente in caso di inadempimento nei confronti della Cassa depositi e prestiti S.p.a. e assicura l’adempimento delle obbligazioni, per capitale e interessi, relative ai finanziamenti stipulati in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le cui condizioni finanziarie devono tener conto della garanzia dello Stato.
5. A seguito dell’intervento della garanzia di cui al presente articolo, lo Stato è surrogato nei diritti del creditore nei confronti del debitore.
Art. 2
Garanzia dello Stato sui finanziamenti agevolati concessi dai soggetti autorizzati all’esercizio del credito in favore di soggetti privati
1. I finanziamenti accordati, ai sensi dell’art. 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dai soggetti autorizzati all’esercizio del credito operanti nei territori di cui all’art. 20-bis del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono assistiti dalla garanzia dello Stato.
2. La garanzia dello Stato è incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta.
3. La garanzia dello Stato è concessa ai soggetti autorizzati all’esercizio del credito di cui al comma 1 e resta in vigore fino al termine di ricezione delle istanze previsto dal disciplinare di cui al comma 1 del successivo art. 3.
4. La garanzia dello Stato opera in caso di inadempimento nei confronti dei soggetti autorizzati all’esercizio del credito di cui al comma 1 e assicura l’adempimento delle obbligazioni, per capitale, interessi e spese di gestione strettamente necessarie, relative ai finanziamenti stipulati in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le cui condizioni finanziarie devono tener conto della garanzia dello Stato ed essere identiche alle condizioni praticate dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. sui finanziamenti dalla stessa accordati ai sensi del citato dall’art. 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. La garanzia dello Stato di cui al presente articolo resta in vigore anche in relazione ai pagamenti effettuati a favore dei soggetti autorizzati all’esercizio del credito di cui al medesimo comma 1 e successivamente oggetto di restituzione a seguito di sentenza che dichiara l’inefficacia dei pagamenti stessi ai sensi dell’art. 166, secondo comma, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.
5. In caso di inadempimento nei confronti dei soggetti autorizzati all’esercizio del credito di cui al comma 1, relativamente ai finanziamenti stipulati in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, la garanzia dello Stato è escutibile per la quota del credito non recuperata mediante la compensazione di cui all’art. 1, comma 438, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
6. A seguito dell’intervento della garanzia di cui al presente articolo, lo Stato è surrogato nei diritti del creditore nei confronti del debitore.
Art. 3
Modalità di escussione della garanzia dello Stato
1. Per l’espletamento delle attività di natura amministrativa e contabile connesse all’attuazione degli interventi di cui al presente decreto, il Ministero dell’economia e delle finanze può avvalersi della Concessionaria servizi assicurativi pubblici (CONSAP) S.p.a., in conformità a quanto previsto dall’art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e nel rispetto dei termini e delle condizioni previsti da apposito disciplinare stipulato con il medesimo Ministero, con oneri non superiori a euro 200.000 annui e, in ogni caso, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili nell’ambito di quelle stanziate ai sensi dell’art. 1, comma 763 della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Le istanze di intervento della garanzia dello Stato di cui agli articoli 1 e 2 sono trasmesse dai soggetti interessati alla CONSAP S.p.a. e devono pervenire entro sei mesi dal decorso infruttuoso dei termini previsti nei relativi contratti di finanziamento per l’adempimento relativo al rimborso ovvero, nei casi di cui all’art. 2, comma 4, secondo periodo del presente decreto, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza che dichiara l’inefficacia dei pagamenti ai sensi dell’art. 166, secondo comma, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.
Le istanze devono essere corredate da una copia del contratto di finanziamento e dalla richiesta, adeguatamente documentata, di pagamento non soddisfatta ovvero nei casi di cui all’art. 2, comma 4, secondo periodo del presente decreto, da copia della sentenza che dichiara l’inefficacia dei pagamenti stessi ai sensi dell’art. 166, secondo comma, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.
2. La società CONSAP – Concessionaria per i servizi assicurativi pubblici S.p.a. provvede al pagamento di quanto dovuto agli aventi diritto per capitale, interessi ed eventuali spese di gestione strettamente necessarie, con le modalità di cui all’art. 1, comma 762, ultimo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo avere verificato che siano stati rispettati i criteri, le modalità e le procedure che regolano le garanzie dello Stato di cui al presente decreto.
3. Le modalità di intervento delle garanzie e di pagamento dello Stato assicurano il soddisfacimento dei diritti del creditore, con esclusione della facoltà dello Stato di opporre il beneficio della preventiva escussione.
Art. 4
Monitoraggio e rendicontazione
1. Al fine di garantire la disponibilità dei dati necessari ad assicurare una corretta gestione e programmazione dell’utilizzo delle risorse pari a 700 milioni di euro di cui all’art. 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 e di assicurare il monitoraggio sul rispetto della relativa autorizzazione di spesa, il Commissario straordinario di cui all’art. 20-ter del decreto-legge n. 61 del 2023, ovvero l’autorità competente subentrante ai sensi del comma 11 del medesimo art. 20-ter, attiva, anche con procedure informatiche condivise con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il supporto di Cassa depositi e prestiti S.p.a., metodi di idonei monitoraggio finanziario, controllo e rendicontazione.
2. Per le finalità di monitoraggio di cui al comma 1, Cassa depositi e prestiti S.p.a. fornisce al Commissario straordinario e al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite comunicazioni con cadenza trimestrale:
i. i dati relativi ai finanziamenti agevolati erogati ai soggetti autorizzati all’esercizio del credito operanti nei territori di cui all’art. 20-bis del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, che includono l’importo totale erogato alla data di riferimento e l’importo totale delle rate per capitale e interessi in scadenza nell’anno di riferimento e negli esercizi successivi fino al 2048;
ii. sulla base delle comunicazioni mensili fornite dalle banche aderenti alla convenzione tra Cassa depositi e prestiti S.p.a. e l’Associazione bancaria italiana ai sensi del terzo comma del presente articolo, l’ammontare cumulato delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti agevolati concessi ai beneficiari di competenza dell’esercizio di riferimento.
3. La convenzione tra Cassa depositi e prestiti S.p.a. e l’Associazione bancaria italiana, prevista dall’art. 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, definisce modelli operativi e di rendicontazione funzionali all’espletamento delle attività di monitoraggio di cui al comma 1, prevedendo tra l’altro che le banche che vi aderiscono forniscano mensilmente a Cassa depositi e prestiti S.p.a. il numero e l’importo aggregato dei finanziamenti agevolati concessi nel mese di riferimento nonchè l’ammontare complessivo delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti agevolati di competenza del mese di riferimento.
Art. 5
Entrata in vigore ed efficacia
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e acquistano efficacia dall’adozione del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di cui all’art. 1, comma 439, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.