AGENZIA delle DOGANE – Circolare n. 17 del 31 maggio 2024
Impianti di accumulo elettrochimico di energia elettrica connessi alla rete di trasmissione nazionale (bess – battery energy storage system) – Denuncia e licenza di esercizio
Com’è noto, le modifiche all’art.1 del Decreto Legge 7 febbraio 2002, n. 7 (NOTA 1), hanno, tra l’altro, incluso i sistemi elettrochimici di accumulo dell’energia elettrica (denominati BESS – Battery Energy Storage System) tra le opere di pubblica utilità per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale.
Infatti, tali apparati di trasformazione e di accumulazione consentono, da un lato, di bilanciare il dispacciamento dell’energia prodotta dagli impianti non programmabili e, quindi, di ottimizzare la produzione ed il consumo di energia da fonte rinnovabile nonché, dall’altro, di regolare rapidamente la frequenza della rete elettrica di trasmissione, migliorandone la stabilità.
Nel medesimo D.L.7/2002 e s.m.i. sono altresì disciplinati i casi in cui la cui realizzazione dei BESS è soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, dalla regione o dalle province delegate, ovvero alla procedura abilitativa semplificata di cui all’art.6 del D.lgs.28/2011.
La realizzazione di impianti di accumulo elettrochimico di potenza inferiore alla soglia di 10 MW è attività libera e non richiede il rilascio di un titolo abilitativo.
Indipendentemente dalla procedura per l’autorizzazione amministrativa, per quanto di competenza fiscale, gli impianti BESS connessi alla rete di trasmissione nazionale costituiscono officina elettrica ai sensi dell’art.54, comma 1 del TUA e, pertanto, ai sensi dell’art.1 del predetto D.L.7/2002 è fatto salvo il pagamento del diritto annuale di licenza di cui all’art.63, commi 3 e 4, del TUA.
Al riguardo, confermando quanto già espresso nei pareri resi dall’Amministrazione finanziaria nei sopra richiamati procedimenti di autorizzazione unica, si rappresenta che l’esercente l’officina costituita da BESS è tenuto a presentare apposita denuncia all’UD competente, ai sensi dell’art.53, comma 7, del TUA, allegando la documentazione tecnica descrittiva degli elementi salienti dell’impianto ed i relativi schemi unifilari.
In particolare, le officine elettriche costituite da BESS sono caratterizzate dall’interscambio di energia elettrica in AT o in MT con la rete di trasmissione nazionale nonché dalla presenza di sistemi di misura dell’energia elettrica prelevata ovvero immessa nella medesima rete.
Per i componenti di tali sistemi di misura e per il relativo abbinamento, l’esercente è tenuto a fornire i certificati di prova della taratura, con validità triennale, rilasciati da uno dei laboratori a tal fine autorizzati dall’Agenzia (NOTA 2).
Per permettere le verifiche in campo, sul sistema di misura di interscambio con la rete, alla frontiera dell’officina, è ordinariamente prevista apposita morsettiera di prova in conformità alle prescrizioni della norma CEI 13-71.
Per la sopra richiamata funzione di accumulo e di erogazione di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili in base alle esigenze del dispacciamento, la licenza d’esercizio per le officine BESS può essere rilasciata dall’UD competente, ai sensi dell’art.53, comma 7 del TUA, successivamente al controllo degli atti documentali tra i quali risulti specifica dichiarazione relativa al rispetto dei requisiti di sicurezza fiscale.
In particolare, l’acquisizione dei predetti certificati di prova può essere effettuata in un momento successivo al rilascio della licenza, comunque nei tempi tecnici strettamente necessari per la loro produzione.
Relativamente alla classificazione dell’officina per i fini fiscali, occorre distinguere il caso in cui il BESS sia esercito in combinato con apparati di produzione (alimentati da fonti fossile o da fonti rinnovabili) da quello in cui il BESS sia costituito esclusivamente da apparati di accumulazione, trasformazione e distribuzione, vale a dire, qualora costituisca un impianto cosiddetto “stand – alone” (NOTA 3).
Nell’impianto BESS stand – alone, gli ausiliari di impianto prelevano l’energia elettrica necessaria alla loro alimentazione direttamente dagli accumulatori e, per quanto di competenza, la potenza disponibile è quella complessiva degli accumulatori installati presso l’officina.
Poiché l’energia erogata dalle officine BESS è destinata alla successiva rivendita per scopo commerciale e la potenza delle medesime officine è ordinariamente utilizzata dall’esercente per prendere parte alle aste del cosiddetto Capacity Market, il diritto di licenza è dovuto ordinariamente nella misura di 77,47 euro, ai sensi dell’art.63, comma 3, lettera b) del TUA.
Invece, in un impianto BESS che opera in combinato con un impianto di produzione, gli ausiliari di centrale sono, di norma, condivisi e l’energia per la caricazione degli accumulatori può essere prelevata sia dalla rete di trasmissione (quindi, con flusso in ingresso nell’officina) sia dagli apparati di produzione (quindi, con flusso interno all’officina).
Per tali officine, costituite contestualmente da apparati di produzione e di accumulo, la licenza di esercizio comprende entrambe le fattispecie tecniche, quindi sia “officina di produzione”, sia “officina di accumulo”, e la potenza disponibile, per i fini fiscali, è data dalla somma di quella degli apparati di produzione e di quella degli apparati di accumulazione installati presso l’impianto.
Gli impieghi dell’energia elettrica per l’alimentazione dei sistemi ausiliari dell’impianto BESS (ad esempio: condizionamento, illuminazione, sistemi antincendio, ecc.) sono esenti dall’accisa ai sensi dell’art. 52, comma 3, lettera a) del TUA.
L’UD competente, analizzato lo schema unifilare d’impianto, ove ritenuto necessario per la tutela dell’imposta e qualora non eccessivamente oneroso dal punto di vista impiantistico, ha facoltà di prescrivere, ai sensi dell’art.55, comma 6 del TUA, l’installazione di sistemi di misura fiscali per l’accertamento dei predetti consumi interni all’officina nonché di eventuali consumi sottoposti a trattamenti fiscali differenti che dovessero essere riscontrati presso l’officina.
Infine, si rappresenta che gli impianti BESS di che trattasi, di rilevanza strategica nazionale, costituiscono fattispecie completamente distinta dai sistemi di accumulo di ridottissima capacità asserviti agli impianti di produzione azionati da fonte rinnovabile fotovoltaica con potenza disponibile non superiore a 20 kW, di cui all’art.52, comma 2, lettera a) del TUA, per i quali resta fermo quanto già disciplinato con la nota prot.38562/RU del 31 gennaio 2020 (NOTA 4).
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Note:
(1) Cfr.art.62, comma 1, del Decreto legge 16 luglio 2020 n.76 e art.31, comma 1, lettera a) del Decreto legge 31 maggio 2021, n.77
(2) Si veda il relativo elenco, pubblicato sul sito ADM al link: Attività -> Accise -> Controlli -> Energie e alcoli – elenco taratori autorizzati
(3) Cfr, sempre l’art.2, comma 2-quater e 2 – quinquies del D.L.7/2002 e s.m.i.
(4) Pubblicata sul sito ADM al link: Accise -> Relazioni con gli operatori -> Energie e alcoli -> Informative -> Archivio -> Anni 2020 – 2021 ->Archivio Informative accise Anni 2020 – 2021