La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 11390 depositata il 19 marzo 2024, intervenendo in tema di reato associativo previsto dal decreto legislativo numero 231 del 2001, ha ribadito il principio di diritto secondo cui “… In tema di responsabilità da reato degli enti, la colpa di organizzazione, da intendersi in senso normativo, è fondata sul rimprovero derivante dall’inottemperanza da parte dell’ente dell’obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione dei reati previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità del soggetto collettivo, dovendo tali accorgimenti essere consacrati in un documento che individua i rischi e delinea le misure atte a contrastarli …” (Cass. Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261113 – 01)
I giudici di legittimità hanno evidenziata che “… La legge n. 94 del 2009 ha inserito nel corpo del d.lgs. n. 231 del 2001 l’art. 24-ter, ampliando l’elenco dei reati-presupposto ai delitti di criminalità organizzata; tale norma è in vigore il 8 agosto 2009. Con la stessa legge, però, non sono stati inseriti i reati-fine dell’associazione per delinquere di cui al capo 1): l’art. 260 d.lgs. n. 152 del 2006 è stato inserito tra i reati presupposto della responsabilità degli enti solo a far data dal 16 agosto 2011.
Ne consegue che per ritenere sussistente la responsabilità dell’ente in base agli elementi indicati nell’art. 5 d.lgs. n. 231 del 2001, ai fini della sussistenza dell’illecito ex art. 24-ter d.lgs. n. 231 del 2001, il reato che deve essere stato commesso – prima del 16 agosto 2011 – nell’interesse o a vantaggio dell’ente è solo quello ex art. 416 cod. pen.: se, infatti, l’interesse o il vantaggio fosse valutato rispetto ai reati fine dell’associazione per delinquere, non ricompresi nel catalogo del d.lgs. n. 231 del 2001, si violerebbe il principio di tassatività.
Cfr. in tal senso Sez. 3, n. 8785 del 29/11/2019, dep. 2020, Palmieri, Rv. 278256, che in motivazione distingue gli elementi costitutivi della responsabilità dell’ente dalla determinazione del profitto. …”
Il Supremo consesso evidenzia, in riferimento alla configurabilità della responsabilità patrimoniale, che la “… Sez. 4, n. 21704 del 28/03/2023, SASIL SRL., Rv. 284641 – 01, ha affermato il principio per cui ai fini della configurabilità della responsabilità da reato degli enti, non sono ex se sufficienti la mancanza o l’inidoneità degli specifici modelli di organizzazione ovvero la loro inefficace attuazione, essendo necessaria la dimostrazione della «colpa di organizzazione», che caratterizza la tipicità dell’illecito amministrativo ed è distinta dalla colpa degli autori del reato.
In motivazione tale sentenza afferma, richiamando Sez. 4, n. 18413 del 15/2/2022, Cartotecnica Grafica Vicentina, Rv. 283247, «… che la struttura dell’illecito addebitato all’ente è incentrata sul reato presupposto, rispetto al quale la relazione funzionale tra reo ed ente e quella teleologica tra reato ed ente hanno funzione di rafforzare il rapporto di immedesimazione organica, escludendo che possa essere attribuito a quest’ultimo un reato commesso sì da soggetto incardinato nell’organizzazione, ma per fini estranei agli scopi di questa … Ciò consente di dire, dunque, che l’ente risponde per fatto proprio e che – per scongiurare addebiti di responsabilità oggettiva – deve essere verificata una “colpa di organizzazione” dell’ente, dimostrandosi che non sono stati predisposti accorgimenti preventivi idonei a evitare la commissione di reati del tipo di quello realizzato. È il riscontro di un tale deficit organizzativo a consentire l’imputazione all’ente dell’illecito penale realizzato nel suo ambito operativo e spetta all’accusa, pertanto, dimostrare l’esistenza dell’illecito penale in capo alla persona fisica inserita nella compagine organizzativa dell’ente e l’avere essa agito nell’interesse del secondo, previa individuazione di precisi canali che colleghino teleologicamente l’azione dell’uno all’interesse dell’altro (in motivazione, sez. 6, n. 27735 del 18/2/2010, Scarafià, Rv. 247666). Si tratta di un’interpretazione che, in sostanza, attribuisce al requisito della “colpa di organizzazione” dell’ente la stessa funzione che la colpa assume nel reato commesso dalla persona fisica, di elemento costitutivo cioè del fatto tipico, integrato dalla violazione “colpevole” (ovvero rimproverabile) della regola cautelare. Essa va dimostrata dall’accusa e l’ente può dimostrarne l’assenza, gli elementi costitutivi dell’illecito essendo rappresentati dalla sopra descritta immedesimazione organica “rafforzata”, ma anche da tale colpa di organizzazione, oltre che dal reato presupposto e dal nesso causale tra i due …». …”