CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 15604 depositata il 4 giugno 2024

Lavoro – Annullamento licenziamento – Reintegrazione lavoratrice – Indennità risarcitoria – Assenze per malattia – Liquidazione compensi – Accoglimento parziale – illegittimità del licenziamento, non avendo la società addotto ragioni obiettive di carattere organizzativo giustificative del diniego alle richieste di ferie

Rilevato che

1. la Corte d’Appello di Salerno, pronunciandosi in sede di rinvio da questa Corte, con ordinanza n. 19062/2020, di cassazione con rinvio della sentenza n. 164/2018 emessa dalla Corte d’Appello di Potenza a definizione del reclamo proposto da A.C. ex art. 1, commi 58 ss., legge n. 92/2012 avverso la sentenza n. 61/2018 del Tribunale di Potenza, accoglieva il reclamo; in riforma della sentenza impugnata n. 61/2018 del Tribunale di Potenza, annullava il licenziamento intimato ad A.C. in data 17.12.2015; condannava la società Y.E.L.I. alla reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro e al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto nella misura di dodici mensilità, oltre accessori di legge, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello di effettiva reintegrazione; condannava la società alla refusione delle spese processuali dei vari gradi di giudizio, liquidate in dispositivo;

2. avverso la predetta sentenza la lavoratrice A.C. propone ricorso per cassazione con due motivi; resiste la società con controricorso; entrambe le parti hanno comunicato memoria; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza; 

Considerato che

1. con il primo motivo di ricorso per cassazione la sentenza impugnata viene censurata per violazione e falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c. e dell’art. 2110 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., e, ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c., per violazione dell’art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c., e dell’art. 2110 c.c.; si sostiene che, trattandosi di licenziamento dichiarato illegittimo per violazione della norma imperativa di cui all’art. 2110 c.c. perché intimato in costanza di malattia al di fuori dell’ipotesi di superamento del periodo di comporto, non opera il limite delle dodici mensilità nella determinazione dell’indennità risarcitoria, e che la società, pertanto, doveva essere condannata al pagamento di tutte le retribuzioni medio tempore maturate dal giorno del licenziamento sino all’effettiva reintegra, senza alcuna limitazione;

2. il motivo non è fondato;

3. per quanto ancora qui rileva, osserva il Collegio che la sentenza impugnata è conforme alla giurisprudenza di questa Corte (S.U. n. 12568/2018), con cui è stata affermata la nullità, per violazione della norma imperativa di cui all’art. 2110, comma 2, c.c., del licenziamento intimato per il perdurare delle assenze per malattia o infortunio del lavoratore, ma prima del superamento del periodo massimo di comporto fissato dalla contrattazione collettiva o, in difetto, dagli usi o secondo equità; si è precisato che, all’affermazione della nullità del licenziamento in discorso, non osta l’avere il vigente testo dell’art. 18, legge n. 300 del 1970 (come novellato ex lege n. 92 del 2012) collocato la violazione dell’art. 2110, comma 2, c.c., nel comma 7 anziché nel comma 1 (riservato ad altre ipotesi di nullità previste dalla legge), con conseguente applicazione del regime reintegratorio attenuato anziché pieno; infatti, in considerazione d’un minor giudizio di riprovazione dell’atto assunto in violazione di norma imperativa, ben può il legislatore graduare diversamente il rimedio ripristinatorio pur in presenza della medesima sanzione di nullità, di guisa che la citata previsione del comma 7 dell’art. 18 si pone come norma speciale rispetto a quella generale contenuta nel comma 1 là dove si parla di altri casi di nullità previsti dalla legge;

4. nel caso in esame, la Corte di Salerno, aderendo al principio di diritto enucleato dalla Corte di Cassazione nella decisione rescindente, ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento, non avendo la società addotto ragioni obiettive di carattere organizzativo giustificative del diniego alle richieste di ferie presentate dalla lavoratrice al fine di evitare il superamento del periodo di comporto; come sopra rilevato, si tratta di licenziamento nullo, le cui conseguenze sono disciplinate, secondo un regime sanzionatorio speciale, dal comma 7, che a sua volta rinvia al comma 4, dell’art. 18 legge n. 300/1970, quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro (Cass n. 27334/2022);

5. con il secondo motivo parte ricorrente denuncia violazione o fala applicazione dell’art. 91 c.p.c., dell’art. 2233 c.c., dei D.M. n. 55/2014 e n. 37/2018, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. e ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.; lamenta liquidazione dei compensi operata senza tenere conto dell’attività effettivamente svolta dal difensore;

6. il motivo è fondato;

7. sono state liquidate dalla Corte d’Appello di Salerno spese processuali nella misura di € 4.050 complessive per le due fasi di primo grado, € 1.888 per il secondo grado, € 1.618 per il giudizio di Cassazione, € 1.888 per il giudizio di rinvio per onorario, oltre spese vive, oneri accessori, rimborso forfettario come per legge;

8. si tratta di somme ampiamente inferiori ai minimi di cui al D.M. n. 55/2014 per le cause di lavoro di valore indeterminabile, e senza alcuna motivazione in ordine al discostamento dalla nota spese, ovvero in relazione a speciale semplicità dell’affare o bassa complessità della causa o assenza di questioni di fatto e di diritto (situazioni peraltro non ricorrenti nel caso in esame); ciò anche a fronte di liquidazioni assai maggiori operate in favore della società prima della sentenza rescindente;

9. questa Corte ha affermato (Cass. n. 14198/2022) che, in tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, l’esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso; tale controllo non è operabile nel caso di specie, in cui la ragione della diminuzione al di sotto dei limiti tabellari non è stata esplicitata nella motivazione della sentenza gravata;

10. è stato ulteriormente chiarito (Cass. n. 9815/2023) che, in tema di spese legali, in assenza di diversa convenzione tra le parti, il giudice, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018, non può scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile; in particolare, per i compensi professionali sottoposti al regime introdotto dal D.M. 37/2018 non è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore alla percentuale massima del 50% dei parametri medi e ciò per effetto di una scelta normativa intenzionale, volta a circoscrivere il potere del giudice di quantificare il compenso – o le spese processuali – e a garantire, attraverso una limitata flessibilità del parametri tabellari, l’uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale;

11. la sentenza impugnata, in relazione al secondo motivo di ricorso, deve pertanto essere cassata, con rinvio alla Corte d’Appello di Salerno in diversa composizione per provvedere a una nuova liquidazione delle spese dei precedenti gradi di giudizio in favore dell’originaria e attuale ricorrente secondo i principi di cui sopra, nonché per provvedere sulle spese del presente giudizio;

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Salerno, anche per le spese del presente giudizio.