AGENZIA delle ENTRATE – Provvedimento n. 262747 dell’ 11 giugno 2024

Approvazione del modello di comunicazione per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, di cui all’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, e definizione del relativo contenuto e delle modalità di trasmissione

Dispone:

1. Approvazione del modello di comunicazione per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, di cui all’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, e definizione del relativo contenuto

1.1 Il presente provvedimento approva, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 17 maggio 2024 (di seguito “decreto”), il modello di comunicazione (di seguito “Comunicazione”) per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica (di seguito “ZES unica”), di cui all’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162 (di seguito “decreto-legge”), con le relative istruzioni.

1.2 La Comunicazione è utilizzata dalle imprese che intendono beneficiare del contributo sotto forma di credito d’imposta di cui all’articolo 16 del decreto-legge, per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 relativi all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica, che ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (di seguito “TFUE”), e Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 approvata con decisione della Commissione europea C(2021) 8655 final del 2 dicembre 2021, come modificata dalle decisioni del 18 marzo 2022, C (2022) 1545 final, del 19 giugno 2023, C(2023) 3913 final e del 18 dicembre 2023, C(2023) 8654 final.

1.3 La Comunicazione è composta dal frontespizio contenente l’informativa sul trattamento dei dati personali, i dati dell’impresa beneficiaria e dell’eventuale impresa avente causa in caso di operazioni straordinarie, i dati del rappresentante firmatario della Comunicazione, la rinuncia al credito richiesto e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dal quadro A contenente i dati relativi al progetto d’investimento e al credito d’imposta, dal quadro B contenente i dati della struttura produttiva, dal quadro C contenente l’elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia, dal quadro D contenente l’elenco delle altre agevolazioni concesse o richieste compresi gli aiuti de minimis e dal quadro E contenente gli estremi delle fatture elettroniche ricevute e della certificazione di cui all’articolo 7, comma 14, del decreto (di seguito “certificazione”).

1.4 Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

2. Reperibilità della Comunicazione

2.1 La Comunicazione è disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

3. Modalità per l’invio della Comunicazione

3.1 La Comunicazione è inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La trasmissione telematica della Comunicazione è effettuata utilizzando esclusivamente il software denominato “ZES UNICA”, disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

3.2 A seguito della presentazione della Comunicazione è rilasciata, entro cinque giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la Comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

3.3 Si considera tempestiva la Comunicazione trasmessa alla data di scadenza dei termini di cui all’articolo 5, commi 1 e 5, del decreto e nei quattro giorni precedenti ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tali termini.

3.4 Fermo restando quanto disposto al paragrafo 6, la Comunicazione inviata successivamente ai termini di presentazione è scartata in fase di accoglienza.

3.5 La Comunicazione è scartata nel caso in cui:

a) il richiedente non sia titolare di una partita IVA attiva alla data di invio della Comunicazione;

b) gli estremi delle fatture elettroniche indicate nel quadro E non corrispondano con i dati presenti nella relativa banca dati dell’Agenzia delle entrate;

c) il codice attività e il codice catastale del comune riferiti a ciascuna struttura produttiva, indicati nel quadro B, non corrispondano con quelli comunicati ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Il controllo non si applica con riferimento alle strutture produttive non ancora impiantate nella Zes unica;

il beneficiario segnala tale situazione nella Comunicazione.

3.6 Il controllo di cui al paragrafo 3.5, lettera a), è effettuato anche in sede di presentazione della Comunicazione prevista dall’articolo 5, comma 5, del decreto.

4. Utilizzo del credito d’imposta

4.1 Al fine di consentire all’Agenzia delle entrate la verifica del rispetto del limite di spesa di cui all’articolo 16, comma 6, del decreto-legge, il credito d’imposta è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4.2 Il credito risultante dalla Comunicazione, nella misura spettante ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del decreto, è utilizzabile non prima della data di realizzazione dell’investimento.

In particolare, il credito è utilizzabile:

a) per la quota corrispondente agli investimenti già realizzati alla data di invio della Comunicazione per i quali è stata rilasciata la certificazione e sono state ricevute nello SDI le relative fatture elettroniche, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui all’articolo 5, comma 4, del decreto;

b) per la quota corrispondente agli investimenti già realizzati alla data di invio della Comunicazione, per i quali è stata rilasciata la certificazione, non documentabili tramite l’emissione di fatture elettroniche e/o acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria, a decorrere dal giorno lavorativo successivo al rilascio della ricevuta con la quale l’Agenzia delle entrate comunica l’autorizzazione all’utilizzo del credito d’imposta in esito alla verifica documentale della certificazione effettuata dal Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari. A tal fine, il beneficiario è tenuto a trasmettere, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui all’articolo 5, comma 4, del decreto, la certificazione mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: creditoimpostazes@pec.agenziaentrate.it.

In presenza di entrambe le tipologie di investimenti, anche l’utilizzo della quota di credito di cui alla lettera a) resta subordinata al rilascio della ricevuta di cui alla lettera b), primo periodo.

4.3 È inibito l’utilizzo del credito d’imposta riconosciuto corrispondente agli investimenti non realizzati alla data di presentazione della Comunicazione oppure realizzati ma per i quali alla medesima data non sono state ricevute le relative fatture elettroniche e/o non è stata rilasciata la certificazione. Si considerano non realizzati anche gli investimenti relativi a strutture produttive non ancora impiantate nella Zes unica.

4.4 Fermo restando quanto previsto nel paragrafo 4.2, relativamente alla Comunicazione per la quale l’ammontare del credito d’imposta riconosciuto nella misura prevista dall’articolo 5, comma 4, del decreto sia superiore a euro 150.000, il credito è utilizzabile in esito alle verifiche previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. L’Agenzia delle entrate comunica l’autorizzazione all’utilizzo del credito d’imposta qualora non sussistano motivi ostativi.

4.5 Il maggior credito risultante a seguito della rideterminazione della percentuale ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del decreto è utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui al medesimo comma 5.

4.6 Qualora il maggior credito di cui al paragrafo 4.5 comporti il superamento del limite di euro 150.000, si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 4.4 con riferimento all’intero ammontare del credito utilizzabile. Fino alla comunicazione dell’autorizzazione di cui al secondo periodo del citato paragrafo 4.4, è inibito l’utilizzo del credito d’imposta non ancora fruito.

4.7 Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta:

a) il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;

b) nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare utilizzabile, anche tenendo conto di precedenti utilizzi, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate;

c) con successiva risoluzione saranno impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.

5. Comunicazione integrativa

5.1 A decorrere dal 31 luglio 2024 ed entro il 17 gennaio 2025, per poter utilizzare il credito d’imposta di cui al paragrafo 4.3, il beneficiario è tenuto a presentare una o più comunicazioni integrative (di seguito “Comunicazione integrativa”) utilizzando il modello di cui al paragrafo 1.1. L’ultima Comunicazione integrativa validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate.

5.2 Si considera tempestiva la Comunicazione integrativa trasmessa dal 13 gennaio 2025 al 17 gennaio 2025, ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro il 22 gennaio 2025.

5.3 Per gli investimenti di cui al paragrafo 4.3 realizzati successivamente all’invio della Comunicazione ed entro il 15 novembre 2024, per i quali sono ricevute le relative fatture elettroniche, va presentata la Comunicazione integrativa per comunicare l’avvenuto realizzo e gli estremi delle fatture elettroniche.

5.4 Per gli investimenti di cui al paragrafo 4.3 realizzati alla data di invio della Comunicazione ed entro il 15 novembre 2024, per i quali a decorrere da tale data sono ricevute le relative fatture elettroniche, va presentata la Comunicazione integrativa per comunicare gli estremi delle fatture elettroniche.

5.5 La Comunicazione integrativa può essere presentata solo se è stata rilasciata la certificazione, i cui estremi devono essere riportati nel quadro E della Comunicazione.

Quanto disposto nel primo periodo del presente paragrafo non si applica per la Comunicazione rettificativa di cui al paragrafo 6.1, fermo restando che in mancanza della certificazione resta inibito l’utilizzo del credito corrispondente agli investimenti di cui al paragrafo 4.3.

5.6 I dati da riportare nella Comunicazione integrativa non possono variare rispetto a quelli riportati nella Comunicazione, ad eccezione dei dati descritti nelle istruzioni al paragrafo “Comunicazione integrativa” a pagina 2.

5.7 A seguito della presentazione della Comunicazione integrativa è rilasciata, entro cinque giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la Comunicazione integrativa, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

5.8 Entro dieci giorni dalla data di presentazione della Comunicazione integrativa, è rilasciata una seconda ricevuta per comunicare ai richiedenti il riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta secondo le modalità descritte al paragrafo 5.9.

5.9 Il credito risultante dalla Comunicazione integrativa, nella misura spettante ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del decreto, è utilizzabile:

a) per la quota corrispondente agli investimenti di cui al paragrafo 4.3 per i quali è stata rilasciata la certificazione e sono state ricevute nello SDI le relative fatture elettroniche, a decorrere dal giorno lavorativo successivo al rilascio della ricevuta di cui al paragrafo 5.8;

b) per la quota corrispondente agli investimenti di cui al paragrafo 4.3, per i quali è stata rilasciata la certificazione, non documentabili tramite l’emissione di fatture elettroniche e/o acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria, a decorrere dal giorno lavorativo successivo al rilascio della ricevuta con la quale l’Agenzia delle entrate comunica l’autorizzazione all’utilizzo del credito d’imposta in esito alla verifica documentale della certificazione effettuata dal Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari. A tal fine, il beneficiario è tenuto a trasmettere entro trenta giorni dal rilascio della ricevuta di cui al paragrafo 5.8 la certificazione mediante posta elettronica certificata all’indirizzo di cui al paragrafo 4.2, lettera b).

5.10 In caso di Comunicazione o di Comunicazione integrativa sottoposta al controllo antimafia e/o al controllo di cui al paragrafo 5.9, lettera b), fino al rilascio della ricevuta con la quale l’Agenzia delle entrate comunica l’esito della verifica non è possibile presentare ulteriori Comunicazioni integrative.

5.11 Si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi 3.5 e 4.7.

6. Controlli antimafia

6.1 Oltre i termini di presentazione possono essere accolte eventuali Comunicazioni rettificative dei dati del quadro C, nei casi di Comunicazioni sottoposte al controllo antimafia risultate incomplete, se pervenute entro sessanta giorni dalla restituzione dell’apposita ricevuta.

6.2 Per le Comunicazioni di cui al paragrafo 6.1 valgono le disposizioni di cui ai paragrafi 3.5 e 5.6, ferma restando la possibilità di modificare i dati del quadro C.

6.3 Per le Comunicazioni sottoposte al controllo antimafia, per le quali il credito è stato riconosciuto sotto condizione risolutiva ai sensi dell’articolo 92, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, qualora la Prefettura segnali l’impossibilità di effettuare i controlli per intervenuta variazione dei soggetti da sottoporre a verifica o perché, a seguito di indagini, sono stati individuati familiari conviventi non indicati nella Comunicazione, l’Agenzia delle entrate trasmette al beneficiario una comunicazione contenente tale informazione mediante messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo presente nell’Indice Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) istituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. La medesima informazione è, altresì, messa a disposizione del beneficiario nella propria area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle entrate.

6.4 Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo 6.2, il beneficiario è tenuto a inviare, ai fini del rilascio dell’informazione antimafia, una Comunicazione rettificativa di quella già presentata contenente i dati aggiornati nel quadro C, mediante posta elettronica certificata all’indirizzo di cui al paragrafo 4.2, lettera b). Fino all’invio della Comunicazione rettificativa è sospesa la fruizione del credito non ancora utilizzato. Decorso il termine di cui al primo periodo del presente paragrafo senza che il beneficiario abbia provveduto all’invio della Comunicazione rettificativa, l’Agenzia delle entrate procede, con atto motivato, alla revoca del credito riconosciuto sotto condizione risolutiva e al recupero di quanto indebitamente utilizzato.

6.5 Al Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari è demandata la competenza per gli adempimenti relativi ai controlli antimafia e ai controlli documentali sulla certificazione nei casi previsti nei paragrafi 4.2, lettera b), e 5.9, lettera b).

7. Trattamento dei dati

7.1 La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli articoli 6, par. 3, lett. b), del Regolamento (UE) 2016/679 e 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. – è individuata nell’articolo 5 del decreto, il quale prevede che i soggetti beneficiari del credito d’imposta presentino all’Agenzia delle entrate una comunicazione attestante l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2024. Il comma 2 dello stesso articolo 5 prevede che, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sia approvato il modello di comunicazione, con le relative istruzioni, e siano definiti il contenuto e le modalità di trasmissione.

7.2 L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all’intero processo rappresentato nel presente provvedimento. L’Agenzia delle entrate si avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, l’elaborazione e l’aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale nonché le attività di analisi correlate. Sogei S.p.A. è designata Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

7.3 I dati oggetto di trattamento, indicati nella Comunicazione approvata con il presente provvedimento, sono:

– i dati anagrafici del soggetto dichiarante (codice fiscale) e dell’eventuale soggetto terzo che effettua la comunicazione (es. rappresentante legale) e dei familiari conviventi sottoposti alla verifica antimafia;

– i dati anagrafici (codice fiscale) dell’eventuale soggetto avente causa che presenta la comunicazione in luogo del soggetto dante causa a seguito di operazioni straordinarie intervenute successivamente al 12 luglio 2024;

– gli eventuali dati relativi alla capacità delle persone desumibili dalla presenza di un tutore (es. interdizione legale o giudiziale);

– i dati contabili relativi al credito d’imposta;

– gli estremi della certificazione e delle fatture elettroniche ricevute dal beneficiario e relative ad acquisti agevolabili.

I dati trattati e memorizzati dall’Agenzia delle entrate nelle varie fasi del processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta gestione della Comunicazione, per le verifiche successive e per l’eventuale recupero degli importi non spettanti.

7.4 Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679), l’Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di liquidazione, accertamento e riscossione.

7.5 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, par. 1, lett. f), del Regolamento (UE) 2016/679), che prevede che i dati siano trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, è stato disposto che la trasmissione della Comunicazione venga effettuata mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, direttamente a cura del beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del d.P.R. n. 322 del 1998.

7.6 L’Agenzia delle entrate adotta tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall’articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679 e necessarie a garantire la correttezza e la sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento.

7.7 L’informativa sul trattamento dei dati personali e sull’esercizio dei diritti da parte degli interessati viene pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate ed è parte integrante della Comunicazione.

7.8 Sul trattamento dei dati personali relativo alla Comunicazione è stata eseguita la valutazione d’impatto sulla protezione dati ai sensi dell’articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679.

Motivazioni

L’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, ha previsto un contributo sotto forma di credito d’imposta per le imprese che effettuano investimenti dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, relativi all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella ZES unica.

Le disposizioni di cui al citato articolo 16 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti, in particolare, dall’articolo 14 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 e successive modifiche, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE.

In base all’articolo 5, comma 2, del decreto, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono definiti il contenuto e le modalità di trasmissione della comunicazione che le imprese sono tenute a presentare per beneficiare dell’agevolazione.

Ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto, il credito d’imposta è utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che indica la percentuale di riparto e, comunque, non prima della data di realizzazione dell’investimento.

Inoltre, il citato articolo 7 del decreto al comma 14 prevede che, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Con il presente provvedimento è approvato l’allegato modello denominato “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica”, con le relative istruzioni, per la richiesta del contributo sotto forma di credito d’imposta per investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024.

La Comunicazione è inviata dal 12 giugno 2024 al 12 luglio 2024, come stabilito dall’articolo 5, comma 1, del decreto, esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.

Al fine di effettuare controlli formali automatizzati sulla sussistenza dei requisiti previsti dal decreto per la fruizione del credito, ossia che l’investimento sia stato realizzato e sia stata rilasciata l’apposita certificazione, nella Comunicazione viene richiesta l’indicazione dei dati delle fatture elettroniche ricevute e degli estremi della certificazione.

Il credito d’imposta, nella misura spettante ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del decreto, è utilizzabile per la quota corrispondente agli investimenti già realizzati alla data di invio della Comunicazione per i quali è stata rilasciata la certificazione e sono state ricevute nello SDI le relative fatture elettroniche, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui al citato articolo 5, comma 4, del decreto.

Tenuto conto che, in attuazione delle disposizioni recate dall’articolo 5, comma 1, del decreto, nella Comunicazione vanno indicati anche gli investimenti da realizzarsi successivamente alla data di presentazione della stessa (fermo restando che il relativo credito è fruibile solo dopo la realizzazione dell’investimento), al fine di effettuare, anche in relazione a tali ultimi investimenti, i controlli formali automatizzati sulla sussistenza dei requisiti per la fruizione del credito, ossia che l’investimento sia stato realizzato e sia stata rilasciata l’apposita certificazione, è prevista la presentazione di Comunicazioni integrative, a partire dal 31 luglio 2024 ed entro il 17 gennaio 2025, nelle quali viene richiesta l’indicazione dei dati delle fatture elettroniche ricevute e degli estremi della certificazione.

Il credito risultante dalla Comunicazione integrativa, nella misura spettante ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del decreto, è utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo al rilascio dell’apposita ricevuta.

In base a quanto previsto dall’articolo 5, comma 5, del decreto, i soggetti che hanno validamente presentato la Comunicazione e hanno realizzato investimenti per un ammontare inferiore a quello ivi indicato comunicano all’Agenzia delle entrate, dal 3 febbraio 2025 al 14 marzo 2025, l’ammontare effettivo degli investimenti realizzati e il relativo credito d’imposta maturato secondo le modalità stabilite con il presente provvedimento. Nel caso in cui la percentuale di cui all’articolo 5, comma 4, del decreto risulti inferiore al cento per cento, in base alle Comunicazioni ricevute, l’Agenzia delle entrate ridetermina la percentuale di cui al citato comma 4 e la rende nota con provvedimento del direttore della medesima Agenzia, da emanare entro il 24 marzo 2025.

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate:

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo 73, comma 4);

Statuto dell’Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000 (Disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali).

b) Disciplina normativa di riferimento:

Articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162;

Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;

Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.