Il 13 giugno 2024 è stato firmato l’accordo, tra le organizzazioni Confimi Industria Meccanica e FIM-CISL, UILM-Ull,, per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro della piccola e media industria manifatturiera metalmeccanica e della installazione di impianti scaduto il 30 giugno 2023

Allegato

VERBALE DI ACCORDO

Confimi Industria Meccanica e FIM-CISL, UILM-Ull, dopo la presentazione da parte delle 00.SS della piattaforma rivendicativa, inviata in data 22 maggio 2023, relativa al rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro della piccola e media industria manifatturiera metalmeccanica e della installazione di impianti scaduto il 30 giugno 2023, si sono incontrate più volte al fine di addivenire ad una intesa.

Tra le Parti sono intervenuti chiarimenti politici utili a proseguire il confronto e sottolineare la valenza ed unicità del CCNL di Confimi Industria Meccanica.

Le Parti hanno condiviso che

  • la complessità dello scenario economico generale, e del settore metalmeccanico in particolare, permane e rende difficile prevedere gli scostamenti inflattivi e le ricadute sui costi del comparto e programmare le dinamiche retributive;
  • benchè  il testo contrattuale non preveda automatismi, che obbligano ad adeguamenti economici, a tutela dei lavoratori occupati sia comunque prioritario procedere a dare applicazione a quanto previsto nell’art. 36, c. 6, del CCNL 7 giugno 2021 e quindi, in analogia a quanto concordato il 19 giugno 2023 relativamente a gli adeguamenti dei trattamenti economici vigenti dal 1 giugno 2023 al 31 maggio 2024, ad esaminare “la dinamica retributiva in relazione alla situazione economica del settore industriate metalmeccanico e agli eventuali significativi scostamenti degli indici inflattivi rispetto alle attuali previsioni”.

Di conseguenza, per quanto attiene il CCNL del 7 giugno 2021, le Parti concordano di proseguire il confronto per il suo rinnovo sui temi della piattaforma e quanto di reciproco interesse, in primis il completamento della riforma dell’inquadramento, a partire dalla prima data prevista per il 4 luglio 2024;

Con decorrenza 1° giugno 2024, tn applicazione di quanto previsto dall’art. 36, c. 6, del CCNL 7 giugno 2021, analizzato il considerevole scostamento inflattivo inerente il periodo di vigenza contrattuale, le Parti convengono di aumentare i minimi tabellari, quelli del contratto Socrate, i trattamenti economici delle trasferte e i valori relativi ai compensi per la reperibilità.

Pertanto, gli articoli del CCNL Confimi Industria Meccanica sotto riportati, dal 1• giugno 2024, sono modificati/integrati come segue.

Art. 36 – Minimi tabellari e determinazione dei minimi di paga oraria

I minimi tabellari della classificazione unica, comprensivi dell’Elemento distinto della retribuzione, ragguagliati a mese, con decorrenza 1° giugno 2024, sono quelli riportati nella tabella che segue. Il minimo di paga oraria viene determinato dividendo per 173 il minimo tabellare.

Minimi tabellari

 

 

categorie

minimi al 31 maggio

2024

1″ giugno 2024

incrementi

minimi

9″

2.800,82

193,26

2.994,08

8″

2.519,29

173,83

2.693,12

71\

2.316,25

159,82

2.476,07

6″

2.158,49

148,94

2.307,43

5″

2.012,49

138,86

2.151,35

4″

1.878,92

129,65

2.008,57

3″

1.800,30

124,22

1.924,52

2″

1.623,45

112,02

1.735,47

 

 

Art. 4 Tipologie contrattuali

{omissis]

A) Contratto “Socrate” per l’occupazione

[omissis]

 

Assunzione e retribuzione

{omissis]

 

l minimi retributivi dei lavoratori assunti con OSC (salario minimo OSC), dal giugno 2024, sono quelli previsti nella tabella seguente:

 

Categoria

1° giugno 2024

Nuovi minimi

9″

2.582,23

8″

2.323,55

7″

2.135,52

6″

1.990,80

5″

1.856,33

4″

1.732,12

3″

1.660,33

2″

1.585,12

 

{omissis]

Art. 7 – Trasferte

{omissis]

Misura dell’indennitàIndennità dal 1° giugno 2024
Trasferta interna46,47
Quota per il pasto meridiano o serale13,28
Quota per il pernottamento24,15

le Parti hanno concordato che l’indennità di trasferta intera sia definita nel valore di€ 46,47, salvo eventuali modifiche normative nella soglia dì esenzione ex art. 51, c. 5 del T.U.I.R.

A tal fine le Partì si impegnano a sollecitare il legislatore ad una rivalutazione degli importi di cui al già menzionato art. 51.

{omissis]

 

Art. 26 – Reperibilità

[omissis]

Per l’effettivo svolgimento dei turni di reperibilità le aziende riconosceranno al lavoratore un compenso specifico, avente natura retributiva, differenziandolo rispetto a quello dovuto per i casi di intervento e tra loro non cumulabili, non inferiori, dal 1° giugno 2024, ai seguenti valori espressi in euro

 

Categoria

b) Compenso giornaliero

c) Compensa settimanale

16ore

(giorno lavorato)

24ore

{giorno libero)

24 ore

festive

6 giorni

6 giorni con festivo

6giorni con festivo e

aiamo libero

2 ° – 3°

 

5,80

8,68

9,39

37,70

38,41

41,28

4° – 5°

6,87

10,82

11,58

45,19

45,95

49,89

Superiore a 5°

 

7,91

13,00

13,70

52,55

53,26

58,35

[omissis}

 

 

ROMA, 13 giugno 2024