Il 13 giugno 2024 è stato firmato l’accordo, tra le organizzazioni Confimi Industria Meccanica e FIM-CISL, UILM-Ull,, per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro della piccola e media industria manifatturiera metalmeccanica e della installazione di impianti scaduto il 30 giugno 2023
Allegato
VERBALE DI ACCORDO
Confimi Industria Meccanica e FIM-CISL, UILM-Ull, dopo la presentazione da parte delle 00.SS della piattaforma rivendicativa, inviata in data 22 maggio 2023, relativa al rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro della piccola e media industria manifatturiera metalmeccanica e della installazione di impianti scaduto il 30 giugno 2023, si sono incontrate più volte al fine di addivenire ad una intesa.
Tra le Parti sono intervenuti chiarimenti politici utili a proseguire il confronto e sottolineare la valenza ed unicità del CCNL di Confimi Industria Meccanica.
Le Parti hanno condiviso che
- la complessità dello scenario economico generale, e del settore metalmeccanico in particolare, permane e rende difficile prevedere gli scostamenti inflattivi e le ricadute sui costi del comparto e programmare le dinamiche retributive;
- benchè il testo contrattuale non preveda automatismi, che obbligano ad adeguamenti economici, a tutela dei lavoratori occupati sia comunque prioritario procedere a dare applicazione a quanto previsto nell’art. 36, c. 6, del CCNL 7 giugno 2021 e quindi, in analogia a quanto concordato il 19 giugno 2023 relativamente a gli adeguamenti dei trattamenti economici vigenti dal 1 giugno 2023 al 31 maggio 2024, ad esaminare “la dinamica retributiva in relazione alla situazione economica del settore industriate metalmeccanico e agli eventuali significativi scostamenti degli indici inflattivi rispetto alle attuali previsioni”.
Di conseguenza, per quanto attiene il CCNL del 7 giugno 2021, le Parti concordano di proseguire il confronto per il suo rinnovo sui temi della piattaforma e quanto di reciproco interesse, in primis il completamento della riforma dell’inquadramento, a partire dalla prima data prevista per il 4 luglio 2024;
Con decorrenza 1° giugno 2024, tn applicazione di quanto previsto dall’art. 36, c. 6, del CCNL 7 giugno 2021, analizzato il considerevole scostamento inflattivo inerente il periodo di vigenza contrattuale, le Parti convengono di aumentare i minimi tabellari, quelli del contratto Socrate, i trattamenti economici delle trasferte e i valori relativi ai compensi per la reperibilità.
Pertanto, gli articoli del CCNL Confimi Industria Meccanica sotto riportati, dal 1• giugno 2024, sono modificati/integrati come segue.
Art. 36 – Minimi tabellari e determinazione dei minimi di paga oraria
I minimi tabellari della classificazione unica, comprensivi dell’Elemento distinto della retribuzione, ragguagliati a mese, con decorrenza 1° giugno 2024, sono quelli riportati nella tabella che segue. Il minimo di paga oraria viene determinato dividendo per 173 il minimo tabellare.
Minimi tabellari
categorie | minimi al 31 maggio 2024 | 1″ giugno 2024 | |
incrementi | minimi | ||
9″ | 2.800,82 | 193,26 | 2.994,08 |
8″ | 2.519,29 | 173,83 | 2.693,12 |
71\ | 2.316,25 | 159,82 | 2.476,07 |
6″ | 2.158,49 | 148,94 | 2.307,43 |
5″ | 2.012,49 | 138,86 | 2.151,35 |
4″ | 1.878,92 | 129,65 | 2.008,57 |
3″ | 1.800,30 | 124,22 | 1.924,52 |
2″ | 1.623,45 | 112,02 | 1.735,47 |
Art. 4 – Tipologie contrattuali
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A) Contratto “Socrate” per l’occupazione
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Assunzione e retribuzione
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l minimi retributivi dei lavoratori assunti con OSC (salario minimo OSC), dal 1° giugno 2024, sono quelli previsti nella tabella seguente:
Categoria | 1° giugno 2024 |
Nuovi minimi | |
9″ | 2.582,23 |
8″ | 2.323,55 |
7″ | 2.135,52 |
6″ | 1.990,80 |
5″ | 1.856,33 |
4″ | 1.732,12 |
3″ | 1.660,33 |
2″ | 1.585,12 |
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Art. 7 – Trasferte
{omissis]
| Misura dell’indennità | Indennità dal 1° giugno 2024 |
|---|---|
| Trasferta interna | 46,47 |
| Quota per il pasto meridiano o serale | 13,28 |
| Quota per il pernottamento | 24,15 |
le Parti hanno concordato che l’indennità di trasferta intera sia definita nel valore di€ 46,47, salvo eventuali modifiche normative nella soglia dì esenzione ex art. 51, c. 5 del T.U.I.R.
A tal fine le Partì si impegnano a sollecitare il legislatore ad una rivalutazione degli importi di cui al già menzionato art. 51.
{omissis]
Art. 26 – Reperibilità
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Per l’effettivo svolgimento dei turni di reperibilità le aziende riconosceranno al lavoratore un compenso specifico, avente natura retributiva, differenziandolo rispetto a quello dovuto per i casi di intervento e tra loro non cumulabili, non inferiori, dal 1° giugno 2024, ai seguenti valori espressi in euro
Categoria | b) Compenso giornaliero | c) Compensa settimanale | ||||||
16ore (giorno lavorato) | 24ore {giorno libero) | 24 ore festive | 6 giorni | 6 giorni con festivo | 6giorni con festivo e aiamo libero | |||
| 2 ° – 3° |
| 5,80 | 8,68 | 9,39 | 37,70 | 38,41 | 41,28 | |
4° – 5° | 6,87 | 10,82 | 11,58 | 45,19 | 45,95 | 49,89 | ||
Superiore a 5° |
| 7,91 | 13,00 | 13,70 | 52,55 | 53,26 | 58,35 | |
[omissis}
ROMA, 13 giugno 2024