CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 15453 depositata il 3 giugno 2024
Lavoro – Accertamento negativo – Pensione ai superstiti – Ministro di culto confessioni diverse da quella cattolica – Legge n. 903/73 – Prestazioni integrative – Titolo normativo emesso non dallo Stato italiano – Cumulabilità – Accoglimento
Rilevato che
La Corte d’appello di Torino confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di P.P. svolta nei confronti dell’Inps e avente ad oggetto l’accertamento negativo del diritto dell’ente a ripetere somme erogate a titolo di pensione ai superstiti. Ella era coniuge superstite di un pastore v., deceduto in servizio, e aveva percepito dalla T.V. somme a integrazione di trattamenti spettanti al defunto marito.
La Corte riteneva che tali trattamenti integrativi avessero natura previdenziale, secondo quanto emergeva dal Regolamento sui Ministeri della T.V.; essi non potevano perciò considerarsi redditi ai fini dell’art.1, co.41 l. n.335/95 e non erano soggetti ai limiti di cumulo con il trattamento pensionistico ai superstiti erogato dall’Inps.
Avverso la sentenza ricorre l’Inps per un motivo, illustrato da memoria. P.P. resiste con controricorso. All’odierna adunanza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
Considerato che
Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione dell’art.1, co.41 l. n.335/95. Sostiene che il trattamento integrativo erogato in forza del Regolamento dei Ministeri della T.V. non sia un trattamento pensionistico rientrante nel regime A. o in altro regime sostitutivo o esclusivo, e quindi non possa essere considerato trattamento pensionistico ai fini dell’art.1, co.41 l. n.335/95. Trattandosi di trattamento soggetto a tassazione ai sensi del d.P.R. n.917/86, esso è da considerarsi reddito concorrente con la pensione ai superstiti erogata dall’Inps ai fini dei limiti di cumulo previsti dalla tabella F richiamata dall’art.1, co.41 l. n.335/95. Il ricorso è fondato.
Ai sensi dell’art.1, co.41 l. n.335/95 si intende per trattamento pensionistico in favore dei superstiti solo quello “vigente nell’ambito del regime dell’assicurazione generale obbligatoria” ed esteso “a tutte le forme esclusive o sostitutive di detto regime”.
Per i ministri di culto delle confessioni diverse da quella cattolica, il regime dell’A. – o comunque sostitutivo –è quello dettato dalla l. n.903/73, istitutiva di un apposito Fondo presso l’Inps.
Le prestazioni integrative erogate dalla T.V. in base al Regolamento dei Ministeri, ovvero di un atto approvato dal Sinodo della T.V., cioè di un atto normativo non statale, non rientrano nel sistema dell’assicurazione obbligatoria. La Corte d’appello ha affermato che esse hanno natura previdenziale e, più specificamente, pensionistica. Tale natura è però irrilevante ai fini dell’art.1, co.1 l. n.335/95, poiché – come detto – la norma intende come trattamento pensionistico ai superstiti solo quello interno al regime dell’AGO o dei regimi sostitutivi o esclusivi, mentre qui si tratta di prestazioni a carattere integrativo fondate su un titolo normativo emesso non dallo Stato italiano, bensì da una confessione religiosa acattolica.
Tali prestazioni, poiché sono fonte di tassazione ai sensi del d.P.R. n.917/86 (v. art.49, co.2, lett. a), vanno definite come reddito ai fini dell’art.1, co.41 l. n.335/95.
Esse dunque concorrono con il trattamento pensionistico ai superstiti erogato dall’Inps e sono cumulabili a questo nei limiti del cumulo di cui alla Tabella F cui rinvia l’art.1, co.41 l. n.335/95, con disciplina dei limiti al cumulo incisa dalla sentenza della Corte Costituzionale n.162/22.
La sentenza va in conclusione cassata non avendo tenuto conto dei suesposti principi, con rinvio alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione per l’accertamento dei limiti operativi del cumulo e per la statuizione sulle spese di lite del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.