MINISTERO delle FINANZE – Decreto ministeriale del 14 giugno 2024
Approvazione della metodologia relativa al concordato preventivo biennale
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) decreto legislativo: il decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, recante «Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale»;
b) Agenzia: l’Agenzia delle entrate;
c) proposta o proposta di concordato: la proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall’esercizio dell’attività di impresa o dall’esercizio di arti e professioni e del valore della produzione netta, rilevanti, rispettivamente, ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive ai fini del concordato preventivo biennale di cui al decreto legislativo;
d) concordato: il concordato preventivo biennale di cui al decreto legislativo;
e) ISA: gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all’art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
f) contribuenti di minori dimensioni: i contribuenti con volume di affari, di ricavi o compensi inferiori alla soglia prevista per l’applicazione degli ISA;
g) dato personale/dati personali: ai sensi dell’art. 4, paragrafo 1, n. 1, del regolamento (UE) n. 2016/679, qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile, direttamente o indirettamente;
h) interessato: ai sensi dell’art. 4, paragrafo 1, n. 1, del regolamento (UE) n. 2016/679, la persona fisica identificata o identificabile cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento;
i) trattamento: ai sensi dell’art. 4, paragrafo 1, n. 2, del regolamento (UE) n. 2016/679, qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali;
j) titolare del trattamento: l’Agenzia delle entrate;
k) responsabile del trattamento: SOGEI – Società generale d’informatica S.p.a., alla quale è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, nonchè, per effetto dell’incorporazione di SOSE S.p.a., l’elaborazione e l’aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale e le attività di analisi e di elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale;
l) banche dati: gli archivi dei dati contenuti nell’Anagrafe tributaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nella disponibilità dell’Agenzia delle entrate;
m) Regolamento: il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
Art. 2
Approvazione della metodologia relativa al concordato preventivo biennale
1. È approvata, in attuazione dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo, la metodologia in base alla quale l’Agenzia formula ai contribuenti di minori dimensioni, che svolgono attività nel territorio dello Stato e che sono titolari di reddito di impresa ovvero di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, una proposta di concordato. La predetta metodologia, predisposta con riferimento a specifiche attività economiche, tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli ISA e delle risultanze della loro applicazione, nonchè degli specifici limiti imposti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, ed è individuata nella nota tecnica e metodologica di cui all’allegato 1, per l’elaborazione della proposta di concordato per i contribuenti che, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, hanno applicato gli ISA.
2. Gli elementi necessari all’elaborazione della proposta di concordato sono individuati sulla base della nota tecnica e metodologica di cui al comma 1.
3. La proposta di concordato è elaborata sulla base della metodologia approvata dal presente decreto, utilizzando i dati dichiarati dal contribuente e le informazioni correlate all’applicazione degli ISA, anche relative ad annualità pregresse.
Ai fini delle rivalutazioni prospettiche della proposta di concordato sono utilizzate le proiezioni macroeconomiche di crescita del PIL elaborate dalla Banca d’Italia.
4. Ai fini dell’elaborazione della proposta di concordato per i contribuenti che, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, hanno applicato gli ISA, gli stessi contribuenti comunicano, in sede di applicazione degli ISA, i dati necessari per l’elaborazione della proposta, sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione tecnica e metodologica di cui all’allegato 1. I dati che l’Agenzia fornisce ai contribuenti per l’elaborazione della proposta di concordato sono individuati ed elaborati come indicato nel medesimo allegato 1.
Art. 3
Oggetto e ambito temporale
1. Sulla base della metodologia approvata con il presente decreto, ai fini della proposta di concordato, sono individuati:
a. il reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, di cui all’art. 15 del decreto legislativo;
b. il reddito d’impresa, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, di cui all’art. 16 del decreto legislativo;
c. il valore della produzione netta, rilevante ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, di cui all’art. 17 del decreto legislativo.
2. I redditi e il valore della produzione netta di cui al comma 1, lettere a), b) e c), individuati con la metodologia approvata con il presente decreto, rilevano ai fini della proposta di concordato per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 e al 31 dicembre 2025.
Art. 4
Cessazione degli effetti del concordato
1. In base a quanto previsto agli articoli 19, comma 2, e 30, comma 2, del decreto legislativo, fermo restando quanto previsto agli articoli 21, 22, 32 e 33 del medesimo decreto legislativo, il concordato cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui si realizzano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura percentuale prevista dai richiamati articoli 19, comma 2 e 30, comma 2, del decreto legislativo, rispetto a quelli oggetto del concordato stesso, in presenza delle seguenti circostanze eccezionali:
a. eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
b. altri eventi di natura straordinaria che hanno comportato:
1. danni ai locali destinati all’attività d’impresa o di lavoro autonomo, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all’uso;
2. danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo;
3. l’impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell’attività;
4. la sospensione dell’attività, laddove l’unico o principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l’attività;
c. liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale;
d. cessione in affitto dell’unica azienda;
e. sospensione dell’attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
f. sospensione dell’esercizio della professione dandone comunicazione all’ordine professionale di appartenenza o agli enti previdenziali e assistenziali o alle casse di competenza.
Art. 5
Adeguamento della proposta di concordato relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024
1. L’Agenzia delle entrate tiene conto di possibili eventi straordinari comunicati dal contribuente per determinare in modo puntuale la proposta di concordato.
2. A tal fine, i redditi di cui all’art. 3, comma 1, lettere a) e b), e il valore della produzione netta di cui al medesimo art. 3, comma 1, lettera c), individuati con la metodologia approvata con il presente decreto, relativi al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, sono ridotti:
a. in misura pari al 10%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo compreso tra 30 e 60 giorni;
b. in misura pari al 20%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo superiore a 60 giorni e fino a 120 giorni;
c. in misura pari al 30%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo superiore a 120 giorni.
3. Gli eventi straordinari di cui al comma 1 sono riconducibili alle situazioni eccezionali di cui alle lettere a), b), e) ed f) dell’art. 4, verificatesi nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 e, in ogni caso, in data antecedente all’adesione al concordato.
Art. 6
Misure a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell’interessato ai sensi dell’art. 22, p. 2, lettera b) del Regolamento
1. Per l’elaborazione della proposta sono trattati i dati personali comuni contenuti nelle banche dati, relativi all’identità anagrafica e alla capacità economica, tra cui i dati riguardanti gli ISA, le dichiarazioni fiscali, il patrimonio mobiliare e immobiliare, i dati contabili, i dati dei versamenti e delle compensazioni, nonché quelli tratti dalle dichiarazioni del contribuente relativi all’assenza di condanne penali per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dall’art. 2621 del codice civile, nonchè dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, commessi negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato, di cui all’art. 10 del Regolamento. Non sono oggetto di trattamento i dati di cui all’art. 9 del Regolamento, nè i dati da cui è possibile desumere, anche in via indiretta, le informazioni di cui al citato articolo.
2. I dati utilizzati per l’elaborazione della proposta sono conservati sino al termine di decadenza della potestà impositiva e, comunque, fino alla definizione di eventuali contenziosi. Decorso tale termine, i dati elaborati vengono cancellati, ferma restando la conservazione dei dati contenuti nell’Anagrafe tributaria secondo i criteri a tale scopo stabiliti in relazione alle finalità per le quali ciascun dato è stato raccolto.
3. L’Agenzia, in qualità di titolare del trattamento, tratta esclusivamente i dati personali indispensabili ed effettua le operazioni di trattamento strettamente necessarie all’elaborazione della proposta, nel rispetto dei principi di cui all’art. 5 del Regolamento.
4. L’Agenzia adotta tutte le misure necessarie per escludere i dati personali inesatti o non aggiornati dai trattamenti. A tal fine sono svolte verifiche periodiche sulla qualità dei dati, volte a garantire la correttezza, l’accuratezza, la completezza e la coerenza degli stessi.
5. A tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, l’Agenzia adotta le misure di sicurezza tecniche e organizzative idonee a garantire la riservatezza, l’integrità, la disponibilità dei dati e la sicurezza dei sistemi, nonchè quelle necessarie ad assicurare che i dati utilizzati siano attuali, coerenti, completi, tracciabili e ripristinabili, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del Regolamento.
6. Nello sviluppo delle metodologie di cui all’art. 2 sono valorizzate le risultanze e le logiche che sottendono le metodologie ISA, rispetto alle quali è stato acquisito il parere della Commissione di esperti di cui al comma 8 dell’art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, che si basano su criteri scientifici e consolidate procedure statistiche. La predetta Commissione, composta anche da rappresentanti delle associazioni di categoria dei contribuenti interessati, sulla base del citato comma 8 dell’art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, esprime un parere in merito all’aderenza dei modelli di stima alla realtà economica dei contribuenti operanti nei diversi settori. I dati utilizzati ai fini dello sviluppo delle metodologie ISA sono sistematicamente comunicati e aggiornati dai contribuenti interessati.
7. L’Agenzia assicura la più ampia diffusione delle metodologie di cui all’art. 2 attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale.
8. I risultati dei trattamenti vengono utilizzati esclusivamente ai fini del concordato. La mancata accettazione della proposta non produce alcuna conseguenza negativa automatica a carico degli interessati, con particolare riferimento alla valutazione del loro livello di affidabilità fiscale che, ai fini dell’attuazione dell’art. 34 del decreto legislativo, resta subordinata a specifiche attività di analisi del rischio. Nell’ambito del trattamento non vengono costruite variabili desunte o derivate.
9. A tutela dei soggetti minori di età, l’Agenzia garantisce di non trattare i dati a loro riferiti, ad eccezione dei dati dei minori emancipati per i quali sono trattati esclusivamente quelli relativi all’attività d’impresa per lo svolgimento della quale tali soggetti sono autorizzati nonchè quelli di cui agli articoli 11 e 22 del decreto legislativo.
10. Al fine di ridurre i rischi di accessi non autorizzati o non conformi alle finalità di trattamento, l’accesso agli strumenti informatici di trattamento è consentito ai soli soggetti specificatamente autorizzati ai sensi dell’art. 29 del Regolamento e dell’art. 2-quaterdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
11. Il personale specificatamente autorizzato dal titolare o dal responsabile verifica preventivamente, tramite controlli puntuali condotti su campioni rappresentativi della platea di riferimento, la corretta applicazione del modello di stima e la coerenza degli esiti delle elaborazioni svolte in attuazione della metodologia adottata.
Il reddito stimato e quello effettivamente conseguito vengono raffrontati per valutare le potenziali evoluzioni della metodologia.
12. Al fine di impedire che si verifichino trattamenti illeciti o violazioni dei dati personali ai sensi dell’art. 4, paragrafo 1, n. 12, del Regolamento, l’Agenzia procede al controllo degli accessi ai dati e alle informazioni presenti nelle banche dati tramite misure idonee a verificare, anche a posteriori, le operazioni eseguite da ciascun soggetto autorizzato.
13. Ai fini di cui al presente articolo, l’Agenzia effettua la valutazione di impatto di cui all’art. 35 del Regolamento, procedendo periodicamente al relativo aggiornamento e al suo riesame quando insorgono variazioni del rischio rappresentato dalle attività relative al trattamento.
14. L’Agenzia fornisce apposita informativa sul trattamento dei dati tramite pubblicazione sul sito istituzionale nonchè tramite il software utilizzato ai fini della visualizzazione ed eventuale accettazione della proposta.
Art. 7
Misure per graduare la proposta di concordato
1. Al fine di garantire il graduale raggiungimento di un livello corrispondente alla piena affidabilità al termine del biennio oggetto di concordato, la proposta per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024 relativa ai redditi di cui all’art. 3, comma 1, lettere a) e b), tiene conto di quelli dichiarati per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 e, nella misura del 50%, del maggiore reddito individuato con la metodologia di cui all’allegato 1.
2. Ai medesimi fini indicati al comma 1, la proposta per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024 relativa al valore della produzione netta di cui all’art. 3, comma 1, lettera c), tiene conto di quanto dichiarato per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 e dell’importo individuato come al medesimo comma 1.
Art. 8
Effetti finanziari
1. Dall’attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Allegato 1
NOTA TECNICA E METODOLOGICA
CONCORDATO
PREVENTIVO BIENNALE
Metodologia ISA
PREMESSA
Il Concordato Preventivo Biennale (CPB) e' un istituto di
compliance, rivolto ai contribuenti, imprese e lavoratori autonomi,
di minori dimensioni, previsto dal decreto legislativo 12 febbraio
2024, n. 13, al fine di razionalizzare gli obblighi dichiarativi e di
favorire l'adempimento spontaneo.
Il CPB e' finalizzato alla definizione, per un biennio, del reddito
derivante dall'esercizio d'impresa o dall'esercizio di arti e
professioni e del valore della produzione netta, rilevanti,
rispettivamente, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive.
Al concordato preventivo biennale, possono accedere i soggetti
titolari di reddito di impresa o derivante dall'esercizio di arti e
professioni:
tenuti all'applicazione degli Indici sintetici di affidabilita'
fiscale (ISA) di cui all'articolo 9-bis del Decreto legge 24 aprile
2017, n. 50, cosi' come convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96;
che adottano il Regime forfetario di cui all'articolo 1, commi
54-89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
L'oggetto della definizione del CPB e' diverso per le due tipologie
di contribuenti in ragione delle differenze che intercorrono nelle
obbligazioni tributarie a cui sono tenute.
Nel presente documento vengono descritti i diversi passaggi
metodologici che conducono alla definizione della proposta di CPB sia
con riferimento alla base imponibile ai fini delle imposte dirette e
sia alla base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive per i contribuenti tenuti all'applicazione degli
ISA.
Per tali contribuenti, i redditi oggetto di concordato riguardano:
il reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e
professioni, di cui all'articolo 54, comma 1 del TUIR senza
considerare i valori relativi a plusvalenze e minusvalenze, redditi o
quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui
all'articolo 5 del TUIR;
il reddito d'impresa, di cui all'articolo 56 del TUIR e, per
quanto riguarda i contribuenti soggetti ad IRES, quello di cui alla
sezione I del capo II del titolo II del TUIR, ovvero, per le imprese
minori, quello di cui all'articolo 66 TUIR, senza considerare i
valori relativi a plusvalenze, minusvalenze e sopravvenienze attive e
passive, redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in
soggetti di cui all'articolo 5 del TUIR.
Per quanto riguarda l'IRAP, invece, l'oggetto del concordato e' il
valore della produzione netta individuato con riferimento agli
articoli 5, 5-bis, e 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446 senza considerare le plusvalenze e le sopravvenienze attive,
nonche' le minusvalenze e sopravvenienze passive.
Se il contribuente accetta la proposta dell'Agenzia, si impegna a
dichiarare gli importi concordati per i due periodi d'imposta oggetto
del concordato stesso.
Ai fini della determinazione della base imponibile oggetto di
concordato, l'Agenzia delle entrate formula al contribuente una
proposta di concordato, in coerenza con i dati dichiarati dallo
stesso e comunque nel rispetto della sua capacita' contributiva,
sulla base della metodologia descritta nel presente documento che
valorizza le informazioni gia' nella disponibilita'
dell'Amministrazione finanziaria, limitando l'introduzione di nuovi
oneri dichiarativi.
La predetta metodologia, predisposta con riferimento a specifiche
attivita' economiche, tiene conto degli andamenti economici e dei
mercati, delle redditivita' individuali e settoriali desumibili dagli
Indici sintetici di affidabilita' fiscale di cui all'articolo 9-bis
del Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, e delle risultanze della
loro applicazione, nonche' degli ulteriori dati nella disponibilita'
dell'Amministrazione finanziaria.
METODOLOGIA PER LA DEFINIZIONE DELLA PROPOSTA DELLA BASE IMPONIBILE
CONCORDATARIA
In termini generali, il Concordato Preventivo Biennale (CPB)
prevede, come evidenziato in premessa, la formulazione di una
proposta, per i periodi d'imposta 2024 e 2025, relativamente a due
basi imponibili:
reddito d'impresa o reddito di lavoro autonomo rilevante ai fini
delle imposte sui redditi, al netto dei redditi o quote di redditi
relativi a partecipazioni;
valore della produzione netta rilevante ai fini dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive.
Le basi imponibili sono considerate al netto del saldo tra le
plusvalenze, le sopravvenienze attive, le minusvalenze e le
sopravvenienze passive del periodo d'imposta di riferimento,
determinando una corrispondente variazione del reddito concordato.
Poiche' il reddito concordatario ai fini del valore della
produzione netta risulta definito in linea con quanto previsto per il
reddito imponibile ai fini delle imposte dirette, vengono di seguito
descritti inizialmente i passi metodologici per la determinazione di
quest'ultimo e successivamente i criteri per la formulazione della
seconda base imponibile.
Partendo dal reddito dichiarato dal contribuente nell'annualita'
oggetto di dichiarazione (p.i. 2023), per la definizione della
proposta concordataria vengono previsti i seguenti passaggi:
misurazione dei singoli indicatori elementari di affidabilita' e
anomalia;
valutazione dei risultati economici nella gestione operativa
negli ultimi tre periodi di imposta, compresa quella oggetto di
dichiarazione;
confronto con valori di riferimento settoriali;
criterio formulazione base IRAP;
rivalutazione con proiezioni macroeconomiche per i periodi
d'imposta 2024 e 2025.
MISURAZIONE DEI SINGOLI INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITA' E
ANOMALIA
Sulla base dei dati dichiarati dal contribuente, attraverso lo
strumento di compliance ISA in fase di dichiarazione 2024, viene
effettuata una valutazione economica dei risultati raggiunti nel p.i.
2023. Oggetto di analisi e' dunque la valutazione dell'affidabilita',
nell'ambito dello specifico ISA, sulla base dei dati dichiarati dal
contribuente prendendo a riferimento un arco temporale riferito alle
ultime otto annualita' disponibili, tenendo conto delle principali
dinamiche economiche del settore e delle diverse modalita' con cui le
imprese o i lavoratori autonomi realizzano la specifica attivita'
economica.
Per i contribuenti che soddisfano i criteri di accesso al nuovo
istituto viene effettuata l'analisi dei singoli indicatori per i
quali non sia stata raggiunta la piena affidabilita' per addivenire
alla definizione di una maggiore base imponibile.
In particolare, per gli indicatori che secondo la metodologia di
calcolo degli ISA risultano direttamente migliorabili dichiarando
delle ulteriori componenti positive, viene preso a riferimento il
valore dell'ammontare dei ricavi/compensi necessari per il
raggiungimento della massima affidabilita' fiscale. A titolo
esemplificativo, a tale tipologia di indicatori appartiene
l'indicatore elementare di affidabilita' Ricavi per addetto che, in
caso di punteggio inferiore a 10, prevede la valorizzazione
dell'importo necessario per massimizzare il relativo punteggio.
In alternativa sono sviluppate apposite analisi per la costruzione
di specifici algoritmi che permettono una valutazione indiretta in
termini di ulteriori componenti positivi, similmente ai precedenti
indicatori.
A titolo esemplificativo, a tale tipologia di indicatori appartiene
l'indicatore elementare di affidabilita' Durata e decumulo delle
scorte che, in caso di non raggiungimento della piena affidabilita',
non prevede la valorizzazione dell'importo necessario per
massimizzare il relativo punteggio poiche' la sua valorizzazione non
dipende dai ricavi/compensi.
Per la valutazione indiretta di tale fattispecie si massimizza la
valutazione di affidabilita' della gestione del magazzino attraverso
l'individuazione di un valore di riferimento delle rimanenze finali
che, come conseguenza, determinera' un corrispondente maggior costo
del venduto e per la produzione di servizi. Sulla base della funzione
di stima relativa all'indicatore elementare di affidabilita' Valore
aggiunto per addetto viene stimato il maggior valore aggiunto,
relativo al suddetto incremento del costo del venduto e per la
produzione di servizi, determinandosi quindi una quota aggiuntiva di
reddito ai fini della determinazione della proposta concordataria.
La scelta dell'utilizzo della funzione di stima del Valore aggiunto
per addetto si fonda sul meccanismo strutturale di funzionamento
degli ISA, in cui il reddito stimato e' pari alla somma del reddito
dichiarato e dell'eventuale maggiore valore aggiunto, e alla luce
dell'obiettivo di formulare una proposta di base imponibile
concordataria da utilizzare ai fini delle imposte dirette e
dell'IRAP.
Qualora un contribuente presenti la piena affidabilita' in tutti
gli indicatori elementari previsti nel settore economico, quindi
conseguendo nel periodo di imposta oggetto di dichiarazione (p.i.
2023) un punteggio ISA pari a 10, tale passo non prevede la
determinazione di maggiori componenti reddituali.
Nel Sub Allegato 1.A si riportano i dettagli di calcolo utilizzati
per la rivalutazione di tali indicatori.
Una volta applicato tale meccanismo di rivalutazione per tutti gli
indicatori elementari per i quali il contribuente non risulti
pienamente affidabile, la maggiore stima risultante viene
moltiplicata per un coefficiente di benchmark (bbench ) (1) dato dal
valore modale di riferimento della distribuzione osservata del
rapporto tra il valore aggiunto dichiarato e quello stimato dei
contribuenti pienamente affidabili del settore economico (2) .
Tale ultimo passaggio deriva dalla considerazione che i
contribuenti pienamente affidabili dichiarano naturalmente un valore
aggiunto maggiore del corrispondente valore medio (atteso) stimato di
riferimento, determinato sulla base delle caratteristiche specifiche
di ciascun contribuente, nonche' di quelle osservate nel settore in
cui opera; occorre pertanto tener conto di tale comportamento nella
determinazione della proposta dei contribuenti che nell'applicativo
ISA presentano, invece, un punteggio inferiore a 10.
VALUTAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI NELLA GESTIONE OPERATIVA NEGLI
ULTIMI TRE PERIODI DI IMPOSTA
Tra gli elementi valutati per la determinazione della proposta
concordataria, vi sono le redditivita' del contribuente nei periodi
d'imposta precedenti a quello di applicazione (p.i. 2023), qualora
disponibili.
Tale impostazione, volta a tener conto della storia del
contribuente, e' coerente con l'impianto metodologico degli ISA e
valorizza il patrimonio informativo a disposizione
dell'Amministrazione finanziaria.
In particolare, viene analizzato l'andamento del reddito operativo
(3) realizzato dal contribuente nell'esercizio dell'attivita'
economica derivante dalla gestione caratteristica della stessa nelle
ultime tre annualita', compresa quella oggetto di dichiarazione.
Una volta calcolata la media ponderata dei redditi operativi nel
triennio con pesi (4) dati dai punteggi di affidabilita' dei
rispettivi anni, il rapporto tra il reddito operativo dell'anno di
applicazione e la suddetta media determina un coefficiente di
rivalutazione (5) della base concordataria definita fino al passaggio
metodologico precedente.
CONFRONTO CON VALORI DI RIFERIMENTO SETTORIALI
Nella determinazione della base imponibile concordataria, viene
definito un parametro di rivalutazione costituito dal livello di
redditivita' minimo settoriale (limiteint ) (6) previsto sulla base
delle analisi delle spese per lavoro dipendente dichiarato dalle
medesime imprese ISA con riferimento alla forza lavoro dipendente
impiegata.
In particolare, con riferimento allo specifico settore, viene
analizzata la distribuzione della spesa media per dipendente,
individuando, in prima battuta, come valore minimo di riferimento
settoriale il primo quartile della relativa distribuzione al netto
dei contributi previdenziali (7) .
In tal modo e' possibile valutare la redditivita' dell'attivita'
economica esercitata dai contribuenti del settore in relazione alle
persone fisiche che invece operano in qualita' di dipendente e sulle
quali non insiste il rischio che ricade sull'operatore economico che
decide di intraprendere l'attivita' economica stessa (cosiddetto
rischio d'impresa). Se la quantificazione del reddito definito dai
passaggi metodologici precedenti (8) per l'attivita' economica
esercitata dal contribuente risulti inferiore al livello settoriale
di riferimento della spesa di lavoro dipendente, viene preso come
riferimento reddituale tale valore minimo.
Tale passaggio metodologico prende spunto da quanto gia' previsto
ai fini del calcolo del contributo IVS (Invalidita' Vecchiaia e
Superstiti) dovuto dagli artigiani ed esercenti attivita'
commerciali, che prevede l'individuazione di un livello minimo
retributivo per il versamento dei contributi minimi sulla base del
minimale giornaliero di retribuzione utilizzato per il calcolo dei
contributi in favore degli operai dei settori artigianato e
commercio.
CRITERIO FORMULAZIONE BASE IRAP
Per quanto attiene la seconda base imponibile oggetto di proposta
di concordato, al valore della produzione netta rilevante ai fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive dichiarata dal
contribuente nell'annualita' oggetto di dichiarazione (p.i. 2023)
viene sommata l'eventuale differenza rilevata tra il reddito
dichiarato ai fini delle imposte dirette oggetto di concordato (p.i.
2023) e quanto quantificato anche per effetto del confronto con i
valori di riferimento settoriali risultante nel passo precedente. (9)
In tal modo anche la definizione della presente base imponibile
tiene conto dell'analisi dell'affidabilita' fiscale del contribuente,
della tendenza dei risultati economici conseguiti e dei valori di
riferimento settoriali.
RIVALUTAZIONE CON PROIEZIONI MACROECONOMICHE
Le proiezioni macroeconomiche per l'Italia nel quadriennio 2023-26,
presentate a dicembre 2023 da Banca d'Italia nell'ambito
dell'esercizio coordinato dell'Eurosistema (10) 10, tengono conto dei
rischi derivanti dall'instabilita' geo-politica, che potrebbe
determinare nuovi rincari delle materie prime e deteriorare la
fiducia degli operatori economici, insieme alle tensioni
internazionali e all'indebolimento dell'economia cinese. A questi
fattori, poi, vanno aggiunte condizioni di finanziamento piu'
stringenti per imprese e famiglie, conseguenti al forte rialzo dei
tassi di interesse della politica monetaria, e un'incertezza elevata,
legata soprattutto all'evoluzione dell'attivita' economica globale.
Le stime del PIL italiano prevedono una crescita dello 0,6% nel
2024 e dell'1% nel 2025.
Alla luce delle informazioni a disposizione per i periodi d'imposta
oggetto del concordato preventivo biennale, la base della proposta
concordataria a seguito dei passaggi metodologici precedentemente
descritti viene rivalutata attraverso l'utilizzo delle proiezioni
macroeconomiche disponibili.
Analogamente anche la base imponibile con riferimento al valore
della produzione netta rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive viene successivamente rivalutata utilizzando i
medesimi parametri di proiezione relativi alle previsioni
macroeconomiche gia' applicati per la definizione della proposta ai
fini delle imposte dirette, in modo quindi da poter definire la
relativa proposta concordataria per il biennio successivo relativa al
valore della produzione netta.
(1) Nel Sub Allegato 1.B vengono riportati i coefficienti di
benchmark per ciascun ISA e tipologia di reddito.
(2) Il valore modale settoriale viene limitato rispetto a un
percentile della distribuzione complessiva osservata nei diversi
settori ISA.
(3) Il reddito operativo preso a riferimento tiene conto delle
specificita' del settore in cui si opera (ad esempio, la
distinzione della tipologia di reddito: impresa o lavoro
autonomo) e degli eventuali ulteriori componenti positivi che
massimizzano il punteggio di affidabilita' fiscale limitati a
40.000 €. I redditi operativi delle due annualita' precedenti
quelle di dichiarazione, cosi' definiti costituiscono variabili
precalcolate che integrano quelle individuate nell'Allegato 95 al
DM 18 marzo 2024. Si tratta di dati precalcolati per singola
posizione ISA non modificabili. Nel caso in cui non sia possibile
precalcolare il dato, il rispettivo valore sara' posto pari a
zero.
(4) Vengono inclusi nel calcolo della media ponderata dei redditi
operativi soltanto gli anni per i quali il relativo punteggio di
affidabilita' e' pari o superiore a 8 e che presentano una
redditivita' positiva.
(5) Il valore di tale coefficiente di rivalutazione prevede un limite
nella variazione massima/minima pari al ± 10% e quindi risulta
compreso tra 0,9 e 1,1. Il coefficiente viene applicato solo in
presenza di una base concordataria, definita al passo precedente,
maggiore di zero.Il valore di tale coefficiente di rivalutazione
prevede un limite nella variazione massima/minima pari al ± 10% e
quindi risulta compreso tra 0,9 e 1,1. Il coefficiente viene
applicato solo in presenza di una base concordataria, definita al
passo precedente, maggiore di zero.
(6) Nel Sub Allegato 1.B vengono riportati i livelli di redditivita'
minimi per ciascun ISA.
(7) Il valore di riferimento settoriale viene limitato rispetto a un
percentile della distribuzione complessiva osservata nei diversi
settori ISA.
(8) L'eventuale minore o maggiore base imponibile rispetto al reddito
dichiarato, sulla base dei passi fin qui descritti, non potra'
eccedere il valore di 40.000€ eventualmente rivalutato sulla base
della redditivita' mediana settoriale (rifᵣₑdd) limitata rispetto
a un percentile della distribuzione complessiva osservata nei
diversi settori ISA. Tale valore monetario si colloca al 95°
percentile della distribuzione delle ulteriori componenti
positive dichiarate dai contribuenti per migliorare il proprio
profilo di affidabilita' fiscale. Nel Sub Allegato 1.B vengono
riportate le redditivita' settoriali individuate.
(9) In presenza di un reddito dichiarato ai fini delle imposte
dirette oggetto di concordato negativo, tale scostamento
corrisponde al valore monetario definito nella fase di confronto
con i riferimenti settoriali. In presenza di un valore della
produzione netta dichiarato ai fini del concordato negativo, la
quantificazione della base su cui applicare le proiezioni
macroeconomiche corrisponde al valore monetario definito nella
fase di confronto con i riferimenti settoriali.
(10) Banca d'Italia,
Proiezioni-macroeconomiche-Italia-aprile-2024.pdf
(bancaditalia.it), aprile 2024.
SUB ALLEGATI
SUB ALLEGATO 1.A - VALUTAZIONE INDIRETTA DEI SINGOLI INDICATORI
ELEMENTARI DI AFFIDABILITA' E ANOMALIA
Vengono di seguito riportate, distintamente per ciascun indicatore
elementare qualora previsto, le ulteriori modalita' di calcolo ad
integrazione di quanto gia' previsto nelle Note tecniche e
metodologiche, approvate con i decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze di approvazione degli ISA e con il decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di approvazione delle modifiche agli
Indici sintetici di affidabilita' fiscale applicabili al periodo
d'imposta 2023 per la determinazione delle eventuali ulteriori
componenti reddituali per la definizione della proposta di
concordato.
DURATA DELLE SCORTE
In presenza di una anomalia dell'indicatore oggetto di analisi, il
Costo del venduto e per la produzione di servizi e' aumentato per un
importo pari all'incremento del magazzino, calcolato come differenza
tra le Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie
prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata
ultrannuale dichiarate e quelle di massima affidabilita' (11)
La differenza tra il valore aggiunto stimato derivante dalla
riapplicazione della funzione "Valore aggiunto per addetto" con il
nuovo Costo del venduto e per la produzione di servizi e il valore
aggiunto stimato sulla base dei dati dichiarati dal contribuente
costituisce le eventuali corrispondenti ulteriori componenti
reddituali positive correlate a tale indicatore.
ANALISI DELL'APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
In presenza di una anomalia dell'indicatore oggetto di analisi, si
determina il maggior valore degli addetti non dipendenti calcolato
come differenza tra la soglia minima complessiva di riferimento ed il
valore dichiarato dal contribuente.
La differenza tra il valore aggiunto stimato derivante dalla
riapplicazione della funzione "Valore aggiunto per addetto", ottenuta
incrementando la variabile numero Addetti con la parte eccedente
sopra calcolata (12) , e il valore aggiunto stimato sulla base dei
dati dichiarati dal contribuente, costituisce le eventuali
corrispondenti ulteriori componenti reddituali positive correlate a
tale indicatore.
ANALISI DELL'APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI
RAPPORTATO AI GIORNI DI APERTURA
In presenza di una anomalia dell'indicatore oggetto di analisi, si
determina il maggior valore degli addetti non dipendenti calcolato
come differenza tra la soglia minima complessiva di riferimento ed il
valore dichiarato dal contribuente in base ai giorni di apertura
dell'esercizio.
La differenza tra il valore aggiunto stimato derivante dal calcolo
della funzione "Valore aggiunto per addetto", ottenuta incrementando
la variabile numero Addetti con la parte eccedente sopra indicata
(13) , e il valore aggiunto stimato sulla base dei dati dichiarati
dal contribuente, costituisce le eventuali ulteriori componenti
reddituali positive correlate a tale indicatore.
INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI
In presenza di una anomalia dell'indicatore oggetto di analisi, si
determina il valore dei beni strumentali mobili dividendo la
variabile ammortamenti per beni mobili strumentali dichiarata dal
contribuente per la soglia massima dell'indicatore divisa 100.
La differenza tra il valore aggiunto stimato derivante dalla
riapplicazione della funzione "Valore aggiunto per addetto" con il
nuovo valore dei beni strumentali mobili e il valore aggiunto stimato
sulla base dei dati dichiarati dal contribuente costituisce le
eventuali corrispondenti ulteriori componenti reddituali positive
correlate a tale indicatore.
INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI
CONTRATTI PER LOCAZIONE FINANZIARIA
In presenza di una anomalia dell'indicatore oggetto di analisi, si
determina il valore dei beni strumentali mobili relativo a beni
acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria
dividendo il valore dei canoni di leasing dichiarati dal contribuente
per la soglia massima dell'indicatore divisa 100.
La differenza tra il valore aggiunto stimato derivante dal calcolo
della funzione "Valore aggiunto per addetto" con il nuovo valore dei
beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione finanziaria e il valore aggiunto stimato sulla
base dei dati dichiarati dal contribuente costituisce le eventuali
ulteriori componenti reddituali positive correlate a tale indicatore.
INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE (14)
In presenza di una anomalia dell'indicatore oggetto di analisi, si
determina la parte eccedente di costo del venduto dividendo il valore
dichiarato dei costi residuali di gestione dal
contribuente per la soglia di riferimento dell'indicatore (15) e
sottraendo i relativi costi produttivi.
La differenza tra il valore aggiunto stimato derivante dalla
riapplicazione della funzione "Valore aggiunto per addetto", ottenuta
incrementando il costo del venduto e per la produzione di servizi con
la parte eccedente sopra calcolata, e il valore aggiunto stimato
sulla base dei dati dichiarati dal contribuente, costituisce le
eventuali corrispondenti ulteriori componenti reddituali positive
correlate a tale indicatore (16) .
COSTO DEL VENDUTO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI NEGATIVO
In presenza di una anomalia evidenziata dall'indicatore oggetto di
analisi, la differenza tra il valore aggiunto stimato derivante dalla
riapplicazione della funzione "Valore aggiunto per addetto", ottenuta
incrementando il Costo del venduto e per la produzione di servizi con
i costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e
merci e per la produzione di servizi, e il valore aggiunto stimato
sulla base dei dati dichiarati dal contribuente costituisce
l'ammontare delle eventuali corrispondenti ulteriori componenti
reddituali positive correlate a tale indicatore.
COSTO DEL VENDUTO (RELATIVO A PRODOTTI SOGGETTI AD AGGIO O RICAVO
FISSO) NEGATIVO
In presenza di una anomalia evidenziata dall'indicatore oggetto di
analisi, la differenza tra il valore aggiunto stimato derivante dalla
riapplicazione della funzione "Valore aggiunto per addetto", ottenuta
incrementando il Costo del venduto (relativo a prodotti soggetti ad
aggio o ricavo fisso) e gli Aggi derivanti dalla vendita di generi
soggetti ad aggio o ricavo fisso con i Costi per l'acquisto di
prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso, e il valore aggiunto
stimato sulla base dei dati dichiarati dal contribuente costituisce
l'ammontare delle eventuali corrispondenti ulteriori componenti
reddituali positive correlate a tale indicatore.
COSTO DEL VENDUTO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI NEGATIVO O NULLO
In presenza di una anomalia evidenziata dall'indicatore oggetto di
analisi, la differenza tra il valore aggiunto stimato derivante dalla
riapplicazione della funzione "Valore aggiunto per addetto", ottenuta
incrementando il Costo del venduto e per la produzione di servizi con
i costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e
merci e per la produzione di servizi, e il valore aggiunto stimato
sulla base dei dati dichiarati dal contribuente costituisce
l'ammontare delle eventuali corrispondenti ulteriori componenti
reddituali positive correlate a tale indicatore.
CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
In presenza di una anomalia dell'indicatore oggetto di analisi
derivante da un valore delle esistenze inziali minore rispetto alle
relative rimanenze finali, la differenza tra il valore aggiunto
stimato derivante dalla riapplicazione della funzione "Valore
aggiunto per addetto", ottenuta incrementando il costo del venduto e
per la produzione di servizi con la differenza, in valore assoluto,
tra i due importi purche' superiore a 100 euro piu' il 5% delle
rimanenze finali dell'anno precedente, e il valore aggiunto stimato
sulla base dei dati dichiarati dal contribuente costituisce le
eventuali corrispondenti ulteriori componenti reddituali positive
correlate a tale indicatore.
CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI SOGGETTI AD AGGIO O
RICAVI FISSO CON LE RELATIVE RIMANENZE
In presenza di una anomalia dell'indicatore oggetto di analisi
derivante da un valore delle esistenze inziali minore rispetto alle
relative rimanenze finali, la differenza tra il valore aggiunto
stimato derivante dalla riapplicazione della funzione "Valore
aggiunto per addetto", ottenuta incrementando il Costo del venduto
(relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) e gli Aggi
derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso
con la differenza, in valore assoluto, tra i due importi purche'
superiore a 100 euro piu' il 5% delle rimanenze finali dell'anno
precedente, e il valore aggiunto stimato sulla base dei dati
dichiarati dal contribuente costituisce le eventuali corrispondenti
ulteriori componenti reddituali positive correlate a tale indicatore.
PRESENZA DEI BENI STRUMENTALI ESSENZIALI
In presenza di una anomalia evidenziata dall'indicatore oggetto di
analisi, la differenza tra il valore aggiunto stimato derivante dalla
riapplicazione della funzione "Valore aggiunto per addetto", ottenuta
incrementando il Costo per servizi al netto dei compensi corrisposti
ai soci per l'attivita' di amministratore (societa' ed enti soggetti
all'Ires) per un valore specifico settoriale di riferimento (bbeni )
riportato nel Sub Allegato 1.B, e il valore aggiunto stimato sulla
base dei dati dichiarati dal contribuente, costituisce l'ammontare
delle eventuali corrispondenti ulteriori componenti reddituali
positive correlate a tale indicatore.
NUMERO ADDETTI PER GIORNATA DI APERTURA
In presenza di una anomalia evidenziata dall'indicatore oggetto di
analisi, si determina il maggior valore degli addetti non dipendenti
calcolato come differenza tra la soglia minima e il valore
dell'indicatore dichiarato dal contribuente.
La differenza tra il valore aggiunto stimato derivante dalla
riapplicazione della funzione "Valore aggiunto per addetto", ottenuta
incrementando la variabile numero Addetti con la parte eccedente
sopra calcolata (17) , e il valore aggiunto stimato sulla base dei
dati dichiarati dal
contribuente costituisce l'ammontare delle eventuali corrispondenti
ulteriori componenti reddituali positive correlate a tale indicatore.
NUMERO POSTI PER ADDETTO
In presenza di una anomalia dell'indicatore oggetto di analisi, se
il valore massimo tra Somma dei Posti a sedere interni per tutte le
unita' locali + (Somma dei Posti a sedere esterni per tutte le unita'
locali) x 25/100) e Somma dei Posti a sedere esterni per tutte le
unita' locali risulta inferiore al prodotto tra la soglia minima e il
numero addetti dichiarato, la differenza relativa tra le due
quantita', moltiplicata per un coefficiente specifico di settore
(bposti ) riportato nel Sub Allegato 1.B, viene applicata al costo
del venduto e per la produzione di servizi.
La differenza tra il valore aggiunto stimato derivante dalla
riapplicazione della funzione "Valore aggiunto per addetto", ottenuta
incrementando il costo del venduto e per la produzione di servizi con
la parte eccedente sopra calcolata, e il valore aggiunto stimato
sulla base dei dati dichiarati dal contribuente, costituisce le
eventuali corrispondenti ulteriori componenti reddituali positive
correlate a tale indicatore.
Se il rapporto del valore massimo tra Somma dei Posti a sedere
interni per tutte le unita' locali + (Somma dei Posti a sedere
esterni per tutte le unita' locali) x 25/100) e Somma dei Posti a
sedere esterni per tutte le unita' locali e la soglia massima risulta
maggiore del numero addetti dichiarato, si determina il maggior
valore degli addetti non dipendenti calcolato come differenza tra il
suddetto rapporto ed il valore dichiarato dal contribuente.
La differenza tra il valore aggiunto stimato derivante dalla
riapplicazione della funzione "Valore aggiunto per addetto", ottenuta
incrementando la variabile numero Addetti con la parte eccedente
sopra calcolata (18) , e il valore aggiunto stimato sulla base dei
dati dichiarati dal contribuente, costituisce le eventuali
corrispondenti ulteriori componenti reddituali positive correlate a
tale indicatore.
NUMERO DI CONDOMINI PER ADDETTO
In presenza di una anomalia dell'indicatore oggetto di analisi, si
determina la parte eccedente del numero addetti calcolata come
differenza tra il numero di condomini amministrati diviso per la
soglia di riferimento dell'indicatore (19) e il numero addetti
dichiarato.
La differenza tra il valore aggiunto stimato derivante dalla
riapplicazione della funzione "Valore aggiunto per addetto", ottenuta
incrementando la variabile numero Addetti con la parte eccedente
sopra calcolata (20) , e il valore aggiunto stimato sulla base dei
dati dichiarati dal contribuente, costituisce le eventuali
corrispondenti ulteriori componenti reddituali positive correlate a
tale indicatore.
NUMERO DI EDIFICI IN FM PER ADDETTO
In presenza di una anomalia dell'indicatore oggetto di analisi, si
determina la parte eccedente del numero addetti calcolata come
differenza tra il numero di edifici in Facility Management diviso per
la soglia di riferimento dell'indicatore (21) e il numero addetti
dichiarato.
La differenza tra il valore aggiunto stimato derivante dalla
riapplicazione della funzione "Valore aggiunto per addetto", ottenuta
incrementando la variabile numero Addetti con la parte eccedente
sopra calcolata (22) , e il valore aggiunto stimato sulla base dei
dati dichiarati dal contribuente, costituisce le eventuali
corrispondenti ulteriori componenti reddituali positive correlate a
tale indicatore.
NUMERO DI UNITA' IMMOBILIARI GESTITE PER ADDETTO
In presenza di una anomalia dell'indicatore oggetto di analisi, si
determina la parte eccedente del numero addetti calcolata come
differenza tra il numero di Unita' immobiliari gestite (esclusi i
terreni) diviso per la soglia di riferimento dell'indicatore (23) e
il numero addetti dichiarato.
La differenza tra il valore aggiunto stimato derivante dalla
riapplicazione della funzione "Valore aggiunto per addetto", ottenuta
incrementando la variabile numero Addetti con la parte eccedente
sopra calcolata (24) , e il valore aggiunto stimato sulla base dei
dati dichiarati dal contribuente costituisce le eventuali
corrispondenti ulteriori componenti reddituali positive correlate a
tale indicatore.
COSTO DELL'ALIMENTAZIONE DEL VEICOLO PER CHILOMETRO
In presenza di una anomalia dell'indicatore oggetto di analisi, si
determina il maggior valore dei Costi dell'alimentazione del veicolo
calcolato come differenza tra il prodotto ottenuto tra la soglia
massima, incrementata di un valore pari a 0.01, e la Percorrenza
chilometrica annua dichiarata divisa per 100 ed il valore dichiarato
dal contribuente.
La differenza tra il valore aggiunto stimato derivante dalla
riapplicazione della funzione "Valore aggiunto per addetto", ottenuta
incrementando i Costi dell'alimentazione del veicolo con la parte
eccedente sopra calcolata, e il valore aggiunto stimato sulla base
dei dati dichiarati dal contribuente, costituisce le eventuali
corrispondenti ulteriori componenti reddituali positive correlate a
tale indicatore.
PERCORRENZA CHILOMETRICA PER AUTOMEZZO
In presenza di una anomalia dell'indicatore oggetto di analisi, si
determina il maggior valore del numero di chilometri percorsi,
calcolato come differenza tra il prodotto della soglia massima,
incrementata di un valore pari a 0.01 e moltiplicata per 1000, per il
numero di veicoli dichiarati e la Percorrenza chilometrica annua
dichiarata dal contribuente.
La differenza tra il valore aggiunto stimato derivante dalla
riapplicazione della funzione "Valore aggiunto per addetto", ottenuta
incrementando il numero di chilometri percorsi con la parte eccedente
sopra calcolata, e il valore aggiunto stimato sulla base dei dati
dichiarati dal contribuente, costituisce le eventuali corrispondenti
ulteriori componenti reddituali positive correlate a tale indicatore.
NUMERO DI CABINE VERNICIATURA PER ADDETTO
In presenza di una anomalia dell'indicatore oggetto di analisi, si
determina la parte eccedente del numero addetti calcolata come
differenza tra il rapporto tra il numero di cabine verniciatura,
parametrato alla quota di mesi di attivita' nel corso del periodo di
imposta (numero di mesi attivita' nel corso del periodo di
imposta/12), diviso per la soglia massima dell'indicatore e il numero
addetti dichiarato.
La differenza tra il valore aggiunto stimato derivante dalla
riapplicazione della funzione "Valore aggiunto per addetto", ottenuta
incrementando la variabile numero Addetti con la parte eccedente
sopra calcolata (25) , e il valore aggiunto stimato sulla base dei
dati dichiarati dal contribuente costituisce le eventuali
corrispondenti ulteriori componenti reddituali positive correlate a
tale indicatore.
NUMERO DI EQUILIBRATRICI RUOTE PER ADDETTO
In presenza di una anomalia dell'indicatore oggetto di analisi, si
determina la parte eccedente del numero addetti calcolata come
differenza tra il rapporto tra il numero di equilibratrici ruote,
parametrato alla quota di mesi di attivita' nel corso del periodo di
imposta (numero di mesi attivita' nel corso del periodo di
imposta/12), diviso per la soglia massima dell'indicatore e il numero
addetti dichiarato.
La differenza tra il valore aggiunto stimato derivante dalla
riapplicazione della funzione "Valore aggiunto per addetto", ottenuta
incrementando la variabile numero Addetti con la parte eccedente
sopra calcolata (26) , e il valore aggiunto stimato sulla base dei
dati dichiarati dal contribuente costituisce le eventuali
corrispondenti ulteriori componenti reddituali positive correlate a
tale indicatore.
In presenza di una anomalia dell'indicatore oggetto di analisi, si
determina la parte eccedente del numero addetti calcolata come
differenza tra il rapporto tra il numero di linee diagnostiche,
parametrato alla quota di mesi di attivita' nel corso del periodo di
imposta (numero di mesi attivita' nel corso del periodo di
imposta/12), diviso per la soglia massima dell'indicatore e il numero
addetti dichiarato.
La differenza tra il valore aggiunto stimato derivante dalla
riapplicazione della funzione "Valore aggiunto per addetto", ottenuta
incrementando la variabile numero Addetti con la parte eccedente
sopra calcolata (27) , e il valore aggiunto stimato sulla base dei
dati dichiarati dal contribuente costituisce le eventuali
corrispondenti ulteriori componenti reddituali positive correlate a
tale indicatore.
NUMERO DI PONTI SOLLEVATORI PER ADDETTO
In presenza di una anomalia dell'indicatore oggetto di analisi, si
determina la parte eccedente del numero addetti calcolata come
differenza tra il rapporto tra il numero di ponti sollevatori,
parametrato alla quota di mesi di attivita' nel corso del periodo di
imposta (numero di mesi attivita' nel corso del periodo di
imposta/12), diviso per la soglia massima dell'indicatore e il numero
addetti dichiarato.
La differenza tra il valore aggiunto stimato derivante dalla
riapplicazione della funzione "Valore aggiunto per addetto", ottenuta
incrementando la variabile numero Addetti con la parte eccedente
sopra calcolata (28) , e il valore aggiunto stimato sulla base dei
dati dichiarati dal contribuente costituisce le eventuali
corrispondenti ulteriori componenti reddituali positive correlate a
tale indicatore.
NUMERO DI ATTREZZI SOLLEVAMENTO MOTO PER ADDETTO
In presenza di una anomalia dell'indicatore oggetto di analisi, si
determina la parte eccedente del numero addetti calcolata come
differenza tra il rapporto tra il numero di attrezzi sollevamento
moto, parametrato alla quota di mesi di attivita' nel corso del
periodo di imposta (numero di mesi attivita' nel corso del periodo di
imposta/12), diviso per la soglia massima dell'indicatore e il numero
addetti dichiarato. La differenza tra il valore aggiunto stimato
derivante dalla riapplicazione della funzione "Valore aggiunto per
addetto", ottenuta incrementando la variabile numero Addetti con la
parte eccedente sopra calcolata (29) , e il valore aggiunto stimato
sulla base dei dati dichiarati dal contribuente costituisce le
eventuali corrispondenti ulteriori componenti reddituali positive
correlate a tale indicatore.
In presenza di una anomalia dell'indicatore oggetto di analisi, si
determina la parte eccedente del numero addetti calcolata come
differenza tra il totale dei mq dei locali destinati a officina,
parametrato alla quota di mesi di attivita' nel corso del periodo di
imposta (numero di mesi attivita' nel corso del periodo di
imposta/12), diviso per la soglia di riferimento dell'indicatore (30)
e il numero addetti dichiarato. La differenza tra il valore aggiunto
stimato derivante dalla riapplicazione della funzione "Valore
aggiunto per addetto", ottenuta incrementando la variabile numero
Addetti con la parte eccedente sopra calcolata (31) , e il valore
aggiunto stimato sulla base dei dati dichiarati dal contribuente
costituisce le eventuali corrispondenti ulteriori componenti
reddituali positive correlate a tale indicatore.
SPESE SOSTENUTE PER DETERGENTI PER LAVAGGIO AD ACQUA PER MACCHINA
PER IL LAVAGGIO AD ACQUA
In presenza di una anomalia dell'indicatore oggetto di analisi, si
determina il maggior valore delle spese sostenute per detergenti e
altri prodotti chimici per lavaggio ad acqua calcolato come
differenza tra il prodotto tra la soglia massima, incrementata di un
valore pari a 0.01, e la somma delle macchine per lavaggio ad acqua
dichiarate dal contribuente, parametrate alla quota di mesi di
attivita' nel corso del periodo di imposta (numero di mesi attivita'
nel corso del periodo di imposta/12), ed il corrispondente valore
delle spese dichiarato.
La differenza tra il valore aggiunto stimato derivante dalla
riapplicazione della funzione "Valore aggiunto per addetto", ottenuta
incrementando le spese sostenute per detergenti e altri prodotti
chimici per lavaggio ad acqua con la parte eccedente sopra calcolata,
e il valore aggiunto stimato sulla base dei dati dichiarati dal
contribuente costituisce le eventuali corrispondenti ulteriori
componenti reddituali positive correlate a tale indicatore.
SPESE SOSTENUTE PER DETERGENTI PER LAVAGGIO A SECCO PER LAVASECCO
In presenza di una anomalia dell'indicatore oggetto di analisi, si
determina il maggior valore delle spese sostenute per solventi e
altri prodotti chimici per lavaggio a secco calcolato come differenza
tra il prodotto tra la soglia massima, incrementata di un valore pari
a 0.01, e il numero di lavasecco dichiarate dal contribuente,
parametrate alla quota di mesi di attivita' nel corso del periodo di
imposta (numero di mesi attivita' nel corso del periodo di
imposta/12) ed il corrispondente valore delle spese dichiarato.
La differenza tra il valore aggiunto stimato derivante dalla
riapplicazione della funzione "Valore aggiunto per addetto", ottenuta
incrementando le spese sostenute per detergenti e altri prodotti
chimici per lavaggio ad acqua con la parte eccedente sopra calcolata,
e il valore aggiunto stimato sulla base dei dati dichiarati dal
contribuente costituisce le eventuali corrispondenti ulteriori
componenti reddituali positive correlate a tale indicatore.
NUMERO DI PASTI EROGATI PER ADDETTO
In presenza di una anomalia dell'indicatore oggetto di analisi, si
determina il maggior valore del numero di pasti erogati, calcolato
come differenza tra il prodotto tra la soglia massima, incrementata
di un valore pari a 0.01, e il numero di addetti, ed il
corrispondente valore dei pasti dichiarato.
La differenza tra il valore aggiunto stimato derivante dalla
riapplicazione della funzione "Valore aggiunto per addetto", ottenuta
incrementando il numero di pasti erogati con la parte eccedente sopra
calcolata, e il valore aggiunto stimato sulla base dei dati
dichiarati dal contribuente costituisce le eventuali ulteriori
componenti reddituali positive correlate a tale indicatore.
ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI
RELATIVI UTILI
In presenza di una anomalia dell'indicatore oggetto di analisi, la
differenza tra il valore aggiunto stimato derivante dalla
riapplicazione della funzione "Valore aggiunto per addetto", ottenuta
incrementando la variabile numero Addetti dell'ammontare minimo di
0,1, necessario per annullare l'anomalia osservata, e il valore
aggiunto stimato sulla base dei dati dichiarati dal contribuente
costituisce le eventuali corrispondenti ulteriori componenti
reddituali positive correlate a tale indicatore.
NUMERO DI VEICOLI PER ADDETTO
In presenza di una anomalia dell'indicatore oggetto di analisi,
viene inizialmente calcolato un valore di riferimento del numero di
veicoli moltiplicando la soglia di riferimento (32) per il numero di
addetti, parametrato alla quota di mesi di attivita' nel corso del
periodo di imposta (numero di mesi attivita' nel corso del periodo di
imposta/12), che, moltiplicato per un coefficiente specifico di
settore (bkm ), riportato nel Sub Allegato 1.B, determina un maggior
ammontare della Percorrenza chilometrica complessiva annua.
La differenza tra il valore aggiunto stimato derivante dalla
riapplicazione della funzione "Valore aggiunto per addetto", ottenuta
incrementando la Percorrenza chilometrica complessiva annua con la
parte eccedente sopra calcolata, e il valore aggiunto stimato sulla
base dei dati dichiarati dal contribuente, costituisce le eventuali
corrispondenti ulteriori componenti reddituali positive correlate a
tale indicatore.
COSTO DEL CARBURANTE AL LITRO
In presenza di una anomalia dell'indicatore oggetto di analisi
derivante da un valore dello stesso superiore alla soglia massima
oppure nel caso in cui la Quantita' di carburante consumato nel corso
del periodo d'imposta sia pari a zero e le Spese per il carburante
consumato nel corso del periodo d'imposta siano positive, si
determina il maggior valore della Quantita' di carburante consumato
nel corso del periodo d'imposta calcolato come differenza tra
l'ammontare di riferimento, dato dalla somma della quantita' di
benzina consumata dichiarata e
il rapporto tra i costi sostenuti per l'acquisto di carburante
(esclusa la benzina) dichiarati dal contribuente e la soglia massima,
ed il corrispondente valore dichiarato.
La differenza tra il valore aggiunto stimato derivante dalla
riapplicazione della funzione "Valore aggiunto per addetto", ottenuta
incrementando Quantita' di carburante consumato nel corso del periodo
d'imposta con la parte eccedente sopra calcolata, e il valore
aggiunto stimato sulla base dei dati dichiarati dal contribuente
costituisce le eventuali corrispondenti ulteriori componenti
reddituali positive correlate a tale indicatore.
INCIDENZA DEI VEICOLI DI SCORTA E DI SERVIZIO SUL TOTALE DEI
VEICOLI
In presenza di una anomalia dell'indicatore oggetto di analisi,
l'Incidenza dei veicoli di scorta e di servizio sul numero
complessivo di veicoli viene posta pari al suo valore limite (50)
diviso 100 rideterminando i valori delle variabili Numero di
centinati, Numero di cisterne, Numero di frigo e Numero di furgonati.
La differenza tra il valore aggiunto stimato derivante dalla
riapplicazione della funzione "Valore aggiunto per addetto", ottenuta
con i nuovi valori delle suddette variabili ricalcolate, e il valore
aggiunto stimato sulla base dei dati dichiarati dal contribuente,
costituisce le eventuali corrispondenti ulteriori componenti
reddituali positive correlate a tale indicatore.
TASSO MEDIO DI OCCUPAZIONE
In presenza di una anomalia dell'indicatore oggetto di analisi, si
determina il maggior valore del Totale Presenze Nette calcolato come
differenza tra il prodotto della soglia minima di riferimento,
incrementata di un valore pari a 0.01, per il Numero totale dei posti
letto fissi ponderato per i giorni di apertura dichiarati e il Numero
totale di presenze dichiarato.
La differenza tra il valore aggiunto stimato derivante dalla
riapplicazione della funzione "Valore aggiunto per addetto", ottenuta
incrementando il Totale Presenze Nette con la parte eccedente sopra
calcolata, e il valore aggiunto stimato sulla base dei dati
dichiarati dal contribuente, costituisce le eventuali corrispondenti
ulteriori componenti reddituali positive correlate a tale indicatore.
COSTO PER LITRO DI GASOLIO CONSUMATO DURANTE IL PERIODO D'IMPOSTA
In presenza di una anomalia dell'indicatore oggetto di analisi
derivante da un valore dello stesso inferiore alla soglia minima, si
determina il maggior valore del Costi sostenuti per l'acquisto di
gasolio, calcolato come differenza tra il prodotto della soglia
minima di riferimento per i Litri di gasolio consumati durante il
periodo d'imposta e il corrispondente valore dichiarato.
La differenza tra il valore aggiunto stimato derivante dalla
riapplicazione della funzione "Valore aggiunto per addetto", ottenuta
incrementando i Costi specifici: Carburanti e lubrificanti con la
parte eccedente sopra calcolata, e il valore aggiunto stimato sulla
base dei dati di-
chiarati dal contribuente, costituisce le eventuali corrispondenti
ulteriori componenti reddituali positive correlate a tale indicatore.
VALORIZZAZIONE DEGLI INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI
INTERNI
In presenza di una anomalia dell'indicatore oggetto di analisi, si
determina il maggior valore degli incrementi di immobilizzazioni per
lavori interni, calcolato come differenza tra il corrispondente
valore dichiarato e la somma tra i Costi afferenti alla produzione e
la differenza tra Esistenze iniziali relative a prodotti finiti,
semilavorati e ai servizi e Rimanenze finali relative a prodotti
finiti, semilavorati e ai servizi.
La differenza tra il valore aggiunto stimato derivante dalla
riapplicazione della funzione "Valore aggiunto per addetto", ottenuta
incrementando il Costo del materiale impiegato e per la produzione di
servizi e la Variazione delle rimanenze (iniziali-finali) valutate a
costo con la parte eccedente sopra calcolata sulla base del
corrispondente peso relativo, e il valore aggiunto stimato sulla base
dei dati dichiarati dal contribuente, costituisce le eventuali
ulteriori componenti reddituali positive correlate a tale indicatore.
VALORIZZAZIONE DELLE RIMANENZE FINALI PER LE IMPRESE CHE SVOLGONO
ESCLUSIVAMENTE ATTIVITA' DI AFFITTO DI AZIENDE
In presenza di una anomalia dell'indicatore oggetto di analisi, si
determina il maggior valore il valore delle Rimanenze finali relative
a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e
ai servizi non di durata ultrannuale come eccedenza rispetto alla
soglia massima di riferimento (100.000 euro).La differenza tra il
valore aggiunto stimato derivante dalla riapplicazione della funzione
"Valore aggiunto per addetto", ottenuta incrementando il Costo del
materiale impiegato e per la produzione di servizi e la Variazione
delle rimanenze (iniziali-finali) valutate a costo con la parte
eccedente sopra calcolata sulla base del corrispondente peso
relativo, e il valore aggiunto stimato sulla base dei dati dichiarati
dal contribuente, costituisce le eventuali corrispondenti ulteriori
componenti reddituali positive correlate a tale indicatore.
CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE
In presenza di una anomalia dell'indicatore oggetto di analisi
derivante da un valore delle Esistenze iniziali relative a merci,
prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai
servizi non di durata ultrannuale minore rispetto alle relative
rimanenze finali, si determina il maggior valore delle Rimanenze
finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e
sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale come
differenza tra il corrispondente valore dichiarato e le relative
esistenze iniziali.
La differenza tra il valore aggiunto stimato derivante dalla
riapplicazione della funzione "Valore aggiunto per addetto", ottenuta
incrementando il Costo del materiale impiegato e per la produzione di
servizi e la Variazione delle rimanenze (iniziali-finali) valutate a
costo con la parte eccedente sopra calcolata sulla base del
corrispondente peso relativo purche' superiore a 100 euro piu' il 5%
delle rimanenze finali dell'anno precedente, e il valore aggiunto
stimato
sulla base dei dati dichiarati dal contribuente, costituisce le
eventuali corrispondenti ulteriori componenti reddituali positive
correlate a tale indicatore.
CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE
In presenza di una anomalia dell'indicatore oggetto di analisi
derivante da un valore delle Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale minore rispetto alle
relative rimanenze finali, la differenza tra il valore aggiunto
stimato derivante dalla riapplicazione della funzione "Valore
aggiunto per addetto", ottenuta incrementando la Variazione delle
rimanenze (iniziali-finali) valutate a costo con la parte eccedente
data dalla differenza (in valore assoluto) tra i due importi purche'
superiore a 100 euro piu' il 5% delle rimanenze finali dell'anno
precedente, e il valore aggiunto stimato sulla base dei dati
dichiarati dal contribuente, costituisce le eventuali corrispondenti
ulteriori componenti reddituali positive correlate a tale indicatore.
CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, PRODOTTI IN
CORSO DI LAVORAZIONE E SERVIZI NON DI DURATA ULTRANNUALE CON LE
RELATIVE RIMANENZE
In presenza di una anomalia dell'indicatore oggetto di analisi
derivante da un valore delle Esistenze iniziali di prodotti in corso
di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale a cui e' applicato
il correttivo delle corrispondenze minore rispetto alle relative
rimanenze finali, la differenza tra il valore aggiunto stimato
derivante dalla riapplicazione della funzione "Valore aggiunto per
addetto", ottenuta incrementando la Variazione delle rimanenze
(iniziali-finali) valutate a costo con la parte eccedente data dalla
differenza (in valore assoluto) tra i due importi purche' superiore a
100 euro piu' il 5% delle rimanenze finali dell'anno precedente, e il
valore aggiunto stimato sulla base dei dati dichiarati dal
contribuente, costituisce le eventuali corrispondenti ulteriori
componenti reddituali positive correlate a tale indicatore.
CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA
ULTRANNUALE DI CUI ALL'ART. 93 COMMA 5 DEL TUIR CON LE RELATIVE
RIMANENZE
In presenza di una anomalia dell'indicatore oggetto di analisi
derivante da un valore delle Esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma
5, del TUIR minore rispetto alle relative rimanenze finali, la
differenza tra il valore aggiunto stimato derivante dalla
riapplicazione della funzione "Valore aggiunto per addetto", ottenuta
incrementando la Variazione delle rimanenze (iniziali-finali)
valutate a costo con la parte eccedente data dalla differenza (in
valore assoluto) tra i due importi purche' superiore a 100 euro piu'
il 5% delle rimanenze finali dell'anno precedente, e il valore
aggiunto stimato sulla base dei dati dichiarati dal contribuente,
costituisce le eventuali corrispondenti ulteriori componenti
reddituali positive correlate a tale indicatore.
CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI CON LE RELATIVE
RIMANENZE
In presenza di una anomalia dell'indicatore oggetto di analisi
derivante da un valore delle Esistenze iniziali relative a prodotti
finiti minore rispetto alle relative rimanenze finali, la differenza
tra il valore aggiunto stimato derivante dalla riapplicazione della
funzione "Valore aggiunto per addetto", ottenuta incrementando la
Variazione delle rimanenze (iniziali-finali) valutate a costo con la
parte eccedente data dalla differenza (in valore assoluto) tra i due
importi purche' superiore a 100 euro piu' il 5% delle rimanenze
finali dell'anno precedente, e il valore aggiunto stimato sulla base
dei dati dichiarati dal contribuente, costituisce le eventuali
corrispondenti ulteriori componenti reddituali positive correlate a
tale indicatore.
COSTO DEL MATERIALE IMPIEGATO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI
NEGATIVO
In presenza di una anomalia dell'indicatore oggetto di analisi, la
differenza tra il valore aggiunto stimato derivante dalla
riapplicazione della funzione "Valore aggiunto per addetto", ottenuta
incrementando il Costo del materiale impiegato e per la produzione di
servizi con i costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione di servizi, e il valore
aggiunto stimato sulla base dei dati dichiarati dal contribuente,
costituisce le eventuali corrispondenti ulteriori componenti
reddituali positive correlate a tale indicatore.
CORRISPONDENZA DELL'ANNO DI INIZIO ATTIVITA' CON I DATI IN ANAGRAFE
TRIBUTARIA
In presenza di una anomalia dell'indicatore oggetto di analisi, la
differenza tra il valore aggiunto stimato derivante dalla
riapplicazione della funzione "Valore aggiunto per addetto", ottenuta
ricalcolando l'eta' professionale sulla base dell'anno di inizio
risultante in anagrafe tributaria, e il valore aggiunto stimato sulla
base dei dati dichiarati dal contribuente, costituisce le eventuali
corrispondenti ulteriori componenti reddituali positive correlate a
tale indicatore.
CORRISPONDENZA DELLE OPERAZIONI DA RISTRUTTURAZIONE NEL SETTORE
EDILE CON QUELLE DICHIARATE NEI DATI DEI BONIFICI PER
RISTRUTTURAZIONE
In presenza di una anomalia dell'indicatore oggetto di analisi, la
parte eccedente del valore delle operazioni da ristrutturazione
desumibile dall'archivio dei Bonifici per ristrutturazione rispetto a
quello dichiarato costituisce le eventuali corrispondenti ulteriori
componenti reddituali positive correlate a tale indicatore.
SUB ALLEGATO 1.B - PARAMETRI SETTORIALI
Vengono di seguito riportati, distintamente per ciascun ISA qualora
previsto, i parametri necessari per la determinazione della Proposta
di concordato.
Nell'ambito di questa Nota Tecnica e Metodologica e' usato, come
separatore decimale, il punto (.), l'assenza di un valore numerico
("-") implica il non utilizzo dello stesso.
Per una chiara lettura dei valori riportati si prenda a riferimento
il seguente glossario:
=====================================================
| SIMBOLO | DEFINIZIONE |
+=======================+===========================+
|b bench |Coefficiente di benchmark |
+-----------------------+---------------------------+
| |Coefficiente rivalutazione |
| |della redditivita' |
|rif redd |settoriale |
+-----------------------+---------------------------+
| |Valore di riferimento |
|limite sett |settoriale |
+-----------------------+---------------------------+
| |Coefficiente beni |
|b beni |essenziali |
+-----------------------+---------------------------+
|b posti |Coefficiente numero posti |
+-----------------------+---------------------------+
| |Coefficiente percorrenza |
|b km |chilometrica |
+-----------------------+---------------------------+
Parte di provvedimento in formato grafico
(11) Il valore delle Rimanenze finali relative a merci, prodotti
finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi
non di durata ultrannuale di massima affidabilita' e' ottenuto
ponendo pari alla soglia minima il valore dell'indicatore Durata
delle scorte.
(12) La parte eccedente non potra' essere superiore a 3 che
corrisponde al limite superiore della distribuzione degli
scostamenti del maggior valore degli addetti non dipendenti.
(13) La parte eccedente non potra' essere superiore a 3 che
corrisponde al limite superiore della distribuzione degli
scostamenti del maggior valore degli addetti non dipendenti.
(14) La medesima modalita' di calcolo per la determinazione delle
eventuali ulteriori componenti reddituali si applica anche agli
indicatori: Incidenza dei costi residuali di gestione, al netto
dei ristorni, Incidenza dei costi residuali di gestione, al
netto dei ristorni e delle spese non documentabili, Incidenza
dei costi residuali di gestione, al netto delle spese non
documentabili, Incidenza dei costi residuali di gestione al
netto dei costi sostenuti per conto del cliente e riaddebitati
in fattura.
(15) La soglia di riferimento e' pari a: soglia minima + 4.99 x
(soglia massima -soglia minima)/9.
(16) Per gli ISA delle costruzioni: La differenza tra il valore
aggiunto stimato derivante dalla riapplicazione della funzione
"Valore aggiunto per addetto", ottenuta incrementando il Costo
del materiale impiegato e per la produzione di servizi e la
Variazione delle rimanenze (iniziali-finali) valutate a costo
con la parte eccedente sopra calcolata sulla base del
corrispondente peso relativo, e il valore aggiunto stimato sulla
base dei dati dichiarati dal contribuente, costituisce le
eventuali corrispondenti ulteriori componenti reddituali
positive correlate a tale indicatore.
(17) La parte eccedente non potra' essere superiore a 3 che
corrisponde al limite superiore della distribuzione degli
scostamenti del maggior valore degli addetti non dipendenti.
(18) La parte eccedente non potra' essere superiore a 3 che
corrisponde al limite superiore della distribuzione degli
scostamenti del maggior valore degli addetti non dipendenti.
(19) La soglia di riferimento e' pari a: soglia minima + 4.99 x
(soglia massima -soglia minima)/9.
(20) La parte eccedente non potra' essere superiore a 3 che
corrisponde al limite superiore della distribuzione degli
scostamenti del maggior valore degli addetti non dipendenti.
(21) La soglia di riferimento e' pari a: soglia minima + 4.99 x
(soglia massima -soglia minima)/9.
(22) La parte eccedente non potra' essere superiore a 3 che
corrisponde al limite superiore della distribuzione degli
scostamenti del maggior valore degli addetti non dipendenti.
(23) La soglia di riferimento e' pari a: soglia minima + 4.99 x
(soglia massima -soglia minima)/9.
(24) La parte eccedente non potra' essere superiore a 3 che
corrisponde al limite superiore della distribuzione degli
scostamenti del maggior valore degli addetti non dipendenti.
(25) La parte eccedente non potra' essere superiore a 3 che
corrisponde al limite superiore della distribuzione degli
scostamenti del maggior valore degli addetti non dipendenti.
(26) La parte eccedente non potra' essere superiore a 3 che
corrisponde al limite superiore della distribuzione degli
scostamenti del maggior valore degli addetti non dipendenti.
(27) La parte eccedente non potra' essere superiore a 3 che
corrisponde al limite superiore della distribuzione degli
scostamenti del maggior valore degli addetti non dipendenti.
(28) La parte eccedente non potra' essere superiore a 3 che
corrisponde al limite superiore della distribuzione degli
scostamenti del maggior valore degli addetti non dipendenti.
(29) La parte eccedente non potra' essere superiore a 3 che
corrisponde al limite superiore della distribuzione degli
scostamenti del maggior valore degli addetti non dipendenti.
(30) La soglia di riferimento e' pari a: soglia minima + 4.99 x
(soglia massima -soglia minima)/9.
(31) La parte eccedente non potra' essere superiore a 3 che
corrisponde al limite superiore della distribuzione degli
scostamenti del maggior valore degli addetti non dipendenti.
(32) La soglia di riferimento e' pari a: soglia minima + 4.01 x
(soglia massima - soglia minima)/9