Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 12081 depositata il 6 maggio 2024

inerenza –

RILEVATO CHE

la parte contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2014 con il quale l’amministrazione finanziaria, all’esito di verifica e relativo p.v.c., rideterminava il reddito d’impresa non riconoscendo alcuni costi aziendali, per mancata prova dell’inerenza all’attività imprenditoriale, attesa la genericità della fattura, non suffragata da ulteriore documentazione;

con il ricorso proposto si contestavano tre dei rilievi accertati dai funzionari della Dp di Teramo all’esito della verifica generale cui avevano sottoposto la società ricorrente per il periodo d’ imposta 2014; nello specifico, sia in sede di verifica che di conseguente accertamento, non erano stati riconosciuti come deducibili ai fini delle imposte sui redditi e detraibili ai fini Iva determinati costi, secondo parte contribuente regolarmente contabilizzati e afferenti a fatture passive ricevute dalla ditta individuale L.G., relative a lavorazione carni e prodotti finiti ( arrosticini ), ad acquisto di carni dalla medesima ditta individuale e a costi per il consumo di carburanti degli automezzi utilizzati per il trasporto e la consegna dei prodotti finiti

presso i vari punti vendita dislocati sul territorio;

detti costi erano stati disconosciuti dall’ Ufficio perché ritenuti non inerenti all’attività esercitata;

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva in parte il ricorso della parte contribuente, riconoscendo la deducibilità dei costi e la detraibilità dell’Iva con riferimento ai rilievi relativi alle spese per la lavorazione delle carni e per l’acquisto dalla ditta individuale L.G., mentre lo rigettava per le spese relative al carburante consumato per gli automezzi, ritenendo che le “schede carburanti“ non fossero state compilate in conformità alla specifica normativa di riferimento;

avverso detta sentenza ha proposto appello principale l’Ufficio ed incidentale parte contribuente, nella parte in cui la C.t.p. aveva disconosciuto la deducibilità e la detraibilità delle spese per carburanti, la cui inerenza, secondo la società, non poteva non essere riconosciuta attesa la natura strumentale evidente degli automezzi utilizzati per il trasporto e la consegna dei prodotti presso i vari punti vendita dislocati sul territorio delle provincie abruzzesi;

la Commissione tributaria regionale accoglieva l’appello dell’Ufficio, rigettando quello incidentale della contribuente;

avverso tale sentenza parte contribuente proponeva ricorso in cassazione affidato a due motivi, cui l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso;

a seguito della sintetica proposta di definizione del giudizio comunicata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. parte contribuente ha chiesto la trattazione del ricorso;

il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 17 aprile 2024, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 – bis. 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. dalla legge 25 ottobre 2016, n.197;

CONSIDERATO CHE

1.1 con il primo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art.109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, (T.u.i.r.), in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.;

la ricorrente sostiene che nell’avviso di accertamento sono presenti rilievi afferenti l’indeducibilità di costi sostenuti dalla contribuente, sul presupposto che l’oggetto delle fatture ricevute dalla stessa siano generiche, con conseguente difetto di inerenza dei predetti costi ex art. 109, comma 5, Tuir e art. 19 del dPR n. 633/1972;

secondo la ricorrente, dovrebbe farsi riferimento al concetto di inerenza allargata, fatto proprio anche dall’Amministrazione Finanziaria (Circ. Min. 07.07.1983, n. 30/9/944; Ris. Min. Fin. n. 1603 del 12.02.1985; Ris. Min. Fin. n. 158/E del 28.10.1998) e confermato dalla stessa Suprema Corte (sentenza 11.08.1995 n. 8818, poi ribadito in Cass., 19.5.2000 n. 6502 e Cass., 24.3.2006 n. 6650)), secondo cui <<la deducibilità dei costi e degli oneri è sempre condizionata ad una stretta inerenza degli stessi all’attività svolta, ossia che questi siano stati funzionali alla formazione del reddito o siano rapportati come causa ad effetto nel circuito della produzione del reddito>>;

parte contribuente deduce che nella concreta fattispecie, tutti i rilievi contenuti nell’accertamento sono relativi all’indeducibilità di costi rappresentati da: – costi per carburanti e lubrificanti per l’importo di € 23.079,00; – costi per lavori eseguiti da terzi per € 97.000,00 (nello specifico lavorazioni di carni da parte della ditta individuale L.G., giacchè la società non era ancora in possesso delle autorizzazioni CE per la lavorazione) ; – costi per l’acquisto di carni per € 167.944,00 (destinati alla rivendita);

secondo la ricorrente, dalla natura di tali costi, ritenuti indeducibili da parte dell’Agenzia delle entrate, risulta palesemente violato l’art. 109, comma 5 cit. da parte della C.t.r., che, al fine di negare la deducibilità dei costi sopra indicati, si sarebbe limitata a contestare la documentazione prodotta dalla società (e puntualmente valutata invece dai giudici di primo grado), senza minimamente soffermarsi su quello che dovrebbe rappresentare il fulcro della possibilità di dedurre i costi, vale a dire valutare se questi ultimi rientrino o meno nell’oggetto sociale perseguito e siano funzionali alla produzione di ricavi;

inoltre, la ricorrente, in relazione ai singoli costi contestati, riporta la documentazione prodotta, da cui se ne ricaverebbe l’inerenza;

1.2 con il secondo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 21 d.P.R. 26 ottobre 1972, n.633 in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.;

invero, i rilievi contenuti nell’avviso di accertamento, oltre ad avere ad oggetto l’indeducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette, erano altresì relativi all’indetraibilità dell’Iva afferente alle fatture emesse dalla ditta individuale L.G. Arrosticini ed a quelle relative alle schede carburanti;

secondo la ricorrente, in ambito IVA, il concetto di inerenza può dirsi “assorbito” nella nozione di afferenza, tesa a determinare un nesso ulteriore tra l’impiego di beni e dei servizi strumentali allo svolgimento di operazioni soggette ad IVA;

nella concreta fattispecie non vi sarebbe contestazione sulla circostanza che i costi di cui alle fatture emesse dalla ditta individuale Luci Giuseppe (afferenti alle prestazioni di c.d. “disosso” e alla cessione di carne) siano stati realmente sopportati, contabilizzati ed afferenti all’attività esercitata dalla società ricorrente;

in applicazione della regola della non immediata applicazione dei principi espressi con riguardo all’imposizione diretta, l’orientamento della Corte di cassazione ha più volte chiarito che, in tema di IVA, l’Amministrazione finanziaria può sollevare rilievi in ordine alla congruità di un costo solo allorché ne dimostri l’antieconomicità “manifesta” e “macroscopica” volte all’elusione/evasione dell’imposta (Cass. 4.6.2014 n. 12502);

pertanto, secondo la contribuente, il disconoscimento della detrazione verrebbe a configurarsi in ipotesi più delineate, quali l’inesistenza dell’operazione (dunque la non effettività del servizio reso o del bene ricevuto) ovvero di evidente e macroscopica sproporzione dei costi in punto di inerenza/afferenza;

2.1. i motivi sono inammissibili;

invero, la C.t.r. ha ampiamente motivato in ordine alla carenza della prova dell’inerenza dei costi, con un accertamento in fatto che non è stato impugnato, né è sindacabile nel merito in sede di legittimità;

in particolare, i giudici di appello hanno ritenuto che, nella specie, non era configurabile l’abuso del diritto presunto dall’Ufficio perché i vantaggi fiscali contestati dall’Ufficio potevano essere disconosciuti contestando la violazione delle norme tributarie in materia di inerenza dei costi e delle spese deducibili o detraibili (art. 109, quinto comma, d.P.R. n. 917/1986 e 21 d.P.R. n. 633/1972);

la C.t.r., con esame analitico della documentazione prodotta, ha evidenziato la genericità delle fatture e la mancanza di idonea documentazione di riscontro, non ritenendo sufficienti, né il contratto (privo di data certa, di dubbio contenuto e non richiamato nelle fatture), né la consulenza di parte (depositata dalla parte a notevole distanza di tempo dalla verifica fiscale);

il giudice di appello ha rilevato che: le venti fatture di acquisto contenevano l’indicazione generica di merce in conto acquisti e l’importo complessivo della fornitura ( euro 168.000,00 circa ) senza fornire ulteriori dettagli circa la specie delle carni, le quantità e il prezzo unitario; risultava del tutto pretermessa ogni indicazione circa le specifiche destinazioni dei diversi punti vendita e ogni riferimento ai ricavi che, a differenza dei costi indicati cumulativamente, erano stati specificati per ogni singolo punto vendita; un’unica fattura passiva che la ricorrente aveva ricevuto dalla ditta individuale L.G., che, nell’anno in contestazione, esercitava la medesima attività della L.G. s.r.l. e negli stessi locali, indicava genericamente le spese relative alle lavorazioni svolte in favore di quest’ultima, con la seguente annotazione “spese per lavorazioni eseguite in favore della L.G. Arrosticini s.r.l.”; la fattura non conteneva una serie di indicazioni, tra le quali la natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi oggetto dell’ operazione, tenuto anche conto che, nel caso di specie, un’esigenza di tal genere avrebbe dovuto maggiormente essere avvertita e richiesta dalla società ricorrente a motivo della oggettiva commistione tra l’ attività della ditta individuale e quella della società, al fine di distinguere i rispettivi cicli di lavorazione, l’impiego di materiali e di manodopera e, in definitiva, per consentire all’Amministrazione finanziaria di esercitare i dovuti controlli con i poteri previsti dalla normativa di riferimento;

argomentazioni non dissimili riguardavano l’incompletezza delle schede carburante per i costi ad esse relativi;

le censure della ricorrente, dunque, si palesano complessivamente inammissibili, in quanto, non sono volte a contestare in diritto l’assunto della C.t.r. sulla mancata prova dell’inerenza per la genericità delle indicazioni attinenti alle prestazioni che hanno originato i costi;

il ricorso, in definitiva, non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata e, pur contestando plurime violazioni di legge, in sostanza chiede a questa Corte una rivalutazione in fatto della documentazione già scrutinata dai giudici d’appello;

poiché la trattazione del procedimento è stata chiesta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. a seguito di proposta di infondatezza del ricorso la Corte, avendo definito il giudizio in conformità della proposta, deve applicare il terzo e il quarto comma dell’articolo 96 cod. proc. civ.;

sulla scorta di quanto esposto, la parte ricorrente va condannata al pagamento della somma di euro 2.500,00 (valutata equitativamente) in favore della controparte e di una ulteriore somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende;

sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto;

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese del presente giudizio che liquida in €. 5.600,00, oltre spese prenotate a debito;

condanna la parte ricorrente al pagamento della somma di €. 2.500,00 in favore della controricorrente e di una ulteriore somma di €. 500,00 in favore della Cassa delle Ammende;

ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.