La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 12081 depositata il 12 maggio 2024, intervendo in tema di indeducibilità del costo ed indetraibilità dell’IVA, ha ritenuto inammissibile il ricorso del contribuente, in quanto non contestava in diritto la mancata prova dell’inerenza per la genericità delle indicazioni attinenti alle prestazioni che hanno originato i costi, ritenendo l’operato dei giudici di merito conforme ai principi della giurisprudenza di legittimità.
In altri termini ” … la genericità delle fatture e la mancanza di idonea documentazione di riscontro, non ritenendo sufficienti, né il contratto (privo di data certa …) , né la consulenza di parte …” comporta l’indeducibilità del costo in violazione delle norme tributarie in materia di inerenza dei costi e delle spese deducibili o detraibili (art. 109, quinto comma, d.P.R. n. 917/1986 e 21 d.P.R. n. 633/1972).
Nella fattispecie “… le venti fatture di acquisto contenevano l’indicazione generica di merce in conto acquisti e l’importo complessivo della fornitura ( euro 168.000,00 circa ) senza fornire ulteriori dettagli circa la specie delle carni, le quantità e il prezzo unitario; risultava del tutto pretermessa ogni indicazione circa le specifiche destinazioni dei diversi punti vendita e ogni riferimento ai ricavi che, a differenza dei costi indicati cumulativamente, erano stati specificati per ogni singolo punto vendita; un’unica fattura passiva che la ricorrente aveva ricevuto dalla ditta individuale […] indicava genericamente le spese relative alle lavorazioni svolte in favore di quest’ultima, con la seguente annotazione “spese per lavorazioni eseguite in favore della […] s.r.l.”; la fattura non conteneva una serie di indicazioni, tra le quali la natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi oggetto dell’ operazione…”
La contribuente aveva contestato l’atto impositivo dell’Agenzia delle Entrate ritenendo applicabile il concetto di inerenza allargata (sentenza 11.08.1995 n. 8818, poi ribadito in Cass., 19.5.2000 n. 6502 e Cass., 24.3.2006 n. 6650)), secondo cui <<la deducibilità dei costi e degli oneri è sempre condizionata ad una stretta inerenza degli stessi all’attività svolta, ossia che questi siano stati funzionali alla formazione del reddito o siano rapportati come causa ad effetto nel circuito della produzione del reddito>>
i giudici di legittimità hanno ritenuto inammissibile la doglianza in quanto i giudici di appello hanno ritenuto che le fatture oggetto di deduzione e detrazione riportavano un contenuto generico, senza indicare qualità, quantità, natura nonché lo specifico utilizzo che viene fatto del bene o del servizio, per cui non era possibile invocare il principio di inerenza sulla sola base dell’assunto che il bene oggetto di documento contabile sia riferibile all’attività d’impresa.
Inoltre, i giudici di merito prima ed i giudici di legittimità dopo, si sono soffermati su un altro elemento di assoluto rilievo, ossia la presenza di oggettiva commistione fra fornitore e cliente, elemento che rafforza l’esigenza, in capo al contribuente, di indicare dettagliatamente gli elementi rientranti nel ciclo di lavorazione dello stesso da un lato e del proprio fornitore dall’altro.
Tale onere probatorio maggiormente gravoso è necessario “per consentire all’Amministrazione finanziaria di esercitare i dovuti controlli con i poteri previsti dalla normativa di riferimento”