La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 12637 depositata l’ 8 maggio 2024, intervenendo in tema di atti impugnabili nel processo tributario, ha ribadito che “… in tema di accertamento delle imposte, la modificazione, in diminuzione, dell’originario avviso non esprime una nuova pretesa tributaria, ma una riduzione di quella originaria, sicché non costituisce atto nuovo, ma revoca parziale di quello precedente. Pertanto, in sede processuale, tale evenienza non può comportare la cessazione della materia del contendere, in quanto permane l’interesse della pubblica amministrazione a veder riconosciuto il proprio credito tributario e quello del contribuente a negare la pretesa, con la conseguenza che l’autorità giudiziaria è tenuta a pronunciarsi sulla fondatezza della residua pretesa erariale (Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 18625 del 07/09/2020). …”
La vicenda ha riguardato una società a responsabilità limitata a cui veniva notificato un avviso di accertamento relativo ad IMU. La contribuente impugnava tale atto impositivo. I giudici di prime cure dichiararono inammissibile il ricorso perla sua tardività. Avverso tale decisione la contribuente proponeva appello, eccependo, in particolare, di aver già impugnato il precedente avviso di accertamento di cui ad un separato e distinto giudizio, nell’ambito del quale il Concessionario per la Riscossione aveva depositato un nuovo avviso in sostituzione del primo notificato, sicché il ricorso notificato il successivo 18 ottobre di cui al presente giudizio era da considerarsi tempestivo. I giudici di appello consideravano tempestivo l’appello, rigettava il gravame. La contribuente, avverso la decisione di appello, proponeva ricorso in cassazione fondato su due motivi.
I giudici di legittimità dichiaravano inammissibile il ricorso.
Gli Ermellini evidenziavano, preliminarmente, che “… a seguito della proposizione del ricorso di primo grado ed in base alle eccezioni nello stesso articolate, la concessionaria, nell’esercizio del potere di autotutela, rettificava in diminuzione l’atto opposto stralciando dalla tassazione gli immobili contraddistinti al Foglio 23 mappali 326, 325, 277 e 276. Pertanto, l’atto oggetto di impugnazione non costituisce nuovo esercizio del potere impositivo, ma bensì un semplice atto di autotutela con il quale, accertata l’erroneità dell’avviso di accertamento originario in ordine all’individuazione del presupposto oggettivo (sostanzialmente, gli immobili imponibili risultavano in numero minore), è stata semplicemente rinunciata una parte dell’originaria pretesa già contenuta nell’avviso di accertamento originario, a sua volta oggetto di separata impugnativa. …”
Il Supremo consesso ribadiscono i principi di diritto secondo cui “… in tema di accertamento delle imposte, la modificazione, in diminuzione, dell’originario avviso non esprime una nuova pretesa tributaria, ma una riduzione di quella originaria, sicché non costituisce atto nuovo, ma revoca parziale di quello precedente. Pertanto, in sede processuale, tale evenienza non può comportare la cessazione della materia del contendere, in quanto permane l’interesse della pubblica amministrazione a veder riconosciuto il proprio credito tributario e quello del contribuente a negare la pretesa, con la conseguenza che l’autorità giudiziaria è tenuta a pronunciarsi sulla fondatezza della residua pretesa erariale (Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 18625 del 07/09/2020).
In tema di processo tributario, l’inammissibilità del ricorso introduttivo è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio; la relativa eccezione non può essere sollevata per la prima volta in Cassazione solo allorché il suo esame implichi un accertamento in fatto, come tale rimesso al giudice di merito (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 7410 del 31/03/2011; conf. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 17363 del 19/08/2020). …”
Pertanto, la Suprema corte, conferma che l’annullamento parziale adottato in via di autotutela o il provvedimento di portata riduttiva dell’atto impositivo, non rientra nell’art. 19 d.lgs. 546/1992 per cui non è impugnabile. In quanto non costituisce una innovazione lesiva degli interessi del contribuente rispetto a quelli a lui noto e consolidato per la mancata tempestiva impugnazione del precedente. Diversamente costituisce atto impugnabile, in via autonoma, il provvedimento che amplia la portata del precedente atto impositivo.