CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 16144 depositata l’ 11 giugno 2024

Lavoro – Pagamento differenze retributive – Contratti di lavoro a termine – Diritto a integrale ricostruzione carriera – Clausola di salvaguardia – Accoglimento

Fatti di causa

La ricorrente convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Torino, in funzione di giudice del lavoro, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), tramite gli uffici scolastici territoriali, chiedendo il pagamento di differenze retributive maturate durante l’esecuzione di vari contratti di lavoro a termine che avevano preceduto l’assunzione a tempo indeterminato e il riconoscimento del diritto all’integrale ricostruzione della carriera tenendo conto della durata del servizio preruolo, con applicazione della clausola di salvaguardia prevista dall’accordo sindacale del 4.8.2011.

Il Tribunale accolse la prima domanda e respinse la seconda.

La Corte d’Appello di Torino, adita dalla lavoratrice, confermò la sentenza del primo giudice, compensando le spese del grado.

Contro la sentenza della Corte d’Appello la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi.

Il Ministero si è difeso con controricorso.

La ricorrente ha depositato memoria nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia «violazione della clausola 4 accordo quadro recepito dalla  direttiva 1999/70 ed erronea applicazione dell’art. 485 del T.U. n. 297/1994, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».

2. Anche il secondo motivo denuncia la «violazione della clausola 4 accordo quadro recepito dalla direttiva 1999/70», questa volta abbinata alla «erronea applicazione dell’art. 489 del T.U. n. 297/1994, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».

3. Analogamente, il terzo motivo censura «ulteriore violazione della clausola 4 accordo quadro recepito dalla direttiva 1999/70, in relazione alla clausola di salvaguardia contenuta nell’art. 2 del CCNL del 4.8.2011 e all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».

4. Infine, il quarto motivo denuncia «violazione del divieto di reformatio in peius, dei principi comunitari di tutela dell’affidamento e dei diritti quesiti, di irretroattività e certezza del diritto, nonché della clausola 5 dell’accordo quadro recepito dalla direttiva 1999/70, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».

5. I quattro motivi di ricorso, da valutare congiuntamente in virtù della stretta correlazione logica e giuridica tra di loro, sono fondati e meritano accoglimento, dandosi continuità ad un consolidato orientamento di legittimità, cui la stessa Corte d’Appello di Torino aveva aderito in precedenti decisioni – come indicato nella motivazione della sentenza impugnata –, ritenendo però di doversene discostare alla luce della sopravvenuta sentenza 20.9.2018 della Corte di Giustizia UE, resa nella causa n. C-466/17 (c.d. sentenza «M.»).

5.1. In realtà, con questa sentenza, la Corte di Giustizia UE non ha affatto contraddetto – anzi ha ribadito – il contrasto con la clausola n. 4 dell’accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE di una norma interna che non riconosca parità di trattamento al lavoro precario agli effetti della carriera del lavoratore successivamente assunto a tempo indeterminato.

La Corte si è limitata ad affermare, con riferimento al combinato disposto degli artt. 485 e 489 del d.lgs. n. 297 del 1994, che l’eventuale disparità di trattamento deve essere accertata in concreto dal giudice dello Stato, il quale deve anche evitare che si verifichino ipotesi di disparità alla rovescia, ovverosia a scapito del trattamento del lavoratore assunto fin dall’inizio a tempo indeterminato.

Di conseguenza anche questa Corte ha successivamente ribadito i seguenti principi di diritto:

«a) l’art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, che anche in forza del rinvio operato dalle parti collettive disciplina il riconoscimento dell’anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell’amministrazione scolastica, viola la clausola 4 dell’Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, e deve essere disapplicato, nei casi in cui l’anzianità risultante dall’applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall’art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall’art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato;

b) il giudice del merito per accertare la sussistenza della denunciata discriminazione dovrà comparare il trattamento riservato all’assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato e ciò implica che non potranno essere valorizzate le interruzioni fra un rapporto e l’altro, né potrà essere applicata la regola dell’equivalenza fissata dal richiamato art. 489;

c) l’anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, in caso di disapplicazione dell’art. 485 del d.lgs. n.297/1994 deve essere computata sulla base dei medesimi criteri che valgono per l’assunto a tempo indeterminato» (Cass. n. 31149/2019, alla cui ampia motivazione si rinvia, ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., anche per quanto riguarda l’accurata analisi del contenuto della sentenza «M.»; conformi, successivamente, tra le altre, Cass. nn. 3474/2020 e 32576/2023).

Del resto, di recente la Corte di Giustizia UE è intervenuta nella stessa materia con una nuova sentenza (30.11.2023, in causa C-270/22), con cui ha stabilito che «La clausola 4 … deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale che, ai fini del riconoscimento dell’anzianità di un lavoratore al momento della sua nomina come dipendente pubblico di ruolo, escluda i periodi di servizio prestati nell’ambito di contratti di lavoro a tempo determinato che non raggiungano i 180 giorni in un anno scolastico o non siano svolti con continuità dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, indipendentemente dal numero effettivo di ore lavorate, e limiti ai due terzi il computo dei periodi che raggiungano tali soglie e che eccedano i quattro anni, con riserva di recupero del rimanente terzo dopo un certo numero di anni di servizio».

Nel trattare, ex professo, la questione della disparità di trattamento delle supplenze brevi (e sancire così che la normativa europea non la consente), la Corte di Giustizia ha avuto anche l’occasione di ritornare sul significato e sul valore da attribuire alla sentenza «M.», rispondendo al quesito «se, in detta sentenza, la Corte abbia effettuato una valutazione definitiva della compatibilità di tale normativa nazionale [id est: gli artt. 485 e 489 del d.lgs. n. 297 del 1994] con la clausola 4 dell’accordo quadro, di modo che un giudice nazionale non potrebbe più constatare, in un caso concreto, la sua eventuale contrarietà a tale clausola né, se necessario, disapplicare detta normativa nazionale».

 E la risposta che la Corte di Giustizia ha dato è stata chiaramente negativa, perché «nell’ambito di un procedimento instaurato ai sensi dell’articolo 267 TFUE, l’interpretazione delle disposizioni nazionali incombe ai giudici degli Stati membri e non alla Corte, e non spetta a quest’ultima pronunciarsi sulla compatibilità di norme di diritto interno con le disposizioni del diritto dell’Unione.

La Corte è competente soltanto a fornire al giudice nazionale tutti gli elementi interpretativi attinenti al diritto dell’Unione che consentano a detto giudice di valutare la compatibilità di tali norme con la normativa dell’Unione».

La Corte territoriale non si è attenuta a questi principi, proprio perché, basandosi su un’errata lettura della sentenza «M.», ha ritenuto di potersi e doversi esimere da un accertamento dell’eventuale disparità di trattamento del lavoro precario nel caso concreto, perché «l’affermata compatibilità dell’art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 con la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto di lavoro a tempo determinato comporta la reiezione del gravame, non essendo in contestazione che l’anzianità di servizio dell’appellante sia stata considerata dal MIUR in sede di ricostruzione della carriera secondo, appunto, le previsioni della citata disposizione».

5.2. Errata è la decisione della Corte d’Appello anche laddove non ha ravvisato un contrasto tra la clausola di salvaguardia contenuta nell’art. 2 del CCNL Comparto Scuola del 4.8.2011 e la clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE.

L’art. 2 del CCNL 4.8.2011 – nel momento in cui venne rimodulata la progressione nel tempo delle posizioni stipendiali – salvaguardò gli effetti di alcune anzianità in quel momento già acquisite, ma soltanto in favore del «personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1°.9.2010»; con la conseguenza che rimarrebbero esclusi dalla salvaguardia i lavoratori che a quella data erano in servizio con contratto a tempo determinato e che solo successivamente entrarono in ruolo.

Ebbene, l’incompatibilità di tale esclusione – in quanto discriminatoria – con la clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE è già stata efficacemente affermata da questa Corte: «nel momento in cui si afferma la piena comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell’amministrazione, con il conseguente riconoscimento ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell’amministrazione, dell’intero servizio effettivo prestato, in ossequio al principio di non discriminazione, non può che derivarne la necessità di disapplicare una norma contrattuale che, transitoriamente, salvaguardi il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento ad personam, fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva (9-14) solo per il personale assunto a tempo indeterminato» (Cass. n. 2924/2020).In linea con tale orientamento, si deve osservare che la distinzione, ai fini dell’applicabilità o meno della clausola di salvaguardia, tra lavoratori in servizio o non in servizio ad una certa data non sarebbe di per sé discriminatoria.

È infatti fisiologico e inevitabile che fatti verificatesi in tempi diversi siano sottoposti a normative diverse. La diversità cronologica è una «ragione oggettiva» che giustifica il trattamento differenziato. Ma non vi sono «ragioni oggettive» che possano giustificare un trattamento differenziato – tra due rapporti di lavoro contemporanei e di identico contenuto sul piano delle prestazioni richieste al lavoratore – basato solo sul fatto che uno dei rapporti è a termine e l’altro è a tempo indeterminato.

Anche sotto questo profilo la sentenza impugnata è dunque errata, dovendosi tra l’altro porre rimedio all’effetto di reformatio in peius della retribuzione al momento del passaggio in ruolo che, secondo la ricorrente, si sarebbe verificato a causa della mancata applicazione della clausola di salvaguardia.

6. Accolto il ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla stessa Corte d’Appello di Torino, in diversa composizione, per decidere, anche sulle spese del presente giudizio di legittimità, attenendosi ai principi di diritto sopra evidenziati.

7. Si dà atto che, stante l’esito del giudizio, non sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Torino, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese di lite relative al presente giudizio di legittimità.