CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 15965 depositata il 7 giugno 2024

Lavoro – Graduatorie ad esaurimento – Immissione in ruolo – Punteggio spettante – Riconoscimento del periodo di servizio militare – Servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro – Valutazione a fini concorsuali

Fatti di causa

L’attuale controricorrente convenne davanti al Tribunale di Teramo, in funzione di giudice del lavoro, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) per vedere accertato il proprio diritto al riconoscimento del periodo di servizio militare ai fini del punteggio spettante nelle graduatorie ad esaurimento per l’immissione in ruolo, con riferimento al profilo di «assistente amministrativo, assistente tecnico di laboratorio AR20 – cuoco, collaboratore scolastico, guardarobiere».

Il Tribunale accolse la domanda, ritenendo ininfluente il fatto che il servizio militare fosse stato svolto (dopo il conseguimento del titolo di studio necessario per l’inserimento in graduatoria, ma) prima dell’instaurazione del rapporto di lavoro e, quindi, non «in costanza di nomina», come richiesto dal d.m. n. 44 del 12.5.2011.

La sentenza di primo grado venne impugnata dal MIUR, ma la Corte d’Appello di L’Aquila respinse il gravame.

Contro la sentenza della Corte d’Appello il Ministero ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.

Il lavoratore si è difeso con controricorso.

Il Ministero ha poi proposto un secondo ricorso contro la medesima sentenza, sostanzialmente ripetitivo del primo, cui il lavoratore ha replicato con un secondo controricorso.

Il lavoratore ha infine depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.

Ragioni della decisione

1. Va innanzitutto dichiarata l’inammissibilità del ricorso successivo, in quanto proposto contro la stessa sentenza che era la stessa parte aveva già stata impugnato con un precedente ricorso per cassazione.

Infatti, va ribadito che «nell’ordinamento processuale civile vige il principio generale della consumazione del potere di impugnazione, per effetto del quale, la parte che abbia esercitato tale potere esaurisce la facoltà di critica della decisione che lo pregiudica, senza poter proporre una successiva impugnazione, salvo che la prima impugnazione sia invalida, non sia stata ancora dichiarata inammissibile o improcedibile e venga rispettato il termine di decadenza previsto dalla legge.

Pertanto, ove la stessa sentenza di appello venga impugnata tempestivamente con due identici ricorsi per cassazione, proposti l’uno di seguito all’altro, si pongono due sole alternative, a seconda che il primo di essi abbia, o meno, validamente introdotto il giudizio di legittimità: nell’un caso, il ricorso successivamente proposto va dichiarato inammissibile; nell’altro, invece, deve essere esaminato in ragione dell’inammissibilità del primo» (Cass. n. 20537/2020, che richiama, a sua volta, Cass. n. 24332/2016).

Ne deriva che, per quanto riguarda il caso qui in esame, la valida instaurazione del giudizio di legittimità con il primo ricorso rende inammissibile il secondo.

2. Con l’unico motivo del ricorso principale si denuncia «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 485, comma 7, d.lgs. n. 297/1994, in relazione all’art. 360, comma 1, n° 3, c.p.c.».

Il ricorrente sostiene che «la normativa da applicare nel caso di specie va ravvisata, non già – come ritenuto dalla Corte territoriale – nell’art. 485, comma 7, d.lgs. 297/1994, bensì, più correttamente, [nel] d.m. 12.5.2011, n. 44».

Nell’illustrazione del motivo si aggiunge che la non pertinenza al caso di specie dell’art. 485, comma 7, sarebbe confermata dalla sua collocazione sistematica all’interno del d.lgs. n. 297/1994 («Approvazione del testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado») e che la correttezza della diversa lettura proposta dal d.m. n. 44/2011 sarebbe confermata dall’art. 2050, comma 2,del d.lgs. n. 66/2010 («Codice dell’Ordinamento Militare»), il cui testo è il seguente: «Ai fini dell’ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro».

3. Il motivo è infondato, intendendosi qui dare seguito a quanto già statuito in precedenti pronunciati da questa Corte su fattispecie sostanzialmente sovrapponibili a quella qui in esame.

Il dispositivo adottato dalla Corte d’Appello di L’Aquila è conforme al diritto, quantunque la motivazione necessiti di una integrazione (art. 384, comma 4, c.p.c.). Infatti, deve essere ribadita l’opinione secondo cui, «in una lettura integrata dei primi due commi dell’art. 2050, … il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali» (Cass. n. 5679/2020).

Il comma 1 dell’art. 2050 sancisce che «I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici».

 E non si ravvisa una valida ragione per interpretare il comma 2, con il suo riferimento al servizio prestato «in pendenza di rapporto di lavoro», come una norma volta a svuotare di contenuto l’ampio principio affermato nel comma precedente.

Anche perché tale affermazione generale è «coerente altresì con il principio di cui all’art. 52, comma 2, della Costituzione, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell’interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell’utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi» (v., ancora, Cass. n. 5679/2020).

Secondo questa corretta «linea interpretativa, in cui l’art. 2050 si coordina e non contrasta con l’art. 485, comma 7, cit., … il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell’accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1, cit.)» (così sempre Cass. n. 5679/2020; conformi Cass. nn. 15127/2021; 15467/2021; 41894/2021).

Ne consegue che correttamente la Corte d’Appello ha ritenuto di dover disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare dell’art. 2, comma 6, del d.m. 44/2011,che dispone diversamente rispetto alle graduatorie ad esaurimento, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro (in tal senso, rispetto all’analoga previsione del d.m. 42/2009, si è espresso anche il Consiglio di Stato, sez. VI, n. 4343/2015).

4. Rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibile il ricorso successivo, le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenendo conto che il lavoratore si è difeso con due controricorsi e ha depositato memoria illustrativa.

5. Si dà atto che, nonostante l’esito del giudizio, non sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, essendo la ricorrente un’amministrazione dello Stato, cui non si applica l’obbligo di versamento del contributo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso successivo; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 5.000 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, ad € 200 per esborsi e agli accessori di legge.