MINISTERO dell’ AGRICOLTURA – Decreto ministeriale del 4 giugno 2024

Individuazione dei nuclei familiari in stato di bisogno, beneficiari del contributo economico previsto dall’articolo 1, commi 2, 3, 4 e 5 della legge 30 dicembre 2023 n. 213

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto reca le disposizioni attuative ed applicative del fondo destinato all’acquisto di beni alimentari di prima necessità e di carburanti nonchè, in alternativa a questi ultimi, di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, da parte dei soggetti in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 15.000 euro, da fruire mediante l’utilizzo di un apposito sistema abilitante, di cui all’art. 1, commi 2, 3, 4 e 5 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, per l’anno 2024.

Art. 2

Beneficiari ed importo del contributo

1. Beneficiari del contributo sono i cittadini appartenenti ai nuclei familiari, residenti nel territorio italiano, in possesso dei seguenti requisiti alla data della pubblicazione del presente decreto:

a. iscrizione di tutti i componenti nell’Anagrafe della popolazione residente (Anagrafe comunale);

b. titolarità di una certificazione ISEE Ordinario, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validità, con indicatore non superiore ai 15.000,00 euro annui.

2. Il contributo non spetta ai nuclei familiari che alla data di entrata in vigore del presente decreto includano percettori di:

a) Assegno di inclusione;

b) Reddito di cittadinanza;

b1) Carta acquisti;

b2) qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà che preveda l’erogazione di un sussidio economico (di livello nazionale, regionale o comunale).

Non spetta, inoltre, ai nuclei familiari nei quali almeno un componente risulti percettore di:

c) Nuova assicurazione sociale per l’impiego – NASPI o Indennità mensile di disoccupazione per i collaboratori – DIS-COLL;

d) Indennità di mobilità;

e) Fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito;

f) Cassa integrazione guadagni-CIG;

g) qualsivoglia differente forma di integrazione salariale, o di sostegno nel caso di disoccupazione involontaria, erogata dallo Stato.

3. È concesso un solo contributo per nucleo familiare, di importo complessivo pari ad euro 500.

4. La misura di sostegno si attua mediante l’utilizzo delle risorse del Fondo istituito dall’art. 1, comma 450, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come rifinanziato dall’art. 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 nonchè di quelle residue, risultanti dal monitoraggio effettuato da Poste Italiane ai sensi dell’art. 6, comma 4, del decreto interministeriale prot. n. 660310 del 29 novembre 2023.

Art. 3

Destinazione del contributo

1. Il contributo è destinato all’acquisto di beni alimentari di prima necessità, come indicati nell’allegato 1 – con esclusione di qualsiasi tipologia di bevanda alcolica – e di carburanti, nonchè, in alternativa a questi ultimi, di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locali.

Art. 4

Individuazione dei beneficiari

1. I comuni ricevono dall’INPS, l’elenco dei beneficiari del contributo, nei limiti delle carte loro assegnate di cui all’allegato 2, individuati tra i nuclei familiari residenti sul proprio territorio, sulla base dei dati elaborati e messi a disposizione dallo stesso INPS, secondo i seguenti criteri, che si indicano in ordine di priorità decrescente:

a) nuclei familiari, composti da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2010, priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso;

b) nuclei familiari, composti da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2006, priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso;

c) nuclei familiari composti da non meno di tre componenti, priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso.

2. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, l’INPS rende disponibili ai singoli comuni gli elenchi di cui al comma 1, attraverso una applicazione WEB sul sito www.inps.it unitamente alle relative istruzioni operative.

3. I Comuni verificano la posizione anagrafica ed eventuali incompatibilità con altre misure locali dei nuclei familiari contenuti negli elenchi di cui al comma 1 e sulla base del numero di carte loro assegnate, di cui all’allegato 2, attribuiscono le carte che eventualmente residuano dopo l’applicazione dei criteri sopra indicati, selezionando i beneficiari, nell’ambito dell’elenco predisposto, tra i nuclei familiari, anche unipersonali, in effettivo stato di bisogno, sulla base di informazioni rinvenienti dai locali servizi sociali.

Art. 5

Modalità di erogazione del contributo

1. Il contributo viene erogato attraverso carte elettroniche di pagamento, prepagate e ricaricabili, messe a disposizione da Poste Italiane per il tramite della società controllata Postepay, e sono consegnate agli aventi diritto, previa prenotazione del ritiro attraverso i canali offerti da Poste Italiane, presso gli uffici postali abilitati al servizio.

2. Il numero complessivo delle carte assegnabili è pari a 1.330.000, come risultante dai criteri di cui agli articoli 2 e 4.

3. Le nuove carte abbinate a ciascun beneficiario sono nominative e sono rese operative con l’accredito del contributo erogato a partire dal mese di settembre 2024.

4. Le carte sono ritirate dai beneficiari del contributo presso gli uffici postali abilitati al servizio, secondo un criterio di scaglionamento definito nella convenzione di cui all’art. 9, comma 1, e non sono fruibili, con decadenza dal beneficio, se non viene effettuato il primo pagamento entro il 16 dicembre 2024.

Art. 6

Numero di carte assegnate a ciascun Comune

1. A ciascun comune è assegnato, per l’individuazione dei relativi beneficiari, un numero di carte così calcolato:

a. una quota pari al 50% del numero totale di carte, è ripartita in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune;

b. una quota pari al restante 50%, è distribuita in base alla distanza tra il valore del reddito pro capite medio di ciascun comune ed il valore del reddito pro capite medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione.

2. La ripartizione delle carte per ciascun comune è indicata nell’allegato 2.

Art. 7

Procedura di attribuzione nominativa delle carte – Comunicazione ai beneficiari

1. I comuni consolidano gli elenchi dei beneficiari di cui all’art. 4, entro e non oltre venti giorni dalla pubblicazione degli elenchi sul sito INPS, servendosi dell’apposita applicazione web dell’INPS.

2. L’INPS, decorso il termine di cui al comma 1, rende definitivi gli elenchi entro dieci giorni dal termine del caricamento dei dati sulla piattaforma informatica, e li trasmette in via telematica a Poste Italiane ai fini della messa a disposizione delle carte, per il tramite della società controllata Postepay.

3. I comuni comunicano agli interessati l’assegnazione del beneficio, le modalità di ritiro delle carte presso gli uffici postali abilitati al servizio e le modalità di prenotazione per il ritiro.

4. Gli elenchi dei beneficiari della carta di cui al presente decreto sono pubblicati, in ogni caso, in evidenza, sui siti internet di ciascun comune di cui all’allegato 2, con modalità tali da garantire la riservatezza dei dati, per un periodo non inferiore a trenta giorni, e comunque sino al termine del primo pagamento di cui all’art. 5, comma 4.

Art. 8

Termine finale di utilizzo delle somme e disposizioni sui residui

1. Le somme accreditate ai beneficiari, ai sensi degli articoli 2 e 5 del presente decreto devono essere interamente utilizzate entro e non oltre il 28 febbraio 2025.

2. Poste Italiane S.p.a., entro il 30 marzo 2025, trasmette al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che provvede ad informare il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero dell’economia e delle finanze, una rendicontazione finale delle risorse utilizzate ai sensi del presente decreto, distinte per tipologia di spesa autorizzata.

3. Poste Italiane S.p.a., entro il 20 aprile 2025, effettua, altresì, un monitoraggio delle risorse residue di cui, rispettivamente, agli articoli 2 e 5 e ne informa il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che provvede ad informare il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero dell’economia e delle finanze e i comuni.

4. Gli importi residui risultanti dal monitoraggio effettuato da Poste Italiane S.p.a. ai sensi del comma 3, sono ricaricati sulle carte dei componenti dei nuclei familiari che abbiano regolarmente utilizzato le somme nei mesi precedenti, secondo i criteri di priorità e con le modalità di cui all’art. 4.

Art. 9

Convenzione tra il MASAF, INPS e Poste Italiane S.p.a.

1. Il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, INPS e Poste Italiane S.p.a. procedono alla sottoscrizione di una apposita convenzione al fine di disciplinare le modalità tecniche di trasmissione dei dati tra l’INPS, i comuni e Poste Italiane S.p.a., assicurandone la sicurezza e la protezione.

2. Al costo delle prestazioni come determinato nella convenzione di cui al comma 1, si provvede ai sensi di quanto previsto, e nel rispetto del limite massimo di spesa, stabilito dall’art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

3. Nella medesima convenzione è altresì stabilito il criterio di scaglionamento di cui all’art. 5, comma 4.

Art. 10

Modalità e condizioni di accreditamento degli esercizi commerciali

1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, previa presentazione di apposita domanda, anche per via telematica, utilizzando i modelli resi disponibili dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sul proprio sito istituzionale, e verifica del rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, con apposita convenzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sottoscritta dalla competente Direzione generale del Ministero dell’agricoltura, sono individuati gli esercizi commerciali in forma singola, e le Associazioni di commercio, che aderiscono a piani di contenimento dei costi dei beni alimentari di prima necessità di cui all’allegato 1, da attuarsi anche attraverso apposita scontistica praticata a favore dei possessori delle carte di cui all’art. 5.

2. Con atto della competente Direzione generale del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono stabiliti i modelli per la presentazione delle domande di cui al comma 1 e le necessarie indicazioni operative, anche in relazione alla verifica delle condizioni di cui al medesimo comma 1.

Art. 11

Modalità e condizioni di accreditamento delle imprese autorizzate alla vendita di carburanti che aderiscono a piani di contenimento dei costi del prezzo alla pompa

1. I piani di contenimento dei costi del prezzo alla pompa si attuano attraverso apposita scontistica praticata a favore dei possessori della carta.

2. Per le finalità di cui al primo comma, con apposita convenzione, sottoscritta dalla competente Direzione generale del Ministero delle imprese, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono disciplinate le condizioni e le modalità operative di accreditamento per le imprese autorizzate alla vendita di carburanti che, a seguito della pubblicazione del presente decreto, intendono aderire a piani di contenimento dei costi del prezzo alla pompa di cui al comma 1.

Art. 12

Promozione della misura

1. Il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, promuove una campagna di comunicazione, anche con l’ausilio dei comuni, sui principali mezzi di informazione, per diffondere la conoscenza del contributo previsto nel presente decreto, al fine di raggiungere il maggior numero di beneficiari possibile sull’intero territorio nazionale.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite massimo di 900.000 euro per l’anno 2024, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo istituito dall’art. 1, comma 450 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come rifinanziato dall’art. 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Avvertenza:

L’allegato n. 2 al decreto non è pubblicato, in quanto reso disponibile sulla pagina dedicata della sezione Trasparenza – Normativa del sito del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Allegato 1

BENI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITÀ

Carni suine, bovine, avicole, ovine, caprine, cunicole.

Pescato fresco.

Tonno e carne in scatola.

Latte e suoi derivati.

Uova.

Oli d’oliva e di semi.

Prodotti della panetteria (sia ordinaria che fine), della pasticceria e della biscotteria.

Pizza e prodotti da forno surgelati.

Paste alimentari.

Riso, orzo, farro, avena, malto, mais e qualunque altro cereale.

Farine di cereali.

Ortaggi freschi, lavorati, e surgelati.

Pomodori pelati e conserve di pomodori.

Legumi.

Semi e frutti oleosi.

Frutta di qualunque tipologia.

Alimenti per bambini e per la prima infanzia (incluso latte di formula).

Lieviti naturali.

Miele naturale.

Zuccheri.

Cacao in polvere.

Cioccolato.

Acque minerali.

Aceto di vino.

Caffè, tè, camomilla.

Prodotti DOP e IGP.