Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, sezione n. 4, sentenza n. 3331 depositata il 28 dicembre 2023

Nei trasferimenti di immobili ad uso abitativo in sede di espropriazione forzata o a seguito di pubblico incanto, è facoltà dell’acquirente avvalersi del valore catastale dell’immobile, anziché del “prezzo valore” di aggiudicazione ai fini della determinazione della base imponibile delle imposte dovute

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- G proponeva ricorso davanti alla CTP di Catanzaro avverso la cartella di pagamento sopra indicata emessa per il recupero delle somme iscritte a ruolo per mancato adempimento al pagamento dell’avviso di liquidazione per l’agevolazione prima casa n. 2008/1258, emesso dall’Agenzia delle Entrate di Catanzaro ex art. 14, comma 1, lett. b) D.P.R. n. 602 del 1973 a seguito dell’accertata mancanza dei requisiti necessari per poter usufruire della suddetta agevolazione. La ricorrente, che aveva acquistato una casa all’asta nel 2008 ed aveva usufruito dell’agevolazione per la “prima casa“, lamentava:

  • la mancata notifica dell’avviso di liquidazione e della successiva cartella di pagamento;
  • la decadenza della pretesa tributaria per mancato esercizio della stessa nel quinquennio, essendo la registrazione avvenuta nel 2008;
  • la violazione ex art. 7 l. 212/00 per difetto di motivazione e determinazione degli interessi;
  • l’erroneo calcolo della base imponibile sulla base del prezzo di incanto anziché sul prezzo di mercato, in violazione del disposto della sentenza della Corte Costituzionale n. 6 del 2014.

L’Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio controdeducendo sulle eccezioni di parte e chiedendo il rigetto del ricorso.

2.- Con la sentenza n. 1835/2018 depositata il 18.07.2018, la Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro – sezione 4, rigettava il ricorso, così motivando: “Il ricorso è infondato e va per l’effetto rigettato, dal momento che, a differenza di quanto diversamente osservato dal ricorrente, E , costituendosi in giudizio, ha dimostrato di aver effettivamente notificato in favore di controparte la cartella esattoriale impugnata, mentre appare infondata ogni altra questione riguardante il titolo,

atteso che la cartella contiene tutti i necessari elementi identificativi del tributo, compresi i criteri di calcolo degli interessi…Infondata anche la dedotta nullità del merito, atteso che la parte ha volontariamente optato per l’indicazione della somma a registro in termini a sé meno favorevoli, mentre la sentenza della Corte Costituzionale appare comunque successiva e non si applica, in ogni caso, ai rapporti esauriti, quale quello in oggetto non essendo stata impugnata la cartella nei termini di legge ed essendo comunque divenuta definitiva“.

3.- Avverso la predetta sentenza in data 13.3.2019 depositava appello la contribuente reiterando i motivi di ricorso e lamentando l’infondatezza e illegittimità dell’accertamento. In particolare, eccepiva:

  • Nullità della sentenza per mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, carenza di motivazione;
  • Mancata notifica dell’avviso di liquidazione;
  • Difetto della notifica della cartella impugnata essendovi certificazione dell’addetto dell’ufficio postale che la raccomandata non era stata rinvenuta al momento del ritiro da parte dell’utente;
  • Erronea applicazione degli effetti della sentenza della Corte Costituzionale, non vertendosi nell’ipotesi dei “rapporti esauriti”.

Chiedeva, pertanto, la riforma della sentenza appellata e l’annullamento dell’atto impositivo, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.

Si costituiva con proprie controdeduzioni l’Agenzia delle Entrate appellata, ribadendo la correttezza della sentenza di primo grado e chiedendo il rigetto dell’appello.

4.- All’udienza del 14.7.2022, sentito il relatore e le parti, la Corte tratteneva la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Non risulta fondato il motivo di appello relativo alla mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, in ipotesi ravvisabile nel fatto che nel corpo della sentenza si faccia riferimento ad E ed all’avviso di liquidazione, poiché è evidente che trattasi di un errore materiale, un refuso, nell’indicazione dell’Ente e che, al di là di detta erronea indicazione, le vicende sono state riportate correttamente e la sentenza fa riferimento alla notifica dell’atto prodromico.

Al di là del nomen iuris adoperato dal giudice per indicare l’Ente e l’avviso di liquazione, dalla lettura attenta alla sentenza si comprende l’errore materiale. Anzitutto, il Giudice riporta correttamente i fatti e le eccezioni delle parti in causa, indicando dettagliatamente l’eccezione di omessa notifica dell’atto prodromico da parte della ricorrente e, a pagina 2 della sentenza, così descrivendo la deduzione dell’Ufficio: “L’Ufficio, costituendosi in giudizio, deduceva la totale infondatezza del ricorso, rilevando che l’avviso preliminare era stato in realtà correttamente notificato a controparte, deduceva la propria carenza di legittimazione passiva quanto alle eccezioni concernenti la formazione del titolo e i suoi presupposti – per la quale era invece competente l’ente deputato alla riscossione, dunque E , mai costituitasi in giudizio -…“.

Ebbene, alla luce di quanto sopra riportato, appare lampante, come già detto, che il termine “E ” sia da attribuire appunto ad un refuso e che l’espressione vada riferita all’Ufficio – Agenzia delle Entrate, unica parte processuale costituita.

Risultano, viceversa, fondati i motivi afferenti al difetto di notificazione della cartella e all’applicabilità degli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 6 del 2014.

Come è noto, la Corte costituzionale, con la sentenza 6/2014, ha esteso l’applicazione del criterio di determinazione della base imponibile del “prezzo valore”, ricorrendone le condizioni, anche ai trasferimenti di immobili a uso abitativo e relative pertinenze avvenuti in sede di espropriazione forzata o a seguito di pubblico incanto.

La Corte ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 1, comma 497, nella parte in cui non prevede la facoltà, per gli acquisti di immobili a uso abitativo e relative pertinenze in sede di espropriazione forzata o a seguito di pubblico incanto (da parte di soggetti che non agiscano nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali), di richiedere che la base imponibile, ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, sia costituita dal valore catastale dell’immobile.

L’orientamento è stato recepito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 2/2014, allegata dalla Ricorrente, superando la posizione assunta con la risoluzione n. 102/2007.

Con tale documento di prassi, l’Agenzia chiarisce ulteriormente che la pronuncia della Consulta esplica effetti anche in riferimento ai trasferimenti derivanti da pubblico incanto effettuati prima del deposito della sentenza medesima, a condizione che si tratti di rapporti non “esauriti”.

Nella risoluzione n. 2/E del 3 gennaio 2005, l’Agenzia afferma infatti che si possono invocare gli effetti di una sentenza della Corte Costituzionale, che dichiara illegittima una norma, anche con riferimento ai rapporti sorti anteriormente al deposito della medesima, a condizione che si tratti di rapporti non ancora “esauriti”. Si considerano esauriti, precisa l’Agenzia, i rapporti rispetto ai quali sia decorso il termine di prescrizione o di decadenza stabilito dalla legge per l’esercizio dei diritti a essi relativi, ad esempio nei casi in cui sia decorso il termine previsto per presentare l’istanza di rimborso delle maggiori imposte versate.

Nel caso di specie non si trattava sicuramente di un rapporto esaurito, in quanto l’intimazione di pagamento è stata notificata all’appellante il 25.2.2014 ed il ricorso è stato presentato il 22.4.2014, mentre la sentenza della Corte Costituzionale è del 15.1.2014: sicché era ancora pendente il termine di tre anni per la richiesta del rimborso della maggiore imposta di registro versata e, quindi, non si era in presenza di un rapporto esaurito.

L’Agenzia, tuttavia, precisa ancora che, essendo quello del “prezzo valore” un regime opzionale, è necessaria la specifica richiesta della parte acquirente, richiesta pure avanzata dalla ricorrente in sede di aggiudicazione.

Fondata è anche l’eccezione sulla omessa notifica dell’avviso di liquidazione.

Invero, in data 31.10.2011 il plico contenente la raccomandata A.G. n. spedita dall’Agenzia delle Entrate il 28.10.2011 (n. cron. ) veniva immesso nella cassetta postale dando atto della assenza temporanea della destinataria e con l’avviso che il plico sarebbe stato depositato nell’ufficio postale a partire dal 2.11.2011, dando atto della giacenza della raccomandata. Tuttavia, allorché la ricorrente si recava presso l’Ufficio Postale di L in data 11.11.2011, non poteva ritirare la raccomandata per causa ad Ella non imputabile: la stessa ha, infatti, allegato in atti la dichiarazione sottoscritta dall’addetto alla consegna in servizio presso l’Ufficio Postale attestante che la raccomandata in questione non era stata rinvenuta.

Ciò comporta, come noto, che la notifica dell’atto prodromico non può dirsi perfezionata e che lo scopo conoscitivo non può ritenersi raggiunto neanche in via indiretta.

È, infatti, pacifico, in esito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 258 del 2012, che nei casi di “irreperibilità relativa” del destinatario, vada applicato l’art. 140 c.p.c. in virtù del combinato disposto degli artt. 26, ultimo comma, e 60, comma 1, D.P.R. n. 600 del 1973 sicché è necessario, ai fini del perfezionamento della notifica, che siano stati effettuati tutti gli adempimenti ivi previsti, incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione (Cass. sent. n. 3732/2019).

Pertanto, nel caso di specie non risulta corretta la valutazione effettuata dalla Commissione Tributaria Provinciale che ha ritenuto la ritualità della notificazione sulla base del solo invio della raccomandata informativa, pur nel difetto della prova dell’avvenuta ricezione di quest’ultima da parte della contribuente.

Peraltro, nel caso di specie, vi è prova che la raccomandata non è stata ricevuta dalla contribuente in quanto vi è attestazione proveniente dall’Ufficio Postale.

L’omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che si riverbera a cascata sugli atti consequenziali, benché correttamente notificati, comportandone la nullità (SS.UU. n. 16142/2007).

Sussistono giuste ragioni per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

In riforma della sentenza appellata accoglie il ricorso introduttivo della contribuente. Spese compensate.