La Corte di Cassazione, sezione I, con l’ordinanza n.17415 depositata il 25 giugno 2024, intervenendo in tema di responsabilità della banca nell’ipotesi in cui l’ordinante inserisca un IBAN errato, ha statuito il seguente principio di diritto “… In tema di responsabilità di una banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, allorquando il beneficiario, nominativamente indicato, di un pagamento da eseguirsi tramite bonifico sia sprovvisto di conto di accredito presso la banca intermediaria, sicché nemmeno è utilizzabile la specifica disciplina ex art. 24 del d.lgs. n. 11 del 2010, si applicano le regole di diritto comune, per cui grava sull’intermediaria stessa, responsabile, secondo la teoria del “contatto sociale qualificato”, nei confronti del beneficiario rimasto insoddisfatto a causa dell’indicazione, rivelatasi inesatta, del proprio IBAN, l’onere di dimostrare di aver compiuto l’operazione di pagamento, richiestagli dal solvens, adottando tutte le cautele necessarie al fine di scongiurare il rischio di un’erronea individuazione di detto beneficiario, o quanto meno, di essersi adoperata per consentirgli la individuazione del soggetto concretamente gratificato del pagamento destinato, invece, al primo, anche comunicandogli, ove necessario, i relativi dati anagrafici o societari …”
Per i giudici di legittimità, che condividono la posizione della dottrina, la norma in questione “… contempla diverse situazioni che, in deroga al dovere dell’intermediario di eseguire l’operazione richiesta non appena abbia ricevuto l’ordine di pagamento, giustificano il suo rifiuto a procedere: tra esse, ai fini che qui interessano, rientra quella in cui è stato individuato un errore materiale del cliente, come, ad esempio, l’indicazione di un IBAN erroneo o inesistente. In entrambi i casi, l’intermediario deve comunicare all’utente l’errore riscontrato che ha dato luogo al rifiuto di esecuzione, nonché la procedura per correggere l’errore con la massima sollecitudine e, in ogni caso, non oltre i termini previsti dall’art. 20 del decreto stesso (art. 16, comma 3, d.lgs. n. 11/2010) e cioè entro la fine della giornata operativa successiva. Il disposto dell’art. 16, pertanto, contempla quelle circostanze eccezionali in cui, a causa di interessi ritenuti dal legislatore maggiormente meritevoli di tutela o per ragioni di economicità, l’intermediario ha la possibilità di interrompere il procedimento di pagamento, dandone, se possibile, tempestiva comunicazione all’utente.
(…) Da quanto fin qui riportato si può ricavare, allora, che, ove l’intermediario, pur consapevole dell’incongruenza delle informazioni relative al pagamento, abbia dato seguito all’operazione di pagamento in favore di un beneficiario erroneo, potrà essere ritenuto responsabile nei confronti dell’utente del servizio; responsabilità che ha natura indubbiamente contrattuale se il conto corrente corrispondente all’IBAN errato è radicato presso lo stesso intermediario che detiene anche il conto del legittimo beneficiario. In questo caso, infatti, tra il prestatore del servizio ed il beneficiario che avrebbe dovuto ricevere il pagamento è in essere un rapporto contrattuale e, di conseguenza, sull’intermediario grava l’obbligo di conformare la propria condotta ai principi di buona fede e diligenza nell’esecuzione del contratto. Ciò significa che egli deve agire, nello svolgimento del mandato conferitogli, salvaguardando gli interessi dell’altra parte contrattuale, tra i quali rientra l’esecuzione corretta dell’operazione. Di conseguenza, nel caso in cui egli, consapevole dell’errore esistente nelle coordinate bancarie, abbia eseguito l’operazione secondo l’IBAN errato, può essere ritenuto responsabile ai sensi del combinato disposto degli artt. 1856, 1710 e 1172 cod. civ.
(…) Diversamente, nel caso in cui (come nella concreta fattispecie oggi all’esame del Collegio) il conto corrente di accredito sia detenuto presso un prestatore di servizi con il quale il legittimo beneficiario del pagamento non ha alcun rapporto contrattuale, la responsabilità in cui l’intermediario incorre può essere considerata contrattuale giusta la teoria del cosiddetto “contatto sociale qualificato”, in ragione della quale sulla banca grava un obbligo professionale di protezione nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine dell’operazione. Alternativamente, il legittimo beneficiario che non ha ricevuto il pagamento può agire nei confronti dell’intermediario invocandone la sua responsabilità extracontrattuale ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., con tutto ciò che ne consegue in termini di onere della prova e risarcibilità del danno patito. …”
Gli Ermellini hanno chiarito che “… nel caso in cui venga accertata una difformità successivamente all’esecuzione dell’ordine di pagamento, gli stessi intermediari sono tenuti a fornire i dati anagrafici o societari dell’accipiens per permettere al reale creditore di esercitare un’azione di ripetizione delle somme indebitamente percepite dal primo non potendosi invocare la tutela della privacy al fine di giustificare il rifiuto di comunicare al pagatore i dati anagrafici o societari del proprio correntista. Questa Corte, del resto, ha già sancito che «l’interesse alla riservatezza dei dati personali deve cedere a fronte della tutela di altri interessi giuridicamente rilevanti, e dall’ordinamento configurati come prevalenti nel necessario bilanciamento operato, fra i quali l’interesse, ove autentico e non surrettizio, all’esercizio del diritto di difesa in giudizio» (cfr. Cass. n. 39531 del 2021, pag. 8-9 della motivazione). …”