La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 14980 depositata il 28 maggio 2024, intervenendo in tema di sanzioni tributarie ed incertezza della norma, ha ribadito il principio secondo cui “… in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, sussiste incertezza normativa oggettiva, causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria ai sensi dell’art. 10 della l. n. 212 del 2000 e dell’art. 8 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando è ravvisabile una condizione di inevitabile incertezza su contenuto, oggetto e destinatari della norma tributaria, riferita, non già ad un generico contribuente, né a quei contribuenti che, per loro perizia professionale, siano capaci di interpretazione normativa qualificata e neppure all’Ufficio finanziario, ma al giudice, unico soggetto dell’ordinamento a cui è attribuito il potere- dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione» (cfr. Cass. n. 3108 del 01/02/2019; Cass. n. 23845 del 23/11/2016); …”
La vicenda ha riguardato una società immobiliare a cui veniva notificato un avviso di accertamento IMU. Avverso tale atto impositivo la società contribuente proponeva ricorso innanzia alla Commissione Tributaria Provinciale (attualmente Corte di Giustizia Tributaria di primi grado). I giudici di prime cure respingevano le doglianze della contribuente. La società avverso la sentenza di primo grado propose appello. I giudici di secondo grado respinsero l’appello. La contribuente, avverso la decisione di secondo grado, proponeva ricorso in cassazione fondato su tre motivi.
Sulla doglianza riguardante la violazione «dell’art. 6 D. Lgs. 472/1997, la quale stabilisce la non applicazione della sanzione nei casi di incertezza normativa oggettiva, la Suprema Corte la respinge.
Infatti per i giudici di legittimità “… il fenomeno dell’incertezza normativa oggettiva può essere desunto dal giudice attraverso la rilevazione di una serie di «fatti indice», quali ad esempio:
1) la difficoltà d’individuazione delle disposizioni normative;
2) la difficolta di confezione della formula dichiarativa della norma giuridica;
3) la difficolta di determinazione del significato della formula dichiarativa individuata;
4) la mancanza di informazioni amministrative o la loro contraddittorietà;
5) la mancanza di una prassi amministrativa o l’adozione di prassi amministrative contrastanti;
6) la mancanza di precedenti giurisprudenziali;
7) la formazione di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, specie se sia stata sollevata questione di legittimità costituzionale;
8) contrasto tra prassi amministrativa e orientamento giurisprudenziale;
9) il contrasto tra opinioni dottrinali;
10) l’adozione di norme di interpretazione autentica o meramente esplicative di norma implicita preesistente (così n. 15452 del 13/06/2018; Cass. 17 maggio 2017 n. 12301; si veda anche Cass. n. 10313 del 12/04/2019); …”
Sul punto si ricorda che il giudice non può “decida d’ufficio l’applicabilità dell’esimente, e, di conseguenza, che sia ammissibile una censura avente a oggetto la mancata pronuncia d’ufficio sul punto”, per cui grava sul contribuente l’onere non solo di proporre istanza di annullamento, ma anche di dimostrare quale sia stata l’incertezza oggettiva che ha determinato la violazione. (Cass. sentenza n. 11424 del 2022)
Infine il Supremo consesso ha chiarito che sulla base dell’articolo 5 del decreto legislativo 472/1997 viene trova applicazione alla materia fiscale il principio sancito dall’articolo 3 della legge 689/1981. Il suddetto principio prevede che non è sufficiente la mera volontarietà del comportamento sanzionato, essendo richiesta anche la consapevolezza del contribuente, a cui deve potersi rimproverare di aver tenuto un comportamento, se non necessariamente doloso, quantomeno negligente. (Cass. ordinanza n. 21497 del 2021)