INPS – Messaggio n. 2382 del 26 giugno 2024
Contributo aggiuntivo di malattia, pari allo 0,77%, di cui al D.M. 1 febbraio 1957, in relazione al personale adibito a un’attività compresa tra quelle proprie dei pubblici esercizi – Lavoratori intermittenti – Istituzione del nuovo codice tipo lavoratore “IA”
Al fine di consentire ai datori di lavoro aventi alle dipendenze personale adibito a un’attività compresa tra quelle proprie dei pubblici esercizi e in relazione alla quale è dovuto il versamento del contributo aggiuntivo di malattia, pari allo 0,77%, della retribuzione imponibile (cfr. la circolare n. 71 del 21 marzo 1985), si è ritenuto necessario introdurre una specifica codifica con riferimento ai dipendenti assunti con contratto di lavoro intermittente.
Al riguardo si rammenta che, con la circolare n. 41 del 13 marzo 2006, con riferimento alle prestazioni di malattia dei lavoratori intermittenti è stato precisato che per i suddetti lavoratori è dovuto il contributo di malattia, e che lo stesso debba essere determinato nella misura prevista per gli altri lavoratori occupati.
Tanto premesso, in riferimento ai lavoratori intermittenti identificati con il codice tipo contribuzione “G0” e “H0” alle dipendenze dei datori di lavoro sopra individuati, con il presente messaggio si comunica che è stato istituito il nuovo codice tipo lavoratore “IA”, avente il significato “Lavoratore intermittente addetto ai pubblici esercizi per i quali è dovuto il contributo aggiuntivo di Malattia dello 0,77%”, da esporre all’interno della sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens.