INPS – Messaggio n. 2383 del 26 giugno 2024
Convenzione quadro tra l’INPS e le istituzioni scolastiche per l’attivazione di percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO)
Premessa
L’articolo 1 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, stabilisce che i percorsi di alternanza scuola-lavoro costituiscono una modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei, sia nel sistema d’istruzione e formazione professionale, per assicurare ai giovani l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. Tali percorsi sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni che possono essere stipulate anche con enti pubblici disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro.
Al riguardo, l’Istituto, con la determinazione del Commissario straordinario n. 50 del 2 aprile 2009, ha adottato la “Convenzione quadro per la realizzazione di tirocini formativi e di orientamento”. Le relative istruzioni operative rivolte alle Strutture territoriali dell’Istituto sono state fornite, da ultimo, con i messaggi n. 3340 del 27 febbraio 2012, n. 13099 del 6 agosto 2012, n. 3082 del 20 febbraio 2013 e n. 3974 del 26 ottobre 2018.
Successivamente, la legge 13 luglio 2015, n. 107, ha reso i percorsi di alternanza scuola-lavoro una componente essenziale dell’istruzione, inserendoli nei piani triennali dell’offerta formativa di ogni istituto scolastico.
La legge 30 dicembre 2018, n. 145 (di seguito, legge di Bilancio 2019), ha denominato i percorsi di alternanza scuola-lavoro “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” (detti anche PCTO) e, a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019, sono stati attuati nell’arco del triennio finale dei percorsi di studio, per una durata complessiva rideterminata in ragione dell’ordine di studi (licei, istituti tecnici e istituti professionali), ossia:
210 ore nel triennio terminale per gli istituti professionali, 150 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno per gli istituti tecnici, 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.
Con il decreto n. 774 del 4 settembre 2019, emanato dal Ministro dell’Università e della ricerca ai sensi dell’articolo 1, comma 785, della citata legge di Bilancio 2019, sono state definite le Linee guida dei PCTO, allegate al presente messaggio (Allegato n. 1), rivolte ai soggetti coinvolti nei percorsi, incluse le strutture che ospitano gli studenti.
In linea con quanto stabilito dalle citate disposizioni, l’Istituto ritiene utile proseguire la collaborazione con le istituzioni scolastiche promotrici dei PCTO, al fine di implementare gli apprendimenti curriculari degli studenti con esperienze pratiche, favorendo lo sviluppo di competenze trasversali e professionali all’interno di un contesto operativo, dinamico e innovativo, sulla base di un percorso co-progettato e personalizzato.
A tale fine, con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 28 del 5 giugno 2024, allegata al presente messaggio (Allegato n. 2), è stato adottato un nuovo schema di Convenzione quadro aggiornato alla luce delle novità normative in materia di percorsi alternanza scuola-lavoro, di privacy e di sicurezza sui luoghi di lavoro.
Il presente messaggio illustra il nuovo schema convenzionale, e fornisce le indicazioni per l’attivazione della Convenzione quadro e la stipula delle singole convenzioni da parte delle Strutture territoriali dell’Istituto a ciò deputate. Le istruzioni fornite con i citati messaggi, riferite al precedente schema convenzionale, sono quindi da ritenersi superate.
- La nuova Convenzione quadro e i rapporti tra l’INPS, le istituzioni scolastiche e gli studenti
La Convenzione definisce condizioni e modalità attraverso le quali si esplica la collaborazione tra l’istituzione scolastica, promotrice dei PCTO, e la Struttura territoriale INPS disposta ad accogliere studenti per lo svolgimento del PCTO.
L’accordo attuativo – che è parte integrante della Convenzione – è funzionale all’attivazione del PCTO per il/la singolo/a studente/ssa e, pertanto, definisce i dettagli del percorso individuale, quali: la Struttura territoriale INPS ospitante, i nominativi dei tutor designati dall’Istituto e dall’istituzione scolastica, la durata del percorso formativo e i relativi orari, gli obiettivi formativi in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale dell’indirizzo di studi, gli obblighi assicurativi e quelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e gli altri impegni delle Parti, gli estremi delle polizze assicurative, la dichiarazione dello/della studente/ssa.
Ai fini dei PCTO, la collaborazione dell’INPS è a titolo gratuito. I PCTO, inoltre, hanno natura formativa e non danno luogo ad alcuna tipologia di rapporto di lavoro con l’INPS, né è prevista alcuna indennità o compenso a carico dell’Istituto.
L’attività di formazione e orientamento del PCTO è congiuntamente progettata e verificata dal docente tutor (interno) dell’istituzione scolastica e dal tutor (esterno) della Struttura territoriale INPS ospitante. Tra i compiti e le funzioni dei tutor rientra: la predisposizione del percorso formativo personalizzato, il raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo, il controllo della frequenza e dell’attuazione del percorso formativo personalizzato previsto dall’accordo attuativo. A tale ultimo fine, l’INPS si impegna a rilasciare allo/la studente/ssa apposito badge di rilevazione della presenza nella Struttura territoriale INPS.
La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite rimane comunque in capo all’istituzione scolastica.
- Copertura assicurativa del tirocinante e disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro
In materia di rischi infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro, l’istituzione scolastica assicura gli studenti coinvolti nei PCTO presso l’INAIL e presso compagnie assicurative per la responsabilità civile verso terzi.
In caso di infortuni occorsi allo/la studente/ssa durante lo svolgimento del tirocinio, la Struttura territoriale INPS ospitante è tenuta a darne tempestiva comunicazione all’istituzione scolastica per la conseguente attivazione delle coperture assicurative.
L’INPS si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro assicurando agli studenti interessati, tramite il tutor designato, l’informazione/formazione circa i rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne.
Ai fini e agli effetti delle disposizioni del decreto legislativo n. 81/2008, gli studenti coinvolti nei percorsi formativi di cui trattasi sono equiparati alla definizione di “lavoratore” di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del citato decreto.
Gli studenti sono tenuti, inoltre, a uniformarsi al Codice di comportamento dei dipendenti dell’INPS, ai regolamenti disciplinari e alle misure di sicurezza in materia di protezione dei dati, nonché alle istruzioni che verranno loro fornite dal preposto personale dell’Istituto ai fini del rispetto di tali disposizioni.
Qualora si verifichino episodi di particolare gravità, la Struttura territoriale ospitante e l’istituzione scolastica, potranno procedere in qualsiasi momento alla sospensione o all’interruzione del PCTO.
- Trattamento dei dati personali
In materia di trattamento dei dati personali, le Parti, per quanto di rispettiva competenza, quali Titolari del trattamento dei dati personali, si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito Regolamento UE) e nel Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni (di seguito Codice), con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.
Gli studenti coinvolti nei PCTO sono tenuti a mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, alle informazioni o alle conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell’attività formativa nel contesto lavorativo, e si impegnano a uniformarsi scrupolosamente alle istruzioni che verranno fornite sulle misure di sicurezza in materia di protezione dei dati personali.
In ogni caso di trattamento, le Parti si impegnano affinché i dati personali non vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti al di fuori dei casi di previsione di legge. In conformità a quanto sopra, l’accesso alle informazioni sarà consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali Responsabili del trattamento (artt. 28 e 4, n. 8, del Regolamento UE) o “Persone autorizzate” al trattamento dei dati (artt. 29 e 4, n. 10 del Regolamento UE e art. 2-quaterdecies del Codice). Al riguardo si rinvia al modello organizzativo privacy e alle relative istruzioni illustrate con la circolare n. 97 del 5 dicembre 2023.
Tanto rappresentato, è opportuna una puntuale pianificazione delle attività di affiancamento operativo ai tirocinanti, in modo tale che il loro accesso agli archivi, elettronici e cartacei, nonché alle varie procedure informatiche in uso presso l’Istituto sia consentito esclusivamente laddove indispensabile, inibendo ogni possibile forma di individuazione e selezione dei dati da trattare.
In ogni caso, l’accesso agli archivi, qualora indispensabile, deve essere effettuato esclusivamente sotto la diretta e continua supervisione del funzionario incaricato dell’affiancamento, al pari dell’utilizzo delle procedure informatiche, che deve avvenire all’interno della sessione di lavoro aperta dal medesimo funzionario con le proprie credenziali di accesso.
- Attivazione della Convenzione quadro
La Convenzione quadro sarà resa disponibile dal 9 luglio 2024, tramite il “Sistema gestionale delle convenzioni”, accessibile dalla rete intranet al seguente percorso: “Servizi” > “Gestione e assistenza sui servizi Internet” > “Sistema gestionale delle convenzioni”.
I Direttori regionali e di coordinamento metropolitano sono delegati alla sottoscrizione delle convenzioni con le istituzioni scolastiche promotrici dei PCTO aventi sede legale nel territorio di competenza, previa verifica degli atti presupposti. La sottoscrizione avviene, come di consueto, tramite il “Sistema gestionale delle convenzioni”.
L’accordo attuativo del PCTO è sottoscritto, per conto dell’Istituto, dal Responsabile della Struttura territoriale INPS che ospita lo/la studente/ssa, utilizzando il modello allegato al presente messaggio (Allegato n. 3).
Le convenzioni e gli accordi attuativi devono essere comunque conformi allo schema adottato con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 28/2024.
Con successivo messaggio si renderanno note le modalità di acquisizione, nel “Sistema gestionale delle convenzioni”, delle informazioni inerenti ai singoli accordi attuativi sottoscritti.
La Convenzione quadro ha una durata di tre anni dalla data di sottoscrizione, e può essere rinnovata per una sola volta e per la stessa durata su conforme volontà delle parti da manifestarsi tramite scambio PEC, sei mesi prima della scadenza. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà di ciascuna delle Parti di risolvere la Convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e/o concernenti gli accordi attuativi.
Alla scadenza delle convenzioni già sottoscritte secondo lo schema quadro di cui alla determinazione commissariale n. 50/2009, troverà applicazione lo schema di Convenzione quadro in argomento.
- Comunicazione istituzionale
Le Direzioni regionali e di coordinamento metropolitano avranno cura di porre in essere ogni utile iniziativa volta a favorire la conoscenza sul territorio della nuova Convenzione quadro sui percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO).
Allegato 1
(testo dell’allegato)
Allegato 2
(INPS – Delibera 05 giugno 2024, n. 28)