CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, sentenza n. 16878 depositata il 19 giugno 2024

Lavoro – Fondo pensione – Dipendenti in servizio aventi grado gerarchico e anzianità corrispondenti – Liquidazione coatta amministrativa – Perequazione sul trattamento pensionistico di propria pertinenza – Pagamento delle differenze maturate – Trattamento pensionistico complementare – Accoglimento

Svolgimento del processo

Con sentenza del 26.01.2016 n. 27, la Corte d’appello di Catania accoglieva, in sede di secondo rinvio, il gravame di S.D., B.M. N. n.q. di erede di B.P., P.C., P.L., P.F.G., P.G. n.q. di eredi di P.O., A.F., A.M.P., A.L., A.F. n.q. di eredi di A.S., D.P.F. n.q. di erede di D.P.S. , M.N. n.q. di erede di M.C., M.F.A., C.C. e M.M.R. n.q. di eredi di M.G., B.V., F.A., F.C., n.q. di eredi di F.M., C.C., S.S., S.A. n.q. di eredi di S.S., S.A., R.A., R.A. n.q. di eredi di R.E., – dichiarando contestualmente il difetto di legittimazione attiva di F.S., C.D. e C.C. – avverso la sentenza del Pretore di Catania del 28 giugno 1996 (originariamente proposto nei confronti di Sicilcassa, del Fondo Pensioni della Cassa Centrale di Risparmio Vittorio Emanuele per le Province Siciliane – di seguito Fondo pensioni – e dell’Inps) che aveva dichiarato l’improseguibilità della domanda di tali ex dipendenti e loro successori – iscritti, dopo la soppressione del Fondo aziendale esonerativo, ad una gestione presso l’Inps (cui competeva, a decorrere dall’1.1.91, la riscossione dei contributi e l’erogazione delle prestazioni), a causa del procedimento di liquidazione coatta amministrativa di Sicilcassa.

I ricorrenti affermavano di aver diritto all’incremento della pensione d’anzianità, secondo l’art. 24 dello Statuto del Fondo pensioni, ossia in connessione alla variazione delle retribuzioni dovute ai dipendenti in servizio aventi grado gerarchico e anzianità corrispondenti a quello che ciascun iscritto aveva al momento della liquidazione della pensione, sicché invocavano il pagamento delle differenze maturate a far data dall’1.1.1989, con interessi e rivalutazione.

Il tribunale – in sede di appello – confermava l’improseguibilità del processo, limitatamente alla Sicilcassa, stante il divieto di azioni di condanna, posto dall’art. 83 del d.lgs. n. 385/93 contro soggetti collocati in liquidazione coatta amministrativa, nonché l’impossibilità di qualificare come azione di mero accertamento quella proposta dagli appellanti; il medesimo tribunale escludeva la legittimazione passiva del Banco di Sicilia, cessionario delle passività della Sicilcassa fin dal settembre 1997, ma non anche del Fondo pensioni (già esonerativo), per i debiti previdenziali. Infine, rigettava nel merito la domanda nei confronti del Fondo pensioni, per soppressione del sistema di rivalutazione delle pensioni, ad opera dell’art. 11 del d.lgs. n. 503/92, mentre rilevava che nessuna domanda era stata proposta nei confronti dell’Inps.

La Cassazione confermava l’improseguibilità del giudizio nei confronti di Sicilcassa e il difetto di legittimazione del Banco di Sicilia, mentre annullava la statuizione che aveva erroneamente negato che la domanda fosse stata rivolta anche nei confronti dell’Inps, ed accoglieva l’ulteriore motivo di censura dei pensionati che riteneva che fosse tutt’ora vigente il sistema di rivalutazione delle pensioni legate alla dinamica salariale, richiamandosi ai principi delle sezioni unite n. 9023 del 2001.

Il giudice del rinvio (Corte di appello di Messina), rigettava la domanda dei pensionati, facendo applicazione della norma d’interpretazione autentica, introdotta con la legge n. 243/04, art. 1 comma 55  (secondo il quale, “al fine di estinguere il contenzioso giudiziario relativo ai trattamenti corrisposti a talune categorie di pensionati già iscritti a regimi previdenziali sostitutivi, attraverso il pieno riconoscimento di un equo e omogeneo trattamento a tutti i pensionati iscritti ai vigenti regimi integrativi, l’articolo 3, comma 1, lettera p), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e l’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, devono intendersi nel senso che la perequazione automatica delle pensioni prevista dall’articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si applica al complessivo trattamento percepito dai pensionati di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357. All’assicurazione generale obbligatoria fa esclusivamente carico la perequazione sul trattamento pensionistico di propria pertinenza”).

La pronuncia veniva a sua volta cassata dalla S.C., perché anche se la norma d’interpretazione autentica sopravvenuta era entrata in vigore prima della pubblicazione della sentenza rescindente, tuttavia dopo la sua deliberazione, per cui era irrilevante che il Collegio avesse omesso di valutarla, si doveva, comunque, dare esecuzione al principio di diritto espresso dal giudice di legittimità.

Pertanto, la causa veniva riassunta davanti alla Corte di appello di Catania, ed in tale giudizio gli originari ricorrenti chiedevano dichiararsi il diritto alla variazione della pensione secondo il criterio dettato dall’art. 24 dello Statuto del fondo pensioni, limitatamente al periodo compreso tra l’1.1.1994 e il 27.6.1996, con conseguente condanna del Fondo pensioni e dell’Inps al pagamento delle relative somme, nella misura pro quota prevista dalla legge.

La Corte d’appello di Catania, per quanto ancora d’interesse, riteneva che la decisione della fattispecie in esame, fosse oramai vincolata sia sotto il profilo della corretta individuazione della domanda (volta a determinare l’incremento del trattamento pensionistico secondo l’art. 24 dello Statuto del Fondo pensioni) che sotto il profilo dei soggetti destinatari della stessa (l’Inps e il Fondo pensioni per il Personale della Cassa Centrale di Risparmio Vittorio Emanuele per le Province Siciliane, ciascuno per le rispettive quote di legge).

Inoltre, anche il quadro normativo di riferimento risultava oramai cristallizzato sulla base dei principi posti dalla sentenza delle sezioni unite n. 9023/01, in virtù della quale sussisteva il diritto dei ricorrenti – pensionati e loro aventi causa – all’incremento della pensione, limitatamente al periodo dall1.1.1994 al 26.7.1996, secondo il meccanismo perequativo previsto dall’art. 24 dello Statuto del Fondo pensioni, ossia in misura pari alle variazioni apportate alla retribuzione pensionabile del personale in attività di servizio, avente grado gerarchico e anzianità corrispondenti a quelli che ciascun iscritto aveva al momento della liquidazione della pensione.

Avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania, pronunciata in sede di secondo rinvio, l’Inps propone ricorso in cassazione sulla base di un unico motivo, mentre i pensionati e loro aventi causa, che sono stati indicati in epigrafe, resistono con controricorso.

Il PG ha concluso in udienza, nel senso dell’accoglimento del ricorso.

Sia l’Inps che S.D. hanno depositato memoria.

Il collegio riserva sentenza, nel termine di novanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio.

Motivi della decisione

Con il motivo di ricorso, l’Inps deduce la violazione degli artt. 3 e 4 del d.lgs. n. 357/90, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte d’appello aveva accertato il diritto dei pensionati ex dipendenti della Cassa Centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le province Siciliane alla perequazione del trattamento pensionistico, in applicazione della cd. “clausola oro” prevista dal fondo pensioni, ma poi aveva erroneamente condannato non solo il fondo pensioni, ma pure l’Inps (in proporzione alle quote previste dall’allegato unico del d.lgs. n. 357/90, ossia rispettivamente 10% e 90%) a corrispondere ai pensionati le differenze maturate sui ratei arretrati di pensione.

Va, in via preliminare, disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso, proposta dai controricorrenti, perché proposto tardivamente, rispetto alla data di pubblicazione della sentenza impugnata; infatti, la sentenza è stata pubblicata in data 26.1.16, mentre il ricorso, pur se spedito il 27.1.17, risulta consegnato per la notifica il 26.1.17, quindi, tempestivamente (cfr. relata in atti).

Il motivo è fondato.

Infatti, dalla lettura delle sentenze rescindenti di questa Corte nn. 21073/04 e 24066/11 non risulta essersi formato alcun giudicato interno sui soggetti destinatari della domanda dei ricorrenti e cioè, l’Inps e il Fondo Pensioni per il Personale della Cassa Centrale di Risparmio Vittorio Emanuele per le Province Siciliane e tantomeno sono state individuate le distinte quote che facevano carico a ciascuno di tali soggetti, per soddisfare la richiesta di rivalutazione del trattamento pensionistico, in ragione della “clausola oro”.

In particolare, in virtù di Cass. n. 21073 cit., la Corte, in accoglimento del quarto motivo di ricorso dei pensionati, ha accertato il diritto di costoro a fruire della predetta clausola oro, prevista dall’art. 24 dello Statuto del Fondo, ma senza individuare, come detto, i soggetti debitori e le loro rispettive quote.

Inoltre la medesima Corte di Cassazione, pur avendo accolto anche il terzo motivo di ricorso dei pensionati, nella parte in cui il Collegio d’appello aveva accertato che, a suo dire, i pensionati non avessero rivolto alcuna domanda contro l’Inps, tuttavia, dopo aver rilevato la contraddittorietà della motivazione aveva concluso nel senso che il tribunale (quale giudice d’appello) avrebbe dovuto provvedere in ordine alla pretesa rivolta dai medesimi pensionati contro l’Istituto previdenziale, restando tuttavia impregiudicato ogni apprezzamento sulla fondatezza o meno di tale domanda; manca, quindi, nella sentenza rescindente citata, ogni valutazione del merito della pretesa dei pensionati verso l’Inps.

Con la seconda ordinanza rescindente n. 24066/11, questa Corte, preso atto che la Corte di appello di Messina aveva applicato in sede di rinvio, quale ius superveniens, l’art. 1 comma 55 della legge n. 243/04, entrata in vigore dopo la deliberazione, ma prima della pubblicazione della sentenza rescindente (norma secondo la quale all’assicurazione generale obbligatoria fa esclusivamente carico la perequazione sul trattamento pensionistico di propria pertinenza), cassava la sentenza d’appello, in applicazione del principio di diritto secondo cui la sopravvenienza di una norma, incidente sul giudizio in corso ed entrata in vigore prima della pubblicazione della sentenza rescindente, ma dopo la sua deliberazione, non fa venir meno l’obbligo di dare puntuale applicazione al principio di diritto espresso dalla sentenza rescindente, a nulla rilevando che il collegio abbia omesso di valutarla o la abbia implicitamente disapplicata (Cass. 4176/01); pertanto, neppure in tal caso, veniva affrontata la questione relativa all’eventuale sussistenza dell’obbligo dell’Inps di pagare ai pensionati le differenze maturate sui ratei arretrati a titolo di perequazione, ex art. 24 dello Statuto del Fondo pensione.

Escluso il giudicato interno sulla legittimazione passiva dell’INPS, la relativa questione va, in questa sede, decisa con l’affermazione di insussistenza della legittimazione passiva dell’INPS in riferimento alla richiesta dei pensionati avente ad oggetto “il diritto all’incremento della pensione d’anzianità secondo l’art. 24 dello statuto del fondo pensioni”.

Come noto, infatti, l’art. 1, primo comma, del D.L.vo nr. 357 del 1990 ha disposto l’iscrizione dei dipendenti degli istituti di credito nella gestione speciale contestualmente istituita presso la assicurazione generale obbligatoria dell’INPS, con decorrenza dal gennaio 1991.

In particolare, l’art. 3 del D.L.vo 357/1990, relativo al regime pensionistico dei soggetti pensionati al 31.12.1990 (come nella specie) , ha previsto che la gestione speciale dell’ INPS assumesse a proprio carico una “quota” del trattamento pensionistico, assoggettata, esclusivamente, “alla disciplina per la perequazione automatica dell’assicurazione generale obbligatoria” ( v. art. 3 comma 3).

Il successivo art. 4 ha garantito, infine, la conservazione ai pensionati del trattamento complessivo di miglior favore risultante dalle disposizioni dei regimi soppressi; la differenza rispetto alla pensione o quota di pensione a carico della gestione speciale INPS è stata posta a carico:

– dei fondi o casse precedenti (regimi esonerativi) , che così si trasformavano in fondi integrativi dell’A. (articolo 5, comma due)

– ovvero direttamente dei datori di lavoro (regimi esclusivi).

Ne consegue, quanto alla fattispecie concreta, che l’INPS è responsabile della perequazione, nei termini di cui al comma 3 dell’art. 3 cit., esclusivamente in relazione alla propria quota di pertinenza di trattamento pensionistico obbligatorio, non certo per soddisfare le richieste di adeguamento pensionistico, in ragione della “clausola oro”; per queste, unico legittimato è il Fondo pensione, titolare del trattamento pensionistico complementare.

In accoglimento del ricorso, la sentenza va, pertanto, cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Catania, affinché, alla luce di quanto sopra esposto, riesamini il merito della controversia, in riferimento al profilo accolto.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione.