La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 16265 depositata l’ 11 giugno 2024, intervenendo in tema di TARI, ha ribadito il principio secondo cui “… ai sensi dell’art. 62, comma 3, d.lgs. n. 507/1993 (replicabile anche nella TARI ex 1 comma 641 legge 27 dicembre 2013 n. 147), la tassa sui rifiuti deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale;

(…) per locali si intendono, dunque, le strutture stabilmente infisse al suolo, chiuse da ogni lato verso l’esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie, mentre per aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, e soggette a tributo sono, ad esempio, anche le aree coperte o scoperte destinate a parcheggi frequentate da persone e, quindi, presuntivamente produttive di rifiuti (Cass. 17 settembre 2019 n. 23058; 11 aprile 2018 n. 8908; Cass. 26 luglio 2017 n. 18500; Cass. 15 luglio 2016 n. 17623; Cass. 13 marzo 2015 n. 5047; Cass. 1 luglio 2004 n. 12084); …”

La vicenda ha riguardato una società a cui il Comune notificava il sollecito di pagamento TARI anche per le aree destinate a parcheggio. La società contribuente impugnava l’atto ricevuto. I giudici di primo grado accolsero del ricorso proposto dalla Società. Il Comune proponeva appello. I giudici di secondo grado accolsero le doglianze del Comune. La società contribuente, avverso la sentenza di appello, proponeva ricorso in cassazione fondato su tre motivi.

I giudici di legittimità rigettavano il ricorso.

Per gli  Ermellini va ribadito il principio secondo cui «i parcheggi sono aree frequentate da persone e, quindi, presuntivamente produttive di rifiuti» (cfr. Cass del 13.03.2015, n. 5047; Cass. del 26.06.2017, n. 17311; Cass. del 18.07.2019, n. 19328; Cass. del 31.08.2022, n. 25630, in motiv.);

I giudici di piazza Cavour precisano che l’esenzione non opera per le aree scoperte – non produttive di rifiuti speciali non assimilabili – anche se funzionalmente collegate alle aree del processo industriale, essendo stato stabilito da Cass. 4.12.2009, n. 25573 (così anche in Cass. 5.05.2010, n. 10813 ed altre successive) che “… «in tema di tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sono escluse dalla determinazione della superficie tassabile, ai sensi dell’art. 62, comma 3, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, le porzioni di aree dove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, ivi compresi quelli derivanti da lavorazioni industriali – allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi in base alle norme vigenti -, ma non anche i locali e le aree destinati all’immagazzinamento dei prodotti finiti, i quali rientrano nella previsione di generale tassabilità posta dall’art. 62, comma 1, prima parte… non assume(ndo)… rilievo, infatti, il collegamento funzionale con l’area produttiva, destinata alla lavorazione industriale, delle aree destinate all’immagazzinamento dei prodotti finiti, come di tutte le altre aree di uno stabilimento industriale, tra cui quelle adibite a parcheggio, a mensa e ad uffici, non essendo stato previsto tale collegamento funzionale fra aree come causa di esclusione dalla tassazione neanche dalla legislazione precedente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 507 del 1993» (cfr. Cass. n.18500 del 26 luglio 2017);

(…) ne deriva che la società contribuente è tenuta a pagare la tassa per i parcheggi (che si tratti di aree coperte o scoperte; cfr. Cass. n. 8908 dell’11.4.2018 in motiv.) in quanto essi sono aree frequentate da persone e quindi produttive di rifiuti in via presuntiva, rimanendo a suo carico l’onere di provare con apposita denuncia (circostanza esclusa dai giudici d’appello nel caso di specie) ed idonea documentazione la sussistenza dei presupposti per l’esenzione (cfr. Cass. n. 5047 del 13/03/2015), posto che, come affermato da questa Corte con la pronuncia n. 17434/2017, le aree frequentate da persone (tali essendo ovviamente i parcheggi) sono in genere da considerare produttive di rifiuti, e quindi assoggettate a tassazione, in considerazione del naturale flusso giornaliero di autovetture nei parcheggi medesimi; …”

Inoltre per il Supremo consesso “… sono pienamente applicabili, per identità di ratio, anche alla TARI i principi affermati da questa Corte con l’ordinanza 16 giugno 2021, n. 17030 con riguardo alla TARSU, secondo cui l’art. 62, comma 1, d.lgs. n. 507 del 1993 pone una presunzione legale relativa di produzione di rifiuti, sicché, al fine dell’esenzione dalla tassazione, è onere del contribuente indicare nella denuncia originaria o in quella di variazione le obiettive condizioni di inutilizzabilità e provarle in giudizio in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione, elementi che sono stati esclusi in fatto dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, con accertamento insindacabile in questa sede, se non nei limiti della censura ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. …”

Infine, nella sentenza in commento, si evidenzia che “… in materia di TARI, costituiscono presupposto impositivo l’occupazione o la conduzione di locali ed aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso privato, non costituenti accessorio o pertinenza degli stessi, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni, e dei locali e delle aree che, per la loro natura o il particolare uso cui sono stabilmente destinate, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, non possono produrre rifiuti, ma tali esclusioni non sono, tuttavia, automatiche, perché la detta norma, ponendo una presunzione iuris tantum di produttività, superabile solo dalla prova contraria del detentore dell’area, dispone altresì che le circostanze escludenti la produttività e la tassabilità siano dedotte «nella denuncia originaria» o in quella «di variazione», e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione, il che esclude, quindi, che il Comune fosse tenuto a tener conto della riduzione dell’area soggetta a tassazione sulla scorta della mera denuncia di variazione presentata da quest’ultima (cfr. Cass. 31460 del 03/12/2019 in materia di TARSU, ma applicabile anche all’odierna fattispecie); …”