CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza 27 giugno 2024, n. 17721

Licenziamento disciplinare – Dirigente – Indennità di preavviso e supplementare – TFR – Vincolo fiduciario – Comportamento negligente – Rigetto

Rilevato che

1. la Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento disciplinare intimato dalla I.P. Spa al dirigente O.L., condannando la società a corrispondere a quest’ultimo la somma pari ad euro 302.256, oltre accessori, a titolo di indennità di preavviso, di indennità supplementare e di quota parte del TFR da maggiorare per detto riconoscimento del preavviso;

2. la Corte, in estrema sintesi e per quanto qui ancora rileva, ha ritenuto ricorrere “la violazione del principio di immediatezza della contestazione degli addebiti, contestazione resa solo con lettera dell’1.8.2018 quando invece il datore aveva conoscenza della ragionevole sussistenza dei fatti già nell’ottobre del 2017 […] o comunque, a tutto concedere, dal 26.1.2018 […]”;

3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la soccombente società con tre motivi, cui ha resistito l’intimato con controricorso; entrambe le parti hanno comunicato memorie; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni;

Considerato che

1. i motivi del ricorso possono essere sintetizzati come segue;

1.1. il primo denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, “costituito dalla rappresentazione della situazione offerta dal Dirigente all’ottobre 2017 e fotografata nella relazione 25/10/2017”;

1.2. il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza, per sostanziale inosservanza dell’obbligo imposto al giudice dall’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., in quanto la Corte territoriale sarebbe giunta alla conclusione che I.P. fosse a piena conoscenza dei fatti oggetto di contestazione già molto prima della contestazione degli addebiti, con “passaggi” illogici, incomprensibili e contraddittori;

1.3. col terzo motivo si denuncia la “violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 7 l. n. 300/1970, 1175 e 1375 c.c.”, per avere la Corte d’Appello di Roma non applicato correttamente l’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, in quanto, là dove il lavoratore non deduca alcun concreto pregiudizio all’esercizio del proprio diritto di difesa, deve escludersi la violazione della garanzia dell’immediatezza della contestazione dell’addebito; inoltre, la Corte nulla avrebbe statuito in ordine all’apprezzabile giustificazione che avrebbe dato luogo al ritardo;

2. il ricorso non è accoglibile;

2.1. il primo motivo è infondato; infatti, ai punti 6) e 7) della sentenza impugnata viene esaminato esplicitamente il documento datato 25 ottobre 2017, per cui non ricorre il vizio di omesso esame di fatto decisivo ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., mentre la parte ricorrente piuttosto contesta inammissibilmente la valutazione che di tale documento viene offerta dalla Corte territoriale, ben al di fuori dei limiti posti dalle Sezioni unite civili con le sentenze nn. 8053  e 8054 del 2014; 

in particolare, tali pronunce hanno statuito che “l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie”;

2.2. parimenti infondato il secondo motivo; con le pronunce delle Sezioni unite di questa Corte da ultimo richiamate viene sancito che l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo che comporta la nullità della sentenza nel caso di “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, di “motivazione apparente”, di “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, di “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”; si è ulteriormente precisato che di “motivazione apparente” o di “motivazione perplessa e incomprensibile” può parlarsi laddove essa non renda “percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consenta alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice” (Cass. SS.UU. n. 22232 del 2016; v. pure Cass. SS.UU. n. 16599 del 2016);

il che non ricorre nella specie in quanto è certamente percepibile il percorso motivazionale seguito dalla Corte territoriale per ritenere violato nella specie il principio della immediatezza della contestazione disciplinare, mentre non è sufficiente a determinare il vizio radicale della nullità della sentenza né una eventuale insufficienza della motivazione, né, tanto meno, la circostanza che la medesima non soddisfi le aspettative di chi è rimasto soccombente;

2.3. neanche il terzo motivo di ricorso può trovare accoglimento; ancora di recente è stato ribadito che: “In materia di rapporto di lavoro dirigenziale, ferma l’insussistenza di una piena coincidenza tra le ragioni di licenziamento di un dirigente e di un licenziamento disciplinare, per la peculiare posizione del predetto e il relativo vincolo fiduciario, le garanzie procedimentali dettate dall’art. 7, commi 2 e 3, della l. n. 300 del 1970, in quanto espressione di un principio di generale garanzia fondamentale, a tutela di tutte le ipotesi di licenziamento disciplinare, trovano applicazione anche nell’ipotesi del licenziamento di un dirigente, a prescindere dalla sua specifica collocazione nell’impresa, qualora il datore di lavoro gli addebiti un comportamento negligente, o colpevole in senso lato, ovvero se a base del recesso siano poste condotte comunque suscettibili di pregiudicare il rapporto di fiducia tra le parti, sicché la loro violazione preclude le possibilità di valutare le condotte causative del recesso” (Cass. n. 269 del 2024; conf. Cass. n. 2553 del 2015);

detto precedente ribadisce anche il risalente insegnamento secondo cui “la valutazione della tempestività della contestazione costituisce giudizio di merito, non sindacabile in cassazione ove adeguatamente motivato” (Cass. n. 1247 del 2015; Cass. n. 5546 del 2010; Cass. n. 29480 del 2008; Cass. n. 14113 del 2006);

le stesse Sezioni unite hanno confermato il principio secondo cui è “riservata al giudice di merito la valutazione delle circostanze di fatto che in concreto giustificano o meno il ritardo” (Cass. SS.UU. n. 30985 del 2017); nella specie, la Corte territoriale ha specificato sia le ragioni per cui ha ritenuto ritardata la contestazione disciplinare, sia quelle per cui ha considerato “la posticipazione della contestazione all’esito della relazione dell’arbitratore” priva di giustificazione, con una motivazione complessiva che, anche per quanto detto in precedenza, supera la soglia del cd. “minimum costituzionale”;

3. conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo, con attribuzione all’Avv. M. che si è dichiarato antistatario; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 8.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%, da distrarsi.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.