CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 16952 depositata il 19 giugno 2024
Tributi – Avviso di accertamento – Imposte dirette – IVA – Studi di settore – Incongruenze tra ricavi dichiarati e quelli desumibili – Difetto di specificità dei motivi – Rigetto
Rilevato che
– La CTP di Rieti accoglieva parzialmente il ricorso proposto dalla Ca. O. Srl avverso l’avviso di accertamento, per imposte dirette ed IVA, in relazione all’anno 2008, fondato sullo scostamento dagli studi di settore ai sensi dell’art. 62-bis del D.L. n. 331 del 1993, riducendo i maggiori ricavi accertati del 40%;
– con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l’appello proposto dalla contribuente, osservando che l’accertamento era fondato non solo sullo scostamento dei redditi dichiarati dalle risultanze degli studi di settore, ma anche sulla percentuale di reddittività dichiarata dall’impresa, notevolmente ridotta rispetto al volume di capitale movimentato;
– la società contribuente impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi;
– l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.
Considerato che
– Con il primo motivo, la ricorrente società deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 62-sexies e 62-bis del D.L. n. 331 del 1993, conv. con modif. nella L. n. 427 del 1993 e successive modificazioni, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR valutato la sussistenza effettiva delle gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dall’applicazione degli studi di settore e per non avere considerato le critiche mosse sul punto dalla contribuente;
– con il secondo motivo, denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 62-quater del D.L. n. 331 del 1993, conv. con modif. nella L. n. 427 del 1993 e successive modificazioni, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR rilevato la nullità dell’avviso di accertamento impugnato, avendo l’Ufficio interrotto il procedimento amministrativo, formulando, senza alcuna giustificazione, dopo la rituale instaurazione del contraddittorio preventivo, la proposta di mediazione con la riduzione del 40% dei maggiori ricavi accertati, il che equivaleva ad una omissione della preventiva richiesta di chiarimenti;
– con il terzo motivo, denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 132, comma 3, n. 4 cod. proc. civ., 62-sexies e 62-bis del D.L. n. 331 del 1993, conv. con modif. nella L. n. 427 del 1993 e successive modificazioni, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per motivazione apparente, avendo la CTR aderito totalmente alla motivazione della sentenza di primo grado, senza spiegare le ragioni della conferma di detta pronuncia, in relazione ai motivi di appello formulati dalla contribuente;
– con il quarto motivo, denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 62-sexies e 62-bis del D.L. n. 331 del 1993, conv. con modif. nella L. n. 427 del 1993 e successive modificazioni, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR rilevato che lo studio di settore utilizzato era errato, posto che il ricalcolo era fondato sulla base di una differenza irrisoria di scostamento, pari all’1,73%, e l’Ufficio non aveva dimostrato l’esistenza di altri elementi di presunzione;
– il terzo motivo, che per priorità logica va esaminato per primo, è infondato;
– è stato più volte affermato che “la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Cass., Sez. U. 3.11.2016, n. 22232);
– la motivazione della sentenza impugnata non rientra affatto nei paradigmi invalidanti indicati nel citato, consolidato e condivisibile, arresto giurisprudenziale, in quanto esprime un nucleo di “valutazione autonoma”, seppure concisa, con riguardo alla validità dell’accertamento svolto mediante l’applicazione degli studi di settore, dovendosi ritenere che il giudice tributario di appello abbia assolto, per detta parte, il proprio obbligo motivazionale al di sopra del “minimo costituzionale” (cfr. Sez. U. 7.04.2014, n. 8053);
– gli altri motivi sono inammissibili per difetto di specificità, in quanto contengono doglianze generiche e poco chiare e non riportano nel testo del ricorso le parti degli atti processuali necessarie a comprendere il contenuto delle censure;
– il ricorso va, dunque, rigettato e le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il principio di soccombenza, a carico della ricorrente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna la Ca. O. Srl al pagamento, in favore dell’Agenzia controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 2.400,00, oltre alle spese prenotate a debito;
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.