CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, sentenza n. 17501 depositata il 25 giugno 2024
Tributi – Avviso di accertamento – IVA – Agenzia delle dogane – Importazioni – Rappresentante doganale indiretto – Esclusione della responsabilità del rappresentante doganale – Rinunciare al ricorso – Estinzione
Fatti di causa
1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, veniva accolto l’appello proposto dalla società G.T.S. Srl in liquidazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Como n. 39/3/19 la quale aveva rigettato il ricorso introduttivo della contribuente, avente ad oggetto l’avviso di accertamento n. (…) emessa per IVA all’importazione 2015 e relative sanzioni.
2. Sulla base di processo verbale di constatazione dell’8 febbraio 2017, l’Agenzia delle Dogane ha notificato alla società G.T.S. Srl l’avviso di accertamento richiedendole il pagamento dell’IVA all’importazione quale rappresentante doganale indiretto e obbligata in solido con la società importatrice C. Srl, atteso che, relativamente alle importazioni eseguite nell’anno 2015, erano state presentate in dogana false dichiarazioni di intento.
3. La Commissione tributaria provinciale di Como ha disatteso il ricorso introduttivo, ritenendo in via preliminare legittimo l’accertamento, e confermando la responsabilità del rappresentante doganale indiretto.
Il giudice d’appello ha riformato tale decisione, sul presupposto che l’IVA all’importazione si differenzia dal dazio riscosso in dogana e va qualificata come tributo interno, sicché non può ritenersi sussistente la responsabilità solidale del rappresentante indiretto, limitata ai soli dazi doganali.
La Commissione tributaria regionale della Lombardia ha considerato inoltre che il controllo che lo spedizioniere è tenuto a fare riguarda solo la corrispondenza fra la dichiarazione e la situazione oggettiva della merce importata risultante dalla documentazione fornita dall’importatore, e non può estendersi oltre. Infine, il giudice ha escluso la debenza delle sanzioni da parte del rappresentante doganale indiretto, anche in forza dell’art.8, comma 3 L. n.213/2003. (ndr art.8, comma 3 L. n.213/2000)
4. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidato a tre motivi, mentre la contribuente è rimasta intimata.
In data 12.3.2024 la ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso.
Ragioni della decisione
5. Con il primo motivo di ricorso – ai sensi dell’art. 360 primo comma n.3 cod. proc. civ. – la sentenza impugnata è censurata per violazione e falsa applicazione degli artt. 70 del D.P.R. n.633/72, 34 del D.P.R. n.43/73 e dell’art.201 del Regolamento CEE 2913/1992 (CDC, ora art.77 CDU) come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte di cassazione, avendo mancato di accertare che la contribuente rappresentante indiretta era responsabile solidale con la debitrice del tributo, ossia l’importatrice rappresentata C.Srl
6. Il secondo motivo dell’Agenzia ricorrente, in relazione all’art. 360 primo comma n.3 cod. proc. civ., prospetta la violazione degli artt. 8, comma 1 lett. c) e comma 2 del D.P.R. 633/1972, 8, comma 3 della l. 213/2000, e dell’art. 201, comma 3 del Regolamento CEE 2913/1992, con riferimento al capo della sentenza di appello in cui si afferma che “deve escludersi la responsabilità dello spedizioniere, rappresentante indiretto, relativamente all’IVA all’importazione, ed alle sanzioni (…), anche in forza dell’art. 8, comma 3 L. 213/2003, (ndr art. 8, comma 3 L. 213/2000) che prevede che del pagamento dell’IVA a fronte di dichiarazione d’intento presentata in dogana risponde esclusivamente l’importatore.”.
7 Il terzo motivo, ai fini dell’art. 360 primo comma n.3 cod. proc. civ., censura anche la violazione dell’art.220 del Regolamento CEE n.2913/1992, da parte della CTR, laddove esclude la responsabilità del rappresentante indiretto nell’ipotesi in cui venga presentata in dogana una dichiarazione di intento errata o mendace, affermando che “il controllo che lo spedizioniere è tenuto a fare riguarda, infatti, solo la corrispondenza fra la dichiarazione e la situazione oggettiva della merce importata risultante dalla documentazione fornita dall’importatore. Non può estendersi oltre”.
La censura dell’Agenzia è sostanzialmente diretta a colpire la decisione di appello nella parte in cui ha escluso la presenza di concreti elementi in capo alla rappresentante indiretta per imputarle una condotta negligente per omessa verifica o controllo dell’inadempimento dell’importatrice, mentre la rappresentante indiretta è gravata da un onere di diligenza qualificata in considerazione del ruolo svolto.
8. Con memoria depositata in data 12.3.2024, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, preso atto del recente orientamento della Corte in relazione alla esclusione della responsabilità del rappresentante doganale indiretto per il pagamento dell’imposta sul valore (Corte Cassazione n. 35861 de l 2023), ha manifestato la propria volontà di rinunciare al ricorso.
9. La richiesta è accolta e, per l’effetto, il ricorso dev’essere senz’altro dichiarato estinto e nessun provvedimento viene assunto sulle spese di lite, in assenza di costituzione in giudizio dell’intimata.
P.Q.M.
Dichiara estinto il ricorso.