La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con la sentenza n. 11676 depositata il 30 aprile, è intervenuta per dirimere un contrasto giurisprudenziale inerente l’art. 53 del codice di procedura tributaria (D.Lgs. n. 546/1992) ed applicabilità degli artt. 331 e 332 cod. proc. civ.

La Suprema corte ha quindi statuito i seguenti principi di diritto:

«Nel processo tributario, in tema di giudizio con pluralità di parti, l’art. 53, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, laddove prevede la sua proposizione nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado, non fa venir meno la distinzione tra cause inscindibili, dipendenti e scindibili, così come delineata dalle regole processual-civilistiche, e pertanto, nei limiti del rispetto delle regole prescritte dagli artt. 331 e 332, cod. proc. civ., applicabili al processo tributario, non vi è l’obbligo di integrare il contraddittorio nei confronti delle parti, pur presenti nel giudizio di primo grado, il cui interesse alla partecipazione al grado d’appello, per cause scindibili, sia venuto meno».

«Nel processo tributario, le modalità di proposizione dell’appello incidentale, che il comma 2 dell’art. 54 della disciplina processual-tributaria prevede che sia contenuto, a pena di inammissibilità, nell’atto di costituzione dell’appellato, al pari delle modalità di proposizione dell’appello incidentale che, a pena di decadenza, l’art. 343, primo comma, cod. proc. civ., prescrive sia contenuto nella medesima comparsa di risposta depositata, riguardano esclusivamente le ipotesi di processi relativi a cause inscindibili o dipendenti, non anche quei giudizi nei quali siano portate al vaglio dell’organo giudiziario cause scindibili. Pertanto, l’appellato, che a sua volta intenda impugnare la sentenza anche nei confronti di una parte del giudizio di primo grado, non convenuta dall’appellante principale in riferimento a cause scindibili, deve proporre l’appello nei confronti di quest’ultimo mediante notifica nel termine di cui all’art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992, decorrente dal momento della conoscenza della sentenza e comunque non oltre i termini di decadenza dal diritto all’impugnazione».

Per il Supremo consesso “… è la stessa preponderante giurisprudenza della Sezione tributaria a non aver mai dubitato che anche nel processo tributario debba applicarsi la distinzione tra cause inscindibili-dipendenti e cause scindibili, affermando che la disposizione di cui all’art. 53, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, secondo cui l’appello dev’essere proposto nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado, non fa venir meno la distinzione tra cause inscindibili e cause scindibili. In conseguenza si è ritenuto che, ove la controversia abbia ad oggetto l’esistenza dell’obbligazione tributaria, la mancata proposizione dell’appello anche nei confronti del concessionario del servizio di riscossione, convenuto in primo grado unitamente all’Amministrazione finanziaria, non comporta l’obbligo di disporre la notificazione del ricorso in suo favore, quando sia ormai decorso il termine per l’impugnazione, essendo egli estraneo al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, con la conseguente scindibilità della causa nei suoi confronti, anche nel caso in cui non sia stato eccepito o rilevato il suo difetto di legittimazione (sul principio e sulla numerosa casistica, cfr. Cass., nn. 10580 del 2007, cit.; 24083 del 2014, cit.; 25588 del 2017, cit.; 31922 del 2021 cit.; ed inoltre 3 gennaio 2014, n. 245; in epoca ancora anteriore cfr. 6 maggio 2002, n. 6450; 17 settembre 2001, n. 11667; argomentando al contrario si perviene alle medesime conclusioni in Cass., 6 novembre 2013, n. 24868; 18 settembre 2015, n. 18361; 13 luglio 2016, n. 14253; 28 febbraio 2018, n. 4597; 14 luglio 2021, n. 20038).

In ogni caso mai la giurisprudenza ha sostenuto che, alla mancata evocazione in appello di una delle parti del giudizio di primo grado, possa seguire una declaratoria d’inammissibilità, al contrario ritenendo sempre necessario un preventivo ordine di integrazione del contraddittorio.

Così, si è affermato che nell’ipotesi d litisconsorzio processuale, che determina l’inscindibilità delle cause anche ove non sussistente il litisconsorzio necessario di natura sostanziale, l’omessa impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti non determina l’inammissibilità del gravame, ma la necessità per il giudice d’ordinare l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ., nei confronti della parte pretermessa, pena la nullità del procedimento di secondo grado e della sentenza che l’ha concluso, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità (Cass., 27 maggio 2015, n. 10934; 30 ottobre 2018, n. 27616).

Argutamente e consequenzialmente la dottrina ha rilevato che nel secondo comma dell’art. 53, d.lgs. n. 546 del 1992, manca in ogni caso la previsione della sanzione della immediata inammissibilità dell’appello.

(…)

In dottrina si è ipotizzato che non vi sono norme che impediscano che l’appello incidentale, quando destinato a rivolgersi anche a parti non evocate dall’appellante principale, debba essere non solo depositato, ma anche notificato a queste ultime.

L’osservazione è corretta e condivisibile, se solo ci si soffermi a rilevare che l’art. 54 cit., secondo cui l’appello incidentale deve essere proposto con le medesime controdeduzioni, nei modi e termini dell’art. 23, del d.lgs. n. 546 del 1992, ossia presso la segreteria della Corte di giustizia di II grado adita, ha quale presupposto proprio l’impugnazione nei confronti dell’appellante principale e comunque delle altre parti costituite in ragione della causa inscindibile o delle cause dipendenti, nelle quali le parti sono già coinvolte.

Dunque, l’art. 54, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 non contempla la diversa ipotesi di cui si tratta, ossia la parte, cui si indirizzerebbe l’appello incidentale, che era presente nel giudizio di primo grado, ma che non è più tale nel giudizio di gravame. È giocoforza che a costui occorra notificare l’atto impugnatorio incidentale, che di fatto lo rimette nel processo. …” 

Inoltre per i giudici di piazza Cavour “… Il richiamo nell’art. 61 del d.lgs. n. 546 del 1992 alle norme del processo di primo grado consente dunque di integrare le prescrizioni dell’art. 54, cit., in tal senso, dovendosi ritenere che, se nella ordinarietà delle ipotesi, l’appello incidentale rivolto nei confronti dell’appellante principale o di una delle altre parti legate dal vincolo di inscindibilità o di dipendenza delle cause, si propone con il deposito delle controdeduzioni nella segreteria della Corte di giustizia di II grado adita, quando invece tale appello incidentale è proposto nei confronti di soggetto, che per essere stato parte del giudizio di primo grado, ma in ragione del suo interesse in una causa scindibile, risulti pretermesso nel giudizio d’appello, le modalità notificatorie da utilizzare nei suoi confronti richiederanno la notifica dell’atto e non il mero deposito in segreteria.

Le conclusioni trovano ulteriore conferma dalla lettura, secondo la chiave interpretativa resa dalla giurisprudenza di legittimità, dell’art. 343 cod. proc. civ., norma che, sempre in forza del richiamo alla disciplina processual-civilistica prescritta dall’art. 49 cit., trova applicazione nel processo tributario, e a cui comunque va opportunamente fatto rinvio nell’interpretazione delle modalità con cui deve essere promosso l’appello incidentale in materia tributaria.

In merito questa Corte aveva già rilevato che «l’art. 343, primo comma, cod. proc. civ., secondo cui l’appello incidentale si propone nella prima comparsa o, in mancanza di costituzione in cancelleria, nella prima udienza o in quelle previste dagli artt. 331 e 332 – senza che sia necessaria, quindi, la notifica dell’atto di impugnazione – è applicabile all’appello incidentale rivolto contro l’appellante principale o contro altra parte già costituita o che si costituisca prima del decorso dei termini d’impugnazione, ma non quando l’appello incidentale sia proposto nei confronti di parti non presenti nel giudizio di secondo grado. In tal caso, se l’impugnazione ha per oggetto una sentenza pronunciata in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti, il giudice deve assegnare all’appellante incidentale (che abbia tempestivamente proposto l’impugnazione con la comparsa o in udienza, nei confronti dell’appellante principale) il termine per integrare il contraddittorio nei confronti degli avversi litisconsorti necessari, a norma dell’art. 331 cod. proc. civ.; se, invece, l’impugnazione ha per oggetto una sentenza resa in cause scindibili, l’appellante incidentale deve provvedere alla notifica dell’impugnazione nei termini perentori di cui agli artt. 352 o 327 del codice di procedura civile» (principio enunciato e così massimato da Cass., 29 luglio 1994, n. 7127, e confermato in Cass., 2 maggio 2011, n. 9649 e 28 marzo 2017, n. 7886; cfr., inoltre, nella stessa prospettiva, 19 settembre 2014, n. 19754; 20 aprile 2016, n. 7769; 22 novembre 2017, n. 27750; cfr. anche 22 gennaio 2024, n. 2246).

È allora evidente che la prescrizione delle modalità di proposizione dell’appello incidentale, che il comma 2 dell’art. 54 della disciplina processual tributaria prevede essere contenuto, a pena di inammissibilità, nell’atto di costituzione dell’appellato, al pari della prescrizione delle modalità di proposizione dell’appello incidentale che, a pena di decadenza ex art. 343, primo comma, della disciplina processual-civilistica, è previsto sia contenuto nella medesima comparsa di risposta depositata, riguarda solo ed esclusivamente le ipotesi di processi relativi a cause inscindibili o dipendenti, non anche i giudizi nei quali siano portate al vaglio dell’organo giudiziario cause scindibili.

In conseguenza, la comminatoria della inammissibilità -nei processi tributari-, o della decadenza -nei processi civili-, afferisce al mancato rispetto delle prescritte modalità con riguardo alle cause inscindibili o dipendenti, non anche per quelle scindibili. Per queste, in una logica sequenziale riconducibile alle garanzie della difesa, tutelate dall’art. 24 Cost., e come tali di certo non negoziabili, si impone sempre e comunque una interpretazione della disciplina processuale coerente con il dettato costituzionale.

Pertanto, l’appellato, che a sua volta intenda impugnare la sentenza anche nei confronti di una parte del giudizio di primo grado, non convenuta dall’appellante principale in riferimento a cause scindibili, deve proporre l’appello, provvedendo alla notifica nel termine di cui all’art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992, decorrente dal momento della conoscenza della sentenza e comunque non oltre i termini di decadenza dal diritto all’impugnazione.

Anche sotto il profilo della seconda opzione metodologica, la risposta al collegio remittente, sulla perfetta coerenza del sistema processuale civilistico, dettato dagli artt. 331 e 332 cit., con quello processual-tributario, dettato dall’art. 53 del d.l.gs. n. 546 del 1992, non può che essere affermativa. …”

Per cui le SS. UU., nella sentenza in commento, hanno precisato che “… Per l’esistenza di una situazione che comporti l’obbligo dell’appellante principale di chiamare in causa anche in appello, ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ., tutte le parti presenti nella prima fase del processo, è necessario, invece, che i rapporti dedotti in causa siano inscindibili, non suscettibili di soluzioni differenti nei confronti delle varie parti del giudizio, o che due (o più) rapporti dipendano logicamente l’uno dall’altro, o da un presupposto di fatto comune, in modo tale da non consentire razionalmente l’adozione nei confronti delle diverse parti di soluzioni non conformi e capi di decisione logicamente in contraddizione tra loro, come previsto dall’art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, a norma del quale «se l’oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi» …”