INPS – Messaggio n. 2504 del 4 luglio 2024
Prestazioni di accompagnamento a pensione finanziate e cofinanziate dai datori di lavoro – Gestione dei conguagli nel “Portale Prestazioni esodo” – Istruzioni contabili
Premessa
Con il messaggio n. 3267 del 9 agosto 2017 è stata illustrata la modalità di applicazione della riduzione del finanziamento di cui all’articolo 1, comma 235, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativa agli assegni straordinari erogati dai Fondi di solidarietà di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. La norma ha consentito alle imprese, e a gruppi di imprese, di chiedere che il finanziamento degli assegni di esodo a loro carico venisse ridotto di un importo calcolato in percentuale rispetto alla NASpI che il lavoratore avrebbe avuto diritto a percepire e della relativa contribuzione.
Con la circolare n. 48 del 24 marzo 2021 è stata illustrata la modalità applicativa della riduzione del finanziamento della prestazione, denominata indennità di espansione, e della relativa contribuzione correlata prevista dall’articolo 41, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015.
Gli importi delle citate riduzioni, riconosciuti per la durata prevista da ciascuna norma a titolo di “sconto” sulla provvista del finanziamento, sono stati oggetto di verifica e ricalcolo.
Il “Portale Prestazioni esodo” è stato implementato con nuove funzionalità per la richiesta o il rimborso ai datori di lavoro esodanti interessati dall’eventuale conguaglio, a debito o a credito, qualora l’importo complessivamente riconosciuto non coincida con quello teoricamente spettante.
Con il presente messaggio si illustrano le modalità di gestione, richiesta e pagamento del conguaglio delle prestazioni di esodo cofinanziate dai datori di lavoro a seguito della riduzione del finanziamento di cui all’articolo 1, comma 235, della legge n. 232/2016, e all’articolo 41, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015.
Si forniscono altresì le modalità operative, per la gestione da parte del “Portale Prestazioni esodo”, dei conguagli relativi alle prestazioni finanziate dal datore di lavoro con la modalità di pagamento in “Unica Soluzione” di cui al paragrafo 3 del messaggio n. 2952 del 14 agosto 2023.
1. Gestione dei conguagli relativi alla riduzione del finanziamento di cui all’articolo 1, comma 235, della legge n. 232/2016 (assegni straordinari)
L’articolo 1, comma 235, della legge n. 232/2016, ha previsto la riduzione del contributo straordinario a carico dei datori di lavoro, compresa la contribuzione correlata, per le nuove decorrenze di assegno straordinario erogato dai Fondi di solidarietà di cui all’articolo 26 del decreto legislativo n. 148/2015.
In base alla citata norma, all’integrazione del finanziamento provvede la Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS), istituita presso l’INPS ai sensi dell’articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
Come indicato nei messaggi n. 3267/2017 e n. 4622 dell’11 dicembre 2018, le società/gruppi d’impresa che hanno usufruito degli stanziamenti di cui alla legge n. 232/2016 sono quelle rientranti nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà dei settori del credito, del credito cooperativo e del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.
L’importo della riduzione spettante sul finanziamento a carico dei datori di lavoro è stato calcolato, in via teorica e per ciascun lavoratore coinvolto, con riguardo agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, per un massimo di 24 mesi, con esclusione della tredicesima mensilità, e in ogni caso relativamente a un periodo non superiore alla durata dell’assegno straordinario.
Ai fini del monitoraggio delle domande di assegno straordinario, l’Istituto ha adottato per la decorrenza del cofinanziamento a carico della GIAS il criterio di cassa, in base al quale la decorrenza della riduzione fino a massimo 24 mesi, con esclusione della tredicesima, coincide con la decorrenza dell’assegno straordinario.
Al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse finanziare disponibili e dare continuità al cofinanziamento dei settori del credito e credito cooperativo, a partire dalle decorrenze di maggio 2018 è stato utilizzato il criterio del c.d. biennio mobile in luogo del criterio di cassa, in uso dal 2017.
Per il gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, che ha beneficiato della riduzione per gli assegni straordinari da febbraio 2019 a novembre 2019, è stato utilizzato il criterio di cassa.
Il conguaglio previsto dalla legge n. 232/2016, oggetto del presente messaggio, è stato calcolato applicando a tutti gli assegni straordinari cofinanziati la riduzione spettante in relazione al diverso criterio – biennio mobile/cassa – utilizzato per i citati Fondi di solidarietà.
Gli assegni sono stati liquidati riconoscendo, in via provvisoria, la riduzione massima complessiva (quota assegno e quota contribuzione) sul finanziamento mensile come indicato nella tabella allegata al citato messaggio n. 3267/2017.
Pertanto, il conguaglio tiene conto della differenza tra la riduzione massima applicata mensilmente a ciascun assegno e la riduzione calcolata sulla base della NASpI teoricamente spettante al lavoratore alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Tale importo è stato fornito dalla competente Direzione centrale, con riferimento sia all’importo di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 22/2015 che a quello della contribuzione figurativa di cui all’articolo 12 del medesimo decreto legislativo, e percentualizzato come previsto dalle citate norme.
Attraverso il “Portale Prestazioni esodo” sono state inoltre calcolate, ai fini del conguaglio, anche eventuali riduzioni spettanti e non applicate durante la vigenza delle prestazioni straordinarie.
Pertanto:
– il conguaglio è stato determinato per i soli assegni straordinari che, in base al monitoraggio previsto dalla norma, sono stati autorizzati a usufruire della riduzione;
– il conguaglio è stato determinato confrontando la riduzione, calcolata dalla competente Direzione centrale sulla base dell’importo mensile della NASpI teoricamente spettante al lavoratore alla data di cessazione del rapporto di lavoro, con la riduzione massima riconosciuta durante l’erogazione della prestazione;
– il conguaglio tiene conto delle riduzioni spettanti e, eventualmente, non applicate durante l’erogazione delle prestazioni straordinarie.
A conclusione delle verifiche, nel “Portale Prestazioni esodo” – “Sezione Pagamenti” > “Archivio Conguagli” – è pubblicato il conguaglio relativo a ciascun datore di lavoro interessato alla riduzione in argomento.
Il datore di lavoro può verificare per ogni lavoratore le riduzioni massime applicate sulle provviste mensili nel corso dell’erogazione dell’assegno e quelle teoricamente spettanti sia a titolo di prestazione che a titolo di contribuzione correlata.
La pubblicazione del conguaglio viene comunicata al datore di lavoro tramite posta elettronica certificata (PEC) e tramite le caselle di posta elettronica dei referenti aziendali accreditati nel “Portale Prestazioni esodo”.
Nel caso in cui il datore di lavoro non disponga più delle necessarie autorizzazioni per accedere al “Portale Prestazioni esodo” può richiedere una nuova autorizzazione trasmettendo il modello di abilitazione ai servizi telematici (mod.AA02) alla casella dedicata:
PrestazioniAtipiche.DG@inps.it.
La medesima comunicazione viene inviata, per conoscenza, alla Struttura INPS territorialmente competente per la matricola aziendale che accentra il finanziamento.
A partire dal mese successivo alla pubblicazione del conguaglio, il relativo importo è reso esigibile nel “Portale Prestazioni esodo”.
Anche in questo caso, ai datori di lavoro e alle Strutture territoriali vengono inviate le comunicazioni già previste in fase di pubblicazione.
Il conguaglio viene effettuato sulla prima provvista mensile utile mediante variazione in aumento (in caso di conguaglio a debito per il datore di lavoro) o in diminuzione (in caso di conguaglio a credito per il datore di lavoro) della stessa provvista.
Qualora il conguaglio sia a credito per il datore di lavoro e la provvista mensile richiesta non sia sufficiente a compensare l’intero conguaglio, l’importo residuo viene scomputato dalla provvista successiva.
Nel caso non sia presente alcuna provvista, le Strutture INPS territorialmente competenti per il finanziamento devono provvedere al rimborso del credito con le modalità indicate nel messaggio operativo n. 2383 del 23 giugno 2021.
Se il conguaglio è a debito per il datore di lavoro e non è prevista alcuna provvista mensile, i medesimi devono provvedere al pagamento con le modalità indicate nel messaggio n. 2873 del 20 luglio 2020 e nel messaggio operativo n. 196 del 19 gennaio 2021.
La Struttura territoriale dell’INPS competente per il finanziamento è tenuta a monitorare e verificare il corretto pagamento del citato conguaglio contattando, se necessario, il datore di lavoro esodante per fornirgli tutte le informazioni utili al versamento di quanto dovuto.
A seguito del pagamento sul “Portale Prestazioni esodo” viene modificato lo “stato” del conguaglio da “non pagato” a “pagato”.
2. Gestione dei conguagli relativi alla riduzione di cui all’articolo 41, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, come modificato dall’articolo 1, comma 349, della legge n. 178/2020 (indennità di espansione)
Il comma 5-bis dell’articolo 41 del decreto legislativo n. 148/2015, inserito dall’articolo 1, comma 349, della legge n. 178/2020, e successive modificazioni, dispone che ai lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia, che abbiano maturato il requisito minimo contributivo, o della pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il datore di lavoro possa riconoscere per tutto il periodo e fino al raggiungimento della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico un’indennità mensile, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Per l’intero periodo di spettanza teorica della NASpI al lavoratore, il versamento a carico del datore di lavoro dell’indennità mensile è ridotto di un importo equivalente alla prestazione di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 22/2015.
Come precisato al paragrafo 10 del messaggio n. 2419 del 25 giugno 2021, in fase di certificazione dell’importo la competente Direzione centrale, per ciascun lavoratore, calcola e restituisce al “Portale Prestazioni esodo” il piano contenente l’importo della NASpI provvisoria teoricamente spettante e l’importo della contribuzione figurativa per la NASpI.
Il “Portale Prestazioni esodo” rielabora il piano teorico fornito proiettando, se previsto, per ulteriori dodici mesi l’importo della riduzione della NASpI dell’ultima mensilità presente nel piano.
Per i piani di esodo garantiti con fideiussione il “Portale Prestazioni esodo” applica la riduzione della NASpI sull’importo lordo dell’assegno di ciascun lavoratore e lo espone nella provvista mensile richiesta al datore di lavoro.
Per i piani di esodo garantiti con modalità di pagamento in “Unica Soluzione”, la riduzione è riconosciuta sull’importo complessivamente dovuto e richiesto.
A seguito della liquidazione della prestazione, la competente Direzione centrale calcola e restituisce al “Portale Prestazioni esodo” l’importo della NASpI definitiva teoricamente spettante al lavoratore in base all’estratto conto consolidato.
Anche in questo caso il “Portale Prestazioni esodo” rielabora il piano teorico fornito proiettando, se previsto, per ulteriori dodici mesi l’importo della riduzione della NASpI dell’ultima mensilità presente nel piano.
L’eventuale conguaglio NASpI è dato dalla differenza tra la riduzione provvisoria calcolata in fase di certificazione prima della cessazione del rapporto di lavoro, e applicata mensilmente sulla prestazione durante l’esodo, e la riduzione definitiva ricalcolata dopo la cessazione.
Il conguaglio viene generato e pubblicato con differenti modalità a seconda che il piano di esodo sia stato garantito con la fideiussione o con il pagamento in “Unica Soluzione”.
2.1 Piani di esodo garantiti con fideiussione
Per i piani di esodo garantiti con la fideiussione, il conguaglio viene calcolato una sola volta, dopo il pagamento dell’ultima rata relativa all’ultimo lavoratore per il quale è riconosciuta la riduzione del finanziamento.
Al termine delle attività di verifica, nel “Portale Prestazioni esodo” – “Sezione Pagamenti” > “Archivio Conguagli” – viene pubblicato il conguaglio relativo a ciascun datore di lavoro interessato alla riduzione di cui all’articolo 41, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015.
Il datore di lavoro può verificare, per ogni lavoratore, le riduzioni provvisorie applicate sulle provviste mensili nel corso dell’erogazione dell’assegno e quelle definitive spettanti per la stessa mensilità a titolo di prestazione.
La pubblicazione del conguaglio viene comunicata al datore di lavoro tramite PEC e tramite le caselle di posta elettronica dei referenti aziendali accreditati nel “Portale Prestazioni esodo”.
Nel caso in cui il datore di lavoro non disponga più delle necessarie autorizzazioni per accedere al “Portale Prestazioni esodo” può chiedere una nuova autorizzazione trasmettendo il modello di abilitazione ai servizi telematici (mod.AA02) alla casella dedicata:
PrestazioniAtipiche.DG@inps.it.
La medesima comunicazione viene inviata, per conoscenza, alla Struttura INPS territorialmente competente per la matricola aziendale che accentra il finanziamento.
A partire dal mese successivo alla pubblicazione del conguaglio, il relativo importo viene reso esigibile nel “Portale Prestazioni esodo”.
Anche in questo caso, ai datori di lavoro e alle Strutture territoriali vengono inviate le comunicazioni già previste in fase di pubblicazione.
Il conguaglio viene effettuato sulla prima provvista mensile utile mediante variazione in aumento (in caso di conguaglio a debito per il datore di lavoro) o in diminuzione (in caso di conguaglio a credito per il datore di lavoro) della stessa provvista.
Qualora il conguaglio sia a credito per il datore di lavoro e la provvista mensile richiesta non sia sufficiente a compensare l’intero conguaglio, l’importo residuo viene scomputato dalla provvista successiva.
Nel caso non sia presente alcuna provvista, le Strutture INPS territorialmente competenti per il finanziamento devono provvedere al rimborso del credito con le modalità indicate nel successivo paragrafo 4.
Se il conguaglio è a debito per il datore di lavoro e non è presente alcuna provvista mensile pretesa i datori di lavoro devono provvedere al pagamento del conguaglio con le modalità indicate nel messaggio n. 2873/2020 e nel messaggio operativo n. 196/2021.
La Struttura INPS territorialmente competente per il finanziamento è tenuta a monitorare e verificare il corretto pagamento del citato conguaglio contattando, se necessario, il datore di lavoro esodante per fornirgli tutte le informazioni utili al versamento di quanto dovuto.
Dopo il pagamento del conguaglio sul “Portale Prestazioni esodo” viene modificato lo “stato” del conguaglio da “non pagato” a “pagato”.
2.2 Piani di esodo garantiti con pagamento in “Unica Soluzione”
Per i piani di esodo garantiti con il pagamento in “Unica Soluzione” il conguaglio relativo alle riduzioni NASpI viene effettuato contestualmente al conguaglio in “Unica Soluzione” illustrato nel paragrafo 3 del messaggio n. 2952/2023.
I conguagli sono gestiti dal “Portale Prestazioni esodo” e richiesti ai datori di lavoro alla scadenza della prestazione dell’ultimo esodato presente in ciascun piano.
Alla scadenza della prestazione dell’ultimo esodato presente nel piano, e concluse le attività di verifica, nel “Portale Prestazioni esodo” – “Sezione Pagamenti” > “Archivio Conguagli” – viene pubblicato il conguaglio relativo a ciascun datore di lavoro interessato alla riduzione di cui all’articolo 41, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015.
Nella stessa sezione il datore di lavoro può verificare anche il conguaglio in modalità “Unica Soluzione” che comprende anche il conguaglio relativo alle riduzioni della NASpI.
Le modalità operative di pubblicazione, esigibilità e pagamento del conguaglio sono indicate nel successivo paragrafo 3.
3. Gestione dei conguagli relativi alle prestazioni di esodo finanziate con la modalità di pagamento in “Unica Soluzione”
Con il messaggio n. 2952/2023 sono state illustrate le nuove modalità di gestione dei versamenti della provvista con pagamento in “Unica Soluzione” relativamente alle prestazioni di accompagnamento alla pensione di cui all’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. isopensione), e all’indennità mensile erogata ai lavoratori posti in esodo a seguito di contratti di espansione di cui all’articolo 41, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015 (indennità d’espansione).
In particolare, come indicato nel paragrafo 3 del citato messaggio, per ogni piano finanziato con pagamento in “Unica Soluzione”, il “Portale Prestazioni esodo” espone gli importi di quanto versato anticipatamente dal datore di lavoro a garanzia delle prestazioni e quanto effettivamente erogato nel corso dell’esodo. Infatti, l’importo pagato a titolo di prestazione viene decurtato – tempo per tempo – delle somme erogate mensilmente ai titolari delle prestazioni di esodo.
Alla scadenza della prestazione dell’ultimo esodato presente nel piano, il “Portale Prestazioni esodo” provvede al calcolo del conguaglio della prestazione confrontando quanto versato anticipatamente a titolo di garanzia e quanto effettivamente erogato.
Successivamente alle attività di verifica e controllo, i datori di lavoro possono visualizzare nel “Portale Prestazioni esodo”, il conguaglio con pagamento in “Unica Soluzione” accedendo alla “Sezione Pagamenti” > “Archivio Conguagli”.
Ai fini della verifica, l’avvenuta pubblicazione del conguaglio viene comunicata tramite PEC al datore di lavoro esodante e alle caselle di posta elettronica dei referenti aziendali accreditati nel “Portale Prestazioni esodo”.
Nel caso in cui il datore di lavoro non disponga più delle necessarie autorizzazioni di accesso al “Portale Prestazioni esodo”, può chiedere una nuova autorizzazione trasmettendo il modello di abilitazione ai servizi telematici (mod.AA02) alla casella dedicata:
PrestazioniAtipiche.DG@inps.it.
La medesima comunicazione viene inviata, per conoscenza, alla Struttura territoriale dell’INPS competente per la matricola aziendale che accentra il finanziamento.
A partire dal mese successivo alla pubblicazione del conguaglio tale importo è esigibile nel “Portale Prestazioni esodo”.
Anche in questo caso vengono inviate le comunicazioni già previste in fase di pubblicazione.
Il conguaglio viene effettuato e gestito come provvista mensile e, in particolare, come variazione in aumento, in caso di conguaglio a debito per il datore di lavoro, o in diminuzione, in caso di conguaglio a credito per il datore di lavoro.
Se il conguaglio è a credito per il datore di lavoro e la provvista mensile pretesa non sia sufficiente a compensare l’intero conguaglio, l’importo residuo viene scomputato dalla provvista successiva.
Nel caso non sia presente alcuna provvista le Strutture INPS territorialmente competenti per il finanziamento devono provvedere al rimborso del credito con le modalità indicate nel successivo paragrafo 4.
Se il conguaglio è a debito per il datore di lavoro e non è presente alcuna provvista mensile i medesimi devono provvedere al pagamento dello stesso con le modalità indicate nel messaggio n. 2873/2020 e nel messaggio operativo n. 196/2021. La Struttura territoriale dell’INPS competente per il finanziamento è tenuta a monitorare e verificare il corretto pagamento del citato conguaglio e contattare, se necessario, il datore di lavoro esodante per fornirgli tutte le informazioni utili al versamento di quanto dovuto.
Successivamente al pagamento del conguaglio sul “Portale Prestazioni esodo” viene modificato lo “stato” del conguaglio da “non pagato” a “pagato”.
4. Rimborso del conguaglio a credito per i datori di lavoro
Nel caso di conguaglio a credito per un datore di lavoro esodante che non abbia più una provvista mensile su cui effettuare la compensazione, è necessario rimborsare direttamente l’importo con una disposizione di pagamento.
Tale rimborso deve essere operato a cura dalla Struttura INPS territorialmente competente che accentra il finanziamento del datore di lavoro esodante.
Il rimborso al datore di lavoro dei conguagli a credito relativi alla riduzione di cui all’articolo 1, comma 235, della legge n. 232/2016 (cfr. il precedente paragrafo 1), deve essere effettuato secondo le modalità indicate nel messaggio operativo n. 2383/2021 in quanto trattasi di assegni straordinari erogati dai Fondi di solidarietà di cui all’articolo 26 del decreto legislativo n. 148/2015.
In particolare, devono essere seguite le istruzioni operative e contabili indicate nel citato messaggio nell’ambito dei Fondi di solidarietà del personale del credito, del credito cooperativo e delle società del gruppo Ferrovie dello Stato.
Il rimborso al datore di lavoro delle somme e dei conguagli a credito riguardanti l’indennità di espansione di cui all’articolo 41, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, e le prestazioni di isopensione di cui all’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92/2012, deve, invece, essere effettuato con le modalità indicate nei successivi paragrafi 4.1 e 4.2.
Come già indicato nel messaggio operativo n. 2383/2021, prima di effettuare qualsiasi rimborso al datore di lavoro la Struttura territoriale deve darne notizia alla Direzione centrale Pensioni, tramite la casella PrestazioniAtipiche.DG@inps.it, al fine di monitorare e aggiornare lo stato del rimborso nel “Portale Prestazioni esodo”.
4.1 Istruzione operative
Per procedere al pagamento di importi in favore dei datori di lavoro esodanti di cui all’articolo 41, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015 (indennità d’espansione), e all’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92/2012 (c.d. isopensione), la procedura “Pagamenti Vari” è stata implementata con una nuova collezione denominata “RPROVESODOnn” – Rimborso provvista non utilizzata per le prestazioni in favore dei datori di lavoro esodanti Nella procedura “Pagamenti Vari” è necessario operare come di seguito riportato:
1. creare una collezione di pagamenti denominata “RPROVESODOnn” che sarà automaticamente inizializzata con i seguenti elementi:
– Tipi pagamento selezionabili: bonifico su c/c
– Campi “nomi/conti” impostati con le sigle: GPA10372 e GPA10393
– Causale: RIMBORSO PROVVISTA PER PRESTAZIONE DI ESODO;
2. accedere ai pannelli di acquisizione del pagamento per prelevare i dati anagrafici del datore di lavoro esodante.
I dati prelevati precompilano il pannello del pagamento anche con l’indirizzo che può essere modificato dall’operatore;
3. acquisire nel campo “Codice 1” il codice di censimento del datore di lavoro esodante;
4. acquisire il periodo di riferimento (campi “Periodo dal”, “al”);
5. acquisire l’importo da rimborsare nel campo “Importo”;
6. indicare nel campo “Tipo Pagamento” la modalità di pagamento scelta;
7. inserire nella sezione “Importi Vari” l’importo della provvista da rimborsare ai datori di lavoro in corrispondenza del conto relativo al fondo interessato:
GPA10372 – per il rimborso di cui all’articolo 4, commi da 1 a 7-ter della legge n. 92 del 2012 (c.d. isopensione)
GPA10393 – per il rimborso di cui all’articolo 41, comma 5-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (indennità d’espansione);
8. eseguire la quadratura della collezione e la successiva elaborazione per produrre il file contenente il riepilogo delle pratiche inserite e l’IP6bis da trasmettere all’ufficio ragioneria della Struttura territoriale.
4.2 Istruzioni contabili
Ai fini delle rilevazioni contabili dei rimborsi relativi ai contributi straordinari versati in eccedenza da parte dei datori di lavoro, a copertura degli assegni straordinari erogati dai Fondi di solidarietà, si confermano le istruzioni e i conti istituiti con il messaggio operativo n. 2383/2021.
Relativamente al rimborso dell’eccedenza di provvista da parte dei datori di lavoro con piano di esodo, come illustrato nei paragrafi precedenti del presente messaggio, le Strutture territoriali devono provvedere ai pagamenti mediante la collezione definita “RPROVESODOnn” utilizzando i conti in uso GPA10372 per il rimborso di cui all’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92/2012 (c.d. isopensione), e GPA10393 per il rimborso di cui all’articolo 41, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015 (indennità d’espansione).
La registrazione della preacquisizione del mandato di pagamento attribuirà in sezione “DARE” i conti sopra indicati, in contropartita del conto acceso alla Tesoreria Provinciale.
Si comunica che, a partite dal 1° gennaio 2024, la riscossione delle provviste è attribuita dalla procedura PRAT direttamente ai conti GPA10372 e GPA10393, in sostituzione dei conti GPA25772 e GPA25393 indicati nel messaggio n. 2952/2023.