Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 18296 depositata il 4 luglio 2024
Licenziamento legge n. 92 del 2012
RILEVATO CHE
1. Il Tribunale di Torre Annunziata, con la pronuncia n. 2783/2019, ha accolto la domanda proposta da D.M. nei confronti di La T.S. in Liquidazione spa, di cui era dipendente con mansioni di autista addetto al conferimento dei rifiuti del Comune di Massalubrense ai centri di trattamento (STIR) con mezzi di grossa portata, e ha dichiarato illegittimo il licenziamento intimato con nota del 14.2.2018, con reintegrazione nel posto di lavoro e condanna della società al risarcimento del danno pari a 10 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto ricevuta.
2. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza 3739/2020, in accoglimento del reclamo ha rigettato la originaria domanda del lavoratore.
3. I giudici di seconde cure hanno ritenuto che l’episodio contestato (essersi il lavoratore rifiutato, il giorno 17.1.2018, dopo l’arrivo presso il sito -STIR di Tufino-, di conferire i rifiuti contenuti nel mezzo di grossa portata da lui condotto, adducendo ragioni contraddittorie, quali il ritardo nell’avanzamento delle operazioni di sversamento e poi ragioni di salute, ignorando altresì i ripetuti inviti del suo diretto superiore Aprea, ed essere rientrato con il camion pieno di rifiuti in azienda, così esponendo la datrice di lavoro a sanzioni per la violazione delle norme del TU Ambientale e della normativa SISTRI, oltre che alle contestazioni del socio e committente unico dell’azienda partecipata Comune di Massalubrense) risultava dimostrato e non era sussumibile nel concetto di mera insubordinazione essendo caratterizzato da un grave e consapevole inadempimento che rendeva irreversibile la fiducia del datore di lavoro: gravità del fatto desumibile anche dalla funzione e dalla attività svolta dal datore di lavoro; hanno poi compensato le spese di lite ravvisando ragioni sufficienti costituite dall’esito complessivo del giudizio e dal netto contrasto tra le valutazioni compiute in primo e secondo grado.
4. Avverso tale deduzione ha proposto ricorso per cassazione D.M. affidato ad un unico motivo cui ha resistito con controricorso La T.S. in liquidazione spa che ha presentato, a sua volta, ricorso incidentale sulla base di un motivo.
5. Il D.M. ha presentato memoria.
6. Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.
CONSIDERATO CHE
1. Con un unico articolato motivo il ricorrente principale denuncia, ex art. 360 co. 1 n. 3 cpc, la violazione del CCNL per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali del 6.12.2016 (Cap. XIII, art. 73.1.f.3), del codice disciplinare del 24.9.2014 richiamante all’art. 1 il “mancato rispetto dei doveri previsti dal punto 4 delle lettere b), d) ed e) dell’art. 69 del CCNL 21 marzo 2012”, dell’art. 30 co. 3 della Legge n. 183/2010, della L. n. 300 del 1970, art. 18 modif. dalla legge n. 92/2012, art. 1 co. 42 e degli artt. 2118-2119 cc, in relazione agli artt. 112 e 115 cpc. Egli sostiene che erroneamente la Corte di appello non aveva valutato la condotta addebitata e provata come insubordinazione, punita dal CCNL con sanzione conservativa, perché il codice aziendale prevedeva il recesso unicamente nei casi di insubordinazione seguita da vie di fatto, quando invece il lavoratore null’altro aveva compiuto oltre al rifiuto di adempiere ad un suo dovere giustificato, peraltro, da uno stato di malessere come riferito dalle informazioni raccolte che non erano state tenute in debita considerazione, in violazione dell’art. 116 cpc.
2. Con il ricorso incidentale la ricorrente società censura, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cpc, la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cpc e degli artt. 111 Cost., per avere la Corte di appello compensato le spese processuali nonostante l’esito integralmente favorevole per essa società e senza che l’esplicitata ragione giustificativa assolvesse l’obbligo di motivazione secondo il disposto dell’art. 92 cpc.
3. Il ricorso principale non è fondato.
4. La Corte distrettuale, a fondamento dell’impianto decisorio della propria sentenza e disattendendo le statuizioni del primo giudice, ha escluso che la condotta addebitata al D.M. costituisse una semplice insubordinazione punita dalla contrattazione collettiva e dal Codice disciplinare con mera sanzione conservativa ma ha ricondotto la fattispecie nell’ambito del recesso sorretto da giusta causa e come tale ritenuto legittimo.
5. Il problema di diritto che viene sottoposto a questa Corte è quello di verificare se il comportamento contestato possa essere sussunto nella ipotesi della insubordinazione e, in particolare, avendo riguardo alla disciplina del Codice disciplinare aziendale (ed. 2014) che, richiamandosi all’art. 2 al mancato rispetto dei doveri previsti dal punto 4 della b), d) ed e) dell’art. 69 del CCNL 21.3.2012 (o alla omologa disposizione del CCNL 2016 ratione temporis applicabile), prevede che ove “il mancato rispetto dell’ordine gerarchico sia accompagnato da minacce dirette o indirette ed integri gli estremi di una vera e propria insubordinazione verrà applicata la sanzione della sospensione da cinque a dieci giorni ovvero, nei casi di particolare gravità, di violenza o di vie di fatto, il licenziamento senza preavviso e con indennità di cui al punto f) dell’art. 72 del CCNL 21.3.2012”.
6. Lo stesso Codice disciplinare prevede, inoltre, che “quando la gravità delle mancanze sia tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro neppure in via provvisoria e sempreché ricorra la giusta causa, può essere disposto il licenziamento in tronco”, in analogia con quanto previsto dal CCNL 6.12.2016, cap. XIII, art. 73 che sanziona con il licenziamento senza preavviso e TFR il personale colpevole di mancanze relative a doveri le quali siano di tale entità da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, come ad esempio l’insubordinazione seguita da vie di fatto, furto, condanna per reati infamanti”.
7. La questione, dunque, è quella di accertare se la condotta del dipendente, nel caso di specie, possa essere sussunta nella: a) insubordinazione; b) insubordinazione caratterizzata da particolare gravità; c) mancanza di entità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro, in un contesto in cui sia ravvisabile la giusta causa del licenziamento.
8. E’ opportuno, al riguardo, ribadire i concetti di insubordinazione e di giusta causa elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
9. In tema di licenziamento disciplinare, la nozione di insubordinazione non può essere limitata al rifiuto di adempimento delle disposizioni dei superiori, ma ricomprende qualsiasi comportamento atto a pregiudicare l’esecuzione e il corretto svolgimento delle suddette disposizioni nel quadro dell’organizzazione aziendale (Cass. n. 13411/2020).
10. La giusta causa di licenziamento ex art. 2119 cod. civ. deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e, in particolare, di quello della fiducia che deve necessariamente sussistere fra le parti, il che va stabilito con riferimento non al fatto astrattamente in sé considerato, bensì agli aspetti concreti di esso, afferenti alla natura e alla qualità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente, nonché alla portata soggettiva del fatto stesso, cioè alle circostanze del suo verificarsi, ai motivi ed all’intensità dell’elemento intenzionale o di quello colposo, in quanto, trattandosi della più grave delle sanzioni applicabili al lavoratore, ad essa può procedersi solo quando, attraverso una attenta considerazione di tutte le circostanze del caso concreto, qualsiasi altra sanzione risulti insufficiente a tutelare l’interesse dell’azienda, rispetto al comportamento del lavoratore medesimo (per tutte, 6749/1982). La previsione, poi, in sede di contrattazione collettiva, di specifiche inadempienze del lavoratore subordinato come giusta causa di licenziamento, non esime il giudice dalla necessità di accertare, anche d’ufficio, in concreto la reale gravità del comportamento di quest’ultimo, in relazione al disposto dell’art. 2119 cod. civ., che impone di valutare se tale comportamento appaia idoneo a ledere gravemente e irrimediabilmente la fiducia che il datore di lavoro deve riporre nel proprio dipendente (per tutte Cass. n. 3391/1987).
11. Ciò premesso, ritiene questo Collegio che il comportamento del D.M. non possa essere considerato come una insubordinazione diretta a pregiudicare l’esecuzione ed il corretto svolgimento delle disposizioni dei superiori.
12. Infatti, si è in presenza di un grave e consapevole inadempimento dei compiti assegnati, caratterizzato da un comportamento ostruzionistico del lavoratore al momento della commissione del fatto e successivamente tentato di giustificare con problematiche di salute non idoneamente dimostrate, il tutto nell’assolvimento di funzioni particolarmente delicate per l’attività svolta dall’impresa datrice di lavoro, esposta peraltro a violazioni civili ed amministrative in tema di tracciabilità e di conferimento di un ingente carico di rifiuti.
13. Ciò che caratterizza la condotta del D.M. non è stato, quindi, solo il rifiuto ad adempiere ai propri compiti, ma anche l’opposizione ad attendere un suo eventuale cambio, quale autista, proposto dai suoi superiori per ovviare al problema da lui sollevato circa i lunghi tempi di attesa necessari per il conferimento dei rifiuti nonché la decisione di avere abbandonato lo STIR di Tufino con il camion carico, rientrando nel Comune di Massa Lubrense e vanificando, conseguentemente, lo scarico dei rifiuti che doveva avvenire in giornata.
14. Si tratta, pertanto, sotto il profilo soggettivo, di un comportamento articolato e complesso, di natura commissiva ed omissiva, che non può inquadrarsi nel mero rifiuto ad adempiere alle direttive dell’impresa ovvero in una correlata condotta finalizzata unicamente a pregiudicare il corretto svolgimento delle disposizioni aziendali, bensì in un atteggiamento volutamente ostruzionistico, non ragionevole e non disponibile, potenzialmente foriero di conseguenze pregiudizievoli e pericolose per la salute pubblica: in quanto tale, costituente senza dubbio una grave negazione del vincolo fiduciario.
15. Quand’anche, pertanto, la valutazione dell’addebito debba essere esaminata solo in relazione alle disposizioni del Codice disciplinare sopra richiamate, come prospettato dal ricorrente, la statuizione della Corte di merito -circa la sussistenza di una giusta causa di recesso tale da pregiudicare il legame fiduciario ed il connesso requisito di affidabilità posti a base di un rapporto di lavoro- è corretta e condivisibile sussistendo la giusta causa del licenziamento.
16. Il ricorso incidentale è, invece, fondato e si richiamano le condivisibili argomentazioni di cui al precedente di questa Corte (Cass. n. 6424/2024).
17. La società, infatti, all’esito del giudizio di appello è risultata totalmente vittoriosa.
18. I giudici di seconde cure hanno ritenuto di dovere compensare integralmente le spese di giudizio considerando che costituissero “ragioni sufficienti” l’esito complessivo del giudizio ed il netto contrasto tra le valutazioni compiute in primo e secondo
19. Orbene, deve ribadirsi come il potere del giudice di compensare le spese di lite presenti natura discrezionale, sicché il sindacato di questa Corte, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (da ultimo, Cass. Sez. 5, ord. 17 aprile 2019, 10685), “per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi” (tra le altre, Cass. Sez. 6-3, ord. 17 ottobre 2017, n. 24502; nello stesso senso anche Cass. Sez. 1, ord. 4 agosto 2017, n. 19613), e ciò “in ragione della «elasticità» costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, «non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese» in favore della parte vittoriosa” (così Cass. Sez. 6-3, ord. 26 luglio 2021, n. 21400, Rv. 662213-01, che richiama Corte cost., sent. 21 maggio 2014, n. 157).
20. Nondimeno, resta “censurabile in sede di legittimità la coerenza e la razionalità (non della scelta di compensare le spese, ma) della motivazione con cui il giudice di merito abbia sorretto la compensazione”, risultando suscettibile di cassazione la “motivazione palesemente illogica, inconsistente o manifestamente erronea” (così, in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 3 luglio 2019, n. 17816).
21. Tale, appunto, è l’evenienza verificatasi nel caso che occupa, per le ragioni di seguito illustrate.
22. Al riguardo, deve preliminarmente osservarsi che – essendo stato il presente giudizio instaurato, in primo grado, in data 20 giugno 2018 – trova applicazione “ratione temporis” il testo dell’art. 92 cod. proc. civ. come modificato dall’art. 13, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché “integrato” in forza della sentenza “additiva” della Corte costituzionale 19 aprile 2018, n. 77. La compensazione delle spese – oltre che per soccombenza reciproca – è, dunque, prevista solo “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”, ovvero in presenza (grazie, appunto, all’intervento della Corte delle leggi) di “analoghe” gravi ed eccezionali ragioni.
23. Orbene, secondo quanto già affermato da questa Corte, tali “altre” gravi ed eccezionali ragioni sono da ravvisare “nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni” (cioè, quelle trattate in giudizio) “di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall’art. 92, comma 2, cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Sez. 6-2, ord. 18 febbraio 2019, 4696; in senso conforme Cass. Sez. 6-5, ord. 18 febbraio 2020, n. 3977).
24. A tali ipotesi non sono minimamente riconducibili l’esito complessivo del giudizio (cfr. Cass. n. 18156/2016) ovvero il contrasto netto tra le valutazioni compiute in primo grado e secondo grado che, come indicato nel gravato provvedimento, non consente assolutamente il controllo e la congruità delle ragioni poste a fondamento della decisione.
25. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso principale deve, pertanto, essere rigettato e, in accoglimento di quello incidentale, la gravata sentenza va cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione – essendo necessari nuovi accertamenti di fatto e/o di diritto sulla questione delle statuizioni sulle spese di lite dei gradi di merito- che provvederà altresì anche su quelle del presente giudizio.
26. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, limitatamente alla posizione del ricorrente principale, sempre come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso principale; accoglie il ricorso incidentale; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.