La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 18030 depositata il 1° luglio 2024, intervenendo in tema di accertamento sintetico, ha ribadito che “… l’art. 22, comma 1, l. n. 78 del 2010 ha disposto, con specifica norma di diritto transitorio, che le modifiche operano in relazione agli «accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto», sicché la norma ha effetto dal periodo d’imposta 2009 (Sez. 5, Ordinanza n. 4822 del 23/02/2024, rv. 670405-01; Cass. 07/06/2021, n. 15760, Cass. 06/10/2014, n. 21041; 06/11/2015, n. 22746). …”
La vicenda ha riguardato un contribuente a cui l’Agenzia delle entrate notificava due avvisi di accertamento per gli anni di imposta 2007 e 2008, contestandogli, a fronte della mancata presentazione della dichiarazione dei redditi a partire dal 2003, l’effettuazione di spese ingiustificate, quali: l’acquisto di un immobile; spese per canoni di locazione; l’acquisto di un’autovettura. Avverso tali atti impositivi, il contribuente proponeva innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale (attualmente Corte di Giustizia di primo grado). I giudici di primo grado accolsero le doglianza, ritenendo adeguate le giustificazioni addotte dal contribuente. Contro queste decisioni proponeva appello l’Agenzia delle entrate, secondo cui, a fronte dello stato di disoccupazione del contribuente, le somme prese in considerazione dai giudici di prime cure non avrebbero potuto essere considerate come oggetto di risparmi. I giudici di appello respinsero il ricorso. Contro questa statuizione, l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.
I giudici di legittimità accolsero il ricorso dell’Agenzia.
Per gli Ermellini “… nell’accertamento sintetico, il maggior reddito viene desunto da una spesa sostenuta, sicché la rettifica si fonda su un procedimento logico, a ritroso, incentrato sulla presunzione secondo la quale il costo è sopportato, salvo prova contraria, con il reddito del periodo d’imposta o di quelli immediatamente precedenti. Pertanto, anche in caso di incremento patrimoniale, la presunzione di una maggiore capacità contributiva deriva, non dalla titolarità del nuovo bene, ma piuttosto dall’esborso effettuato. …” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 10310 del 16/04/2024)
In ordina alla ripartizione dell’onere della prova in tema di accertamento a mezzo redditometro, il Supremo consesso, ha precisato che “… pur non prevedendosi che le ulteriori entrate (non reddituali) siano state utilizzate proprio per coprire le spese contestate, si chiede, tuttavia, espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere. In tal senso va letto lo specifico riferimento, di cui all’art. 38, sesto comma, d.P.R. n. 600 del 1973, alla prova (risultante da «idonea documentazione») della «entità» di tali eventuali ulteriori redditi e della «durata» del relativo possesso; previsione, questa, che ha la finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva, accertata con metodo sintetico, in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi, escludendo quindi che i suddetti siano stati utilizzati per finalità non considerate ai fini dell’accertamento sintetico (Cass. n. 11278 e 11279 del 2022 cit.; Cass., 30/07/2019, n. 2047, Cass. 10/07/2018, n. 18097, Cass., 20/01/2017, n. 1510). Questa Corte ha pure chiarito che la prova documentale richiesta dalla norma in esame può essere fornita con l’esibizione degli estratti dei conti correnti bancari facenti capo al contribuente, purché questi siano idonei a dimostrare la «durata» del possesso dei redditi in esame – e quindi non il loro semplice «transito» nella disponibilità del contribuente – ovvero a fornire la prova necessaria a consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico proprio a tali ulteriori redditi (Cass. 16/07/2015, n. 14885). …”