CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 18099 depositata il 2 luglio 2024

Licenziamento – Assunzione a tempo indeterminato – Giustificato motivo oggettivo – Pagamento indennità – Calcolo del TFR – Valore minimo applicabile – Anzianità di servizio – Verbale di conciliazione – Inammissibilità

Rilevato che

1. la Corte di Appello di Firenze, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia del locale Tribunale che, ritenuta l’illegittimità del licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo a D.F. da C.M. di Firenze, aveva dichiarato risolto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condannato la datrice di lavoro al pagamento di un’indennità, ai sensi dell’art. 3 del d. lgs. n. 23 del 2015, pari a sette mensilità dell’ultime retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, tenuto conto dell’anzianità di servizio maturata dall’assunzione decorrente dal 7 gennaio 2016 e degli altri parametri di cui all’art. 8 della l. n. 604 del 1966;

2. la Corte territoriale, in estrema sintesi e per quanto qui ancora rileva, pur confermando l’illegittimità del licenziamento, ha ritenuto, così come il primo giudice, che il motivo illecito dedotto dalla lavoratrice non fosse stato provato dalla medesima;

la Corte ha pure confermato il numero delle mensilità accordate dal primo giudice quale conseguenza della illegittimità del licenziamento, argomentando che aveva “effettuato un corretto bilanciamento dei contrapposti interessi, riconoscendo un numero di mensilità comunque un po’ più alto del valore minimo applicabile”, anche in considerazione di un’anzianità di servizio legata alla recente assunzione a tempo indeterminato, non potendo riconoscersi, a tal fine, valore a precedenti rapporti intercorsi tra le parti, peraltro conclusi con un verbale di conciliazione;

3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la soccombente con due motivi; ha resistito con controricorso la società;

all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni;

Considerato che

1. i motivi di ricorso possono essere sintetizzati come di seguito;

1.1. col primo motivo si denuncia: “Violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c. nella parte in cui la sentenza impugnata non pronuncia la nullità del licenziamento privo di giustificazione e come tale sorretto da causa e/o motivo illecito ex art. 1345 c.c. e s.s. e perciò ritorsivo”; si critica la sentenza impugnata per non avere ritenuto sussistente un quadro indiziario sufficiente a sostenere l’illiceità del recesso, atteso che, accertata l’insussistenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento, ne risultava “una presunzione assoluta di ritorsività” che il giudice adito avrebbe dovuto dichiarare;

1.2. con il secondo motivo si denuncia: “Violazione di legge e/o errata interpretazione della legge n. 81/2015 – Violazione ex art. 360 n. 3 c.p.c.”; si contesta l’ammontare dell’indennità liquidata senza tenere conto dei pregressi rapporti di lavoro;

2. il ricorso è inammissibile;

2.1. quanto al primo motivo, per consolidata giurisprudenza “il valutare nella concretezza della vicenda storica se il licenziamento sia stato o meno intimato per motivo di ritorsione costituisce una quaestio facti, come tale devoluta all’apprezzamento dei giudici del merito, con un accertamento di fatto non suscettibile di riesame innanzi a questa Corte di legittimità” (cfr. Cass. n. 26399 del 2022; Cass. n. 6838 del 2023; ancora più di recente Cass. n. 2671 del 2024; ai quali precedenti si rinvia per ogni ulteriore aspetto anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.);

2.2. parimenti inammissibile è il secondo motivo; anche per l’indennità risarcitoria stabilita quale sanzione economica per l’illegittimità del licenziamento dal d. lgs. n. 23 del 2015, in seguito agli interventi della Corte costituzionale (a partire da Corte cost. n. 194 del 2018) va ribadito il principio già espresso da questa Corte in tema di indennità di cui alla legge n. 604 del 1966, art. 8, all’art. 32, comma 5, legge n. 183 del 2010 e all’art. 18 novellato S.d.L., principio “secondo il quale la determinazione tra il minimo e il massimo previsti spetta al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo nei limiti in cui è consentito il sindacato sulla motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c.” (in termini v. Cass. n. 13178 del 2017, in motivazione; conf. Cass. n. 27656 del 2018; Cass. n. 6550 del 2019; Cass. n. 21556 del 2019; da ultimo v. Cass. n. 2803 del 2024);nella specie, la censura, peraltro formulata come violazione di legge, non evidenzia alcun omesso esame di fatto decisivo e la sentenza impugnata sul punto esprime una motivazione sicuramente conforme al cd. minimum costituzionale;

3. conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 4.500,00, oltre esborsi pari ad euro 200,00, spese generali al 15% ed accessori secondo legge.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.