L’articolo 28 del decreto legge n. 60 del 7 maggio 2024, convertito dalla legge n. 95 del 4 luglio 2024, n. 95 (in G.U. 06/07/2024, n. 157), che ha modificato l’articolo 29 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, i commi da 10 a 12 sono sostituiti dai seguenti:
«10. Nell’ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e il direttore dei lavori, o il committente in mancanza di nomina del direttore dei lavori, negli appalti privati, verificano la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva, nei casi e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previsto dall’articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
11. Negli appalti pubblici, fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile, l’avvenuto versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso. L’esito dell’accertamento della violazione di cui al primo periodo è comunicato all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), anche ai fini dell’esercizio dei poteri ad essa attribuiti ai sensi dell’articolo 222, comma 3, lettera b), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
12. Negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 70.000 euro, il versamento del saldo finale da parte del committente è subordinato all’acquisizione, da parte del Direttore dei lavori, ove nominato, o del committente stesso, in mancanza di nomina, dell’attestazione di congruità. Il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 5.000 a carico del direttore dei lavori o del committente, in mancanza di nomina del direttore dei lavori.».
La suddetta modifica, rendendo più stringenti gli obblighi a carico dei datori di lavoro e innalzando le sanzioni in caso di irregolarità per i privati, ha riguardato la verifica della congruità dell’incidenza delle spese di manodopera negli appalti pubblici e privati per lavori edili.
DURC di congruità nuovi limiti e soggetti responsabili
Il nuovo comma 11 dell’articolo 29 del decreto-legge n. 19 del 2 marzo 2024 ha eliminato il limite dei 150.000 euro per gli appalti pubblici, per cui ora sono soggetti al DURC di congruità tutti gli appalti pubblici. Per gli appalti privati il limite dell’importo dell’appalto è stato modificato da 500.000 euro all’importo di 70.000 (comma 12).
I soggetti responsabili per la richiesta del DURC di congruità, da effettuare prima del pagamento del saldo finale, sono
- negli appalti pubblici è il responsabile del progetto a richiedere il DURC di congruità prima del pagamento del saldo finale
- negli appalti privati il responsabile è il direttore dei lavori, o il committente in mancanza di nomina del direttore dei lavori
Per la verifica della congruità dei costi di manodopera va utilizzata la tabella ministeriale aggiornata il 9 maggio 2024.
Sanzioni
- appalti pubblici – deve trasmettere gli atti agli organi di controllo e, se le irregolarità hanno rilevanza penale, alle competenti Procure della Repubblica. L’esito dell’accertamento della violazione è comunicato all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), anche ai fini dell’esercizio dei poteri ad essa attribuiti ai sensi dell’articolo 222, comma 3, lettera b), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Inoltre, qualora, negli appalti pubblici, in assenza di DURC di congruità edilizia venga effettuato il pagamento del saldo, qualora comportino pregiudizio per l’ erario, gli atti e i rilievi sono trasmessi anche ai soggetti interessati e alla Procura generale della Corte dei conti.
- appalti privati – il versamento del saldo finale, senza la verifica positiva o senza regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria, comporta la sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro a carico del direttore dei lavori o del committente, se il direttore dei lavori non è stato nominato.
FAQ – CNCE
FAQ CNCE_EDILCONNECT IX
- Può essere rilasciata l’attestazione di congruità positiva in caso venga registrato sul cantiere uno scostamento del debito pari o inferiore ai 150 euro?
Sì, analogamente a quanto previsto in materia di emissione del DOL, nel caso in cui sia registrato uno scostamento pari o inferiore ai 150 euro è rilasciata l’attestazione di congruità, fermo restando l’invito alla regolarizzazione del debito.
- Ai fini del raggiungimento della congruità può rilevare anche il costo del lavoro degli operatori archeologici o degli operatori addetti al restauro impegnati nella realizzazione dell’opera?
Si, il costo del lavoro degli operatori archeologici o degli operatori addetti al restauro impegnati nella realizzazione dell’opera e rientranti nella declaratoria degli impiegati, può essere utilizzato come giustificativo per il raggiungimento della congruità attraverso l’esibizione del cedolino paga.
- Nel calcolo dell’importo dei lavori edili sono inclusi anche gli oneri per il conferimento a impianto autorizzato?
A rettifica della faq n. 3 della comunicazione CNCE n. 803, ai fini del calcolo dell’importo dei lavori edili non rientrano gli oneri per il conferimento a impianto autorizzato.
- Il costo del noleggio dei ponteggi rileva nel costo dei lavori edili?
No, il mero costo del noleggio dei ponteggi non rileva nel costo dei lavori edili.
NOTA:
Si informano le Casse Edili/Edilcasse che sono state implementate su CNCE_Edilconnect le “Indicazioni” del riepilogo del 3 del mese: in particolare, per ogni cantiere soggetto a congruità, nel riepilogo mensile all’impresa affidataria, è contenuta una sezione aggiuntiva in cui sono indicate le variazioni di manodopera intervenute per il cantiere, sia in aumento che in diminuzione, da parte delle imprese presenti nel cantiere.
Si informa, altresì, che nei prossimi giorni in CNCE_Edilconnect sarà aggiunto un nuovo campo “importo contratto”, nel caso di affidamenti plurimi da parte del committente, per consentire a ogni impresa affidataria di inserire il valore del proprio contratto.
FAQ CNCE_EDILCONNECT X
- Nell’importo dei lavori edili deve essere ricompreso anche l’utile/margine conseguito dal General Contractor?
Fermo restando l’indicazione del valore complessivo dell’opera, ai fini della verifica di congruità della manodopera, nell’ipotesi considerata, nell’importo dei lavori edili va ricompresa anche l’eventuale quota di utile/margine relativa ai lavori edili stessi.
- I lavori per la realizzazione (produzione e posa in opera) di cancelli, ringhiere e grondaie vanno considerati nell’importo dei lavori edili?
L’attività di produzione o fornitura e posa in opera o la sola posa in opera di cancelli, ringhiere e grondaie effettuata da imprese che, in virtù dell’attività svolta in via principale, applicano un contratto collettivo diverso da quello edile, non sarà soggetta all’applicazione dell’istituto della congruità.
- È previsto un numero massimo di volte in cui è possibile effettuare la modifica dei dati delle presenze nelle denunce mensili ai fini della congruità?
Per ogni denuncia mensile è consentita una sola riapertura per la modifica dei dati delle presenze.
- Ai fini del calcolo della congruità come devono essere considerati i lavori accessori eseguiti nell’ambito di appalti non aventi natura edile?
Le lavorazioni previste nel CCNL Edilizia e nell’allegato X del D.Lgs. 81/08, quali ad esempio scavi per interramento di cavi elettrici o demolizione di plinti di fondazione per interramento linee elettriche, ecc., devono essere svolte applicando il CCNL Edilizia. Tuttavia, qualora si tratti di lavori di piccola entità, con impiego di modesti attrezzi di lavoro, eseguiti nell’ambito di appalti dove l’attività prevalente è diversa da quella edile (es. piccole tracce per l’installazione di impianti in civili abitazioni, ed escluse pertanto “le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici” citate nel richiamato Allegato X), tali lavori possono essere svolti dagli esecutori dei lavori principali e pertanto non sono soggetti alla verifica di congruità.