AGENZIA delle DOGANE – Circolare n. 18 dell’ 8 luglio 2024

Informazioni vincolanti in materia di origine (IVO)

Premessa

Con l’entrata in vigore del Codice Doganale dell’Unione (CDU) – Reg. (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 – sono state fornite istruzioni operative per disciplinare, a livello nazionale, il procedimento di rilascio delle Informazioni Vincolanti in materia di Origine (Decisioni IVO).

In particolare, con Circolare n. 8/D del 19 aprile 2016 (prot. n. 47577/RU), al punto A 6.2) denominato Informazioni Tariffarie Vincolanti (Decisioni ITV) e Informazioni Vincolanti in materia di Origine (Decisioni IVO), sono state evidenziate le principali novità normative e procedurali e sono state fornite disposizioni in ordine al procedimento di adozione delle stesse.

Tali disposizioni, per espresso riferimento, sono state considerate integrative rispetto a quanto riportato nella Circolare n. 8/D dell’8 maggio 2013 (prot. n. 38147/RU) avente ad oggetto “Informazioni Vincolanti in materia di Origine (IVO). Standardizzazione del procedimento e del modello di richiesta”.

Considerata l’attenzione riservata dal legislatore unionale alle Decisioni riguardanti l’applicazione della normativa doganale, la rilevanza e la complessità dell’attività di determinazione dell’origine delle merci, nonché l’interesse manifestato dagli operatori nei confronti dell’istituto quale strumento idoneo a facilitare gli scambi internazionali, si è reso necessario procedere ad un riordino delle disposizioni procedurali in materia.

Alla luce di tali considerazioni, si è ritenuto opportuno effettuare modifiche all’iter di trattazione delle istanze, intervenendo nelle fasi di presentazione della domanda, di istruttoria e di rilascio della decisione, come meglio dettagliato nei paragrafi che seguono.

Le Informazioni Vincolanti in materia di Origine (IVO)

La decisione IVO agevola gli operatori economici dando certezza dell’origine della merce e contribuendo a semplificare l’attività di sdoganamento.

Le disposizioni unionali disciplinano le IVO agli artt. 22 – 37 del Regolamento UE 952/2013 Codice Doganale dell’Unione (CDU), agli artt. 7 bis – 22 del Regolamento Delegato (UE) 2015/2446 (CDU-RD) e agli artt. 8 – 23 del Regolamento Esecuzione (UE) 2015/2447 (CDU-RE).

Tale strumento, vincolante per il titolare e per le autorità doganali, determina indubbi vantaggi economici e procedurali in quanto fornisce agli operatori economici la certezza del diritto per quanto riguarda la determinazione dell’origine, semplifica l’attività dei servizi doganali al momento dello sdoganamento e contribuisce all’interpretazione uniforme delle norme in materia di origine.

Una IVO contenente il riconoscimento dell’origine preferenziale o non preferenziale è il risultato di un attento ed approfondito studio delle norme unionali e delle tecniche di lavorazione o trasformazione cui la merce è stata sottoposta.

Fondamentale, in ragione di quanto premesso, è la fase preliminare alla presentazione dell’istanza che la società richiedente dovrà curare con la massima attenzione, in modo da fornire informazioni e documenti utili al corretto inquadramento tecnico e giuridico della decisione richiesta.

Presupposti e requisiti per richiedere una Informazione Vincolante in materia di Origine (IVO)

La IVO rientra nella categoria delle Decisioni che il CDU definisce come “qualsiasi atto delle autorità doganali, relativo alla normativa doganale, che deliberi su un caso particolare o che abbia effetti giuridici sulla o sulle persone interessate” laddove per persona si intende “una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale, la capacità di agire”.

Possono richiedere una IVO i soggetti stabiliti nel territorio doganale della UE o al di fuori di esso. Con riferimento a quest’ultima fattispecie, l’art. 9, par. 2 e par. 3 lett. b) del CDU così come l’art. 5 del Reg. Delegato 2015/2446, disciplinano l’obbligo di registrazione (ai fini dell’attribuzione del codice EORI) quale presupposto necessario alla presentazione di una richiesta di decisioni, anche da parte di soggetti non stabiliti nel territorio unionale.

In alternativa, il richiedente può nominare un rappresentante doganale stabilito nel territorio dell’Unione. La rappresentanza può essere diretta, nel caso in cui il rappresentante operi in nome e per conto del soggetto richiedente o indiretta, nel caso in cui il rappresentante agisca in nome proprio ma per conto del richiedente.

Una decisione IVO può riguardare un solo tipo di merci e di circostanze valide ai fini dell’origine (art. 16 CDU – RE Reg. Esec. 2015/2447). Non possono, pertanto, essere presentate – dallo stesso richiedente e per le medesime operazioni – più istanze relative a merci classificate nella medesima voce tariffaria e ottenute attraverso lo stesso processo di produzione con l’utilizzo di materiali equivalenti.

Considerato l’obbligo di utilizzo delle IVO rilasciate, non potranno essere richieste Informazioni Vincolanti in materia di Origine che il richiedente non possa impiegare nelle operazioni per le quali tali informazioni sono state rilasciate.

L’istanza può essere presentata una sola volta e deve riferirsi ad un qualsiasi uso previsto della decisione IVO o ad un qualsiasi uso previsto di una procedura doganale (art. 33 CDU).

Presentazione dell’istanza

La domanda volta ad ottenere una decisione relativa a informazioni vincolanti, unitamente a tutta la relativa documentazione di accompagnamento o giustificativa, è presentata all’autorità doganale competente dello Stato membro in cui il richiedente è stabilito o all’autorità doganale competente dello Stato membro in cui detta informazione deve essere utilizzata (art. 19 CDU-RD – Reg. Delegato 2015/2446).

A decorrere dal 1° ottobre 2024, l’istanza sarà presentata all’Ufficio Origine e Valore della Direzione Dogane utilizzando l’apposito modulo di domanda pubblicato sul portale di ADM ed allegato alla presente circolare.

L’istanza, formulata esclusivamente mediante l’utilizzo del modulo indicato e firmata digitalmente dal richiedente, sarà inviata via mail al seguente indirizzo di posta elettronica dir.dogane.origine@adm.gov.it, unitamente a un documento di identità in corso di validità.

La firma digitale del formulario di domanda costituisce esplicita sottoscrizione e accettazione di tutte le attestazioni ivi riportate, inclusa l’accettazione alla registrazione delle informazioni nella Banca dati della Commissione Europea.

Alternativamente e previa scansione del modulo firmato con firma autografa, l’istanza sarà inviata al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): dir.dogane@pec.adm.gov.it. unitamente alla copia di un documento di identità in corso di validità.

Compilazione dell’istanza

Ai fini dell’attribuzione dell’origine, risulta di fondamentale importanza la corretta classificazione della merce per la quale viene richiesto il rilascio di una Informazione Vincolante in materia di Origine (IVO). Qualora sussistano dubbi o incertezze in ordine alla classifica doganale della merce, si invitano gli operatori economici a formulare, preventivamente, un’istanza per il rilascio di un’Informazione Tariffaria Vincolante (ITV).

Il modulo di domanda (Allegato 1) deve essere compilato in ogni sua parte secondo le istruzioni riportate sul retro dello stesso “Istruzioni per la compilazione della domanda di IVO”.

Le informazioni richieste devono essere indicate negli appositi campi evitando, ove possibile, il rinvio a documenti allegati, tranne i casi in cui l’ampiezza della trattazione lo richiede (es. descrizione procedimento di lavorazione).

Si raccomanda l’attenta compilazione dei campi di cui si compone il modello di domanda:

1. Richiedente – Il richiedente una decisione IVO può non coincidere con il titolare della stessa. In tal caso, i campi 1 (Richiedente), 1.1 (Partita IVA) e 1.2 (Punto di contatto), dovranno essere debitamente compilati e completati con i relativi indirizzi di posta elettronica e di posta elettronica certificata (PEC) del soggetto che agisce in rappresentanza.

Nel caso in cui l’istanza sia presentata per conto di un soggetto non stabilito nel territorio doganale di uno stato membro, in tale campo andranno riportati gli estremi identificativi del rappresentante indiretto, appositamente nominato.

2. Titolare – È il soggetto che richiede la IVO o per conto del quale è formulata la richiesta ed è il destinatario della decisione. La partita IVA e il codice EORI (campo 2.1) sono riconducibili allo stesso. In tale campo dovrà essere riportata l’indicazione della sede in cui sono custodite le scritture contabili.

3. Paese di origine e classificazione delle merci ai fini della nomenclatura doganale – Il Paese di origine è quello che il richiedente ritiene di poter attribuire al prodotto per cui formula l’istanza. Analogamente, la classificazione doganale è quella che il richiedente ritiene di poter attribuire alla merce, salvo nel caso in cui non sia stata precedentemente richiesta ed emessa una ITV. In tal caso, la classificazione attribuita andrà obbligatoriamente riportata nel formulario di domanda.

4. Denominazione commerciale della merce – Occorre indicare il nome con cui è noto in commercio il prodotto per il quale si chiede il rilascio di una IVO, come denominato nei cataloghi e/o nei listini e nei documenti di vendita e di trasporto, in modo che lo stesso possa essere inequivocabilmente identificato al momento della presentazione in dogana e della dichiarazione doganale. Nel caso in cui più prodotti abbiano un medesimo identificativo commerciale, ma risultino ottenuti con materiali e/o processi di lavorazione differenti, dovranno essere presentate istanze di rilascio di IVO per ciascuno di essi.

5. Quadro giuridico – In base alla classificazione doganale della merce, va indicato l’esatto riferimento normativo che determina l’origine preferenziale o non preferenziale richiesta, precisando se l’utilizzo della IVO riguarderà un’operazione di importazione o di esportazione.

6. Giustificazione della dichiarazione di origine da parte del richiedente – Le argomentazioni giuridiche a sostegno dell’origine preferenziale o non preferenziale richiesta devono essere descritte in maniera compiuta e dettagliata, con particolare riferimento alla regola di origine che si ritiene applicabile al prodotto finito in base alla sua classificazione (es. merci interamente ottenute, ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, lavorazione o trasformazione sufficiente, cumulo dell’origine).

7. Descrizione della merce e del procedimento che ha conferito il carattere originario

– La descrizione della merce deve essere tale da rendere comprensibile la natura della stessa, la sua funzione o l’uso, la composizione, il processo di fabbricazione subito, precisando l’origine delle materie prime o semilavorati utilizzati, della classifica doganale e del valore degli stessi. Nel caso in cui la regola che determina l’acquisizione dell’origine rinvia a criteri quali, a titolo esemplificativo, il “valore aggiunto al prodotto finito nell’ultimo paese di trasformazione” oppure il “Paese in cui ha origine la maggior parte dei materiali in base al valore degli stessi”, occorre che tali campi siano compilati con la massima attenzione. In particolare, si invita a fornire precise e documentate informazioni attinenti al prezzo franco fabbrica del prodotto finito e al valore delle materie prime utilizzate, compilando tutti i campi indicati alla casella 7.2 Altrettanto precisa dovrà risultare la descrizione del processo di lavorazione che ha conferito alla merce il carattere originario (casella 7.3).

Allo stesso modo, qualora le materie prime utilizzate siano acquistate sul Territorio Nazionale, comunitario o da Paesi terzi, occorre precisare di essere in possesso delle prove di origine di ciascuno dei materiali, fornendone copia all’atto della presentazione dell’istanza o a seguito di richiesta dell’Ufficio. Qualora la produzione avvenga in più Paesi, si raccomanda di descrivere in maniera chiara le fasi di lavorazione e i semilavorati ottenuti.

Alla descrizione del processo di lavorazione dovranno essere allegate schede tecniche, foto, opuscoli e ogni altra documentazione ritenuta utile. Se il richiedente è a conoscenza dell’esistenza di IVO o ITV emanate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli o dalle competenti autorità di altri Stati Membri per merci identiche o similari, dovrà riportarne gli estremi ai punti 7.5 e 7.6.

8. Campionatura di supporto – Se il richiedente lo ritiene utile, può trasmettere, unitamente all’istanza, campioni rappresentativi della merce. Di tale circostanza si farà menzione alla casella 8, in cui dovrà essere espressa anche l’eventuale richiesta di restituzione. Nel caso in cui non ne venga richiesta la restituzione, l’Agenzia provvederà alla distruzione dei campioni, decorsi 60 giorni dalla notifica del provvedimento.

9. Documentazione di supporto – Se la domanda è accompagnata da documentazione di supporto (foto, cataloghi, fatture, contratti, schede di lavorazione ecc.), il richiedente dovrà compilare il campo 9.

10. Informazioni supplementari – Il richiedente potrà utilizzare il campo 10 per fornire ogni altra informazione ritenuta utile per la trattazione dell’istanza. Tale campo sarà utilizzato per indicare l’eventuale status di AEO – inclusi gli estremi del provvedimento e la tipologia di autorizzazione – al fine di accedere alle agevolazioni indicate alla lettera d) del successivo paragrafo denominato “Procedimento istruttorio”.

11. Sottoscrizione del richiedente – Con la sottoscrizione dell’istanza, il richiedente attesta l’esattezza delle informazioni fornite ed esprime il proprio consenso a che tali informazioni siano registrate nella banca dati della Commissione europea. Lo stesso autocertifica, ai sensi e per gli effetti del DPR 28.12.2000 n. 445, di essere nel pieno esercizio dei propri diritti, di non essere stato condannato e/o di non avere procedimenti penali pendenti per reati connessi alla sua attività economica e, in particolare, alla corretta indicazione di origine delle merci commercializzate. Dichiara, inoltre, esclusivamente per il prodotto di cui chiede il rilascio della IVO, se sono pendenti ricorsi, precisando presso quale Corte di Giustizia Tributaria e se sono in corso revisioni dell’accertamento di bollette doganali. Nel caso in cui tali procedimenti siano presenti e/o vi siano condanne, lo stesso ne fornisce comunicazione. Analoga comunicazione andrà fornita nel caso in cui la società di cui il richiedente è legale rappresentante sia in stato di fallimento, sottoposta a procedura di concordato preventivo, di amministrazione controllata, straordinaria o di liquidazione coatta amministrativa.

Non saranno accettate domande prive della firma autografa o digitale del richiedente, compilate parzialmente o contenenti informazioni incomplete: al verificarsi di tali fattispecie, l’Ufficio Origine e Valore non accetterà la domanda dandone comunicazione alla Società secondo la procedura meglio dettagliata di seguito.

Procedimento istruttorio

a) Competenza e termini per l’accettazione della domanda

Nella Sezione 3 “Decisioni riguardanti l’applicazione della normativa doganale”, il CDU regolamenta il procedimento da seguire per le “Decisioni adottate su richiesta”.

In particolare, l’art. 22 paragrafo 2, dispone che le autorità doganali verificano senza indugio e comunque entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di decisione, se sono soddisfatte le condizioni per l’accettazione dell’istanza. Conformemente alla normativa unionale e al fine di semplificare le procedure ed incrementare l’efficienza e la celerità nel rilascio delle decisioni, l’istanza per il rilascio di una Informazione Vincolante in materia di Origine, formulata secondo indicazioni di cui al successivo paragrafo “Presentazione dell’istanza”, sarà esaminata direttamente dall’Ufficio Origine e Valore della Direzione Dogane, in quanto competente al rilascio della decisione. Dalla data di ricevimento dell’istanza, l’Ufficio dispone di un termine di 30 giorni (fase preistruttoria) per effettuare una prima valutazione della ricevibilità della stessa. Tale fase preliminare ha lo scopo di constatare la correttezza formale dell’istanza, la completezza dei dati riportati e della documentazione allegata.

b) Accettazione e rigetto dell’istanza

Conclusa la fase di preistruttoria e constatata la regolarità e completezza formale della domanda, la stessa può essere accettata. In tal caso, la data di accettazione corrisponde alla data di presentazione e coincide con l’avvio del procedimento che deve concludersi nel termine di 120 giorni da tale data, salvo quanto indicato alla successiva lettera d).

Qualora l’Ufficio Origine e Valore accerti che l’istanza è carente di informazioni necessarie o che le stesse non sono sufficienti per procedere all’accettazione, chiederà al richiedente di fornire le informazioni supplementari necessarie. Tali informazioni devono essere fornite entro un termine che non può superare i 30 giorni dalla data della richiesta.

In ogni caso, non potrà essere accettata:

– l’istanza, presentata direttamente dal richiedente o per suo conto, che riguardi merci identiche che hanno acquisito l’origine alle medesime condizioni e per le quali sia già stata presentata una domanda di IVO e/o sia già stata emessa una Decisione in corso di validità;

la domanda riguardante un uso non previsto della decisione o di una procedura doganale;

– l’istanza per la quale la competenza al rilascio è in capo a un altro Stato Membro (ciò si verifica se il richiedente, stabilito in un altro Stato membro, non intende utilizzare in Italia la decisione);

– l’istanza presentata con modello di richiesta non conforme al modello allegato alla presente circolare;

– l’istanza non compilata in tutti i campi obbligatori;

– l’istanza non sottoscritta dal richiedente o presentata con modalità differenti da quelle previste dalla presente circolare.

In tali casi, ai sensi di quanto disposto all’art. 22 par. 6 del CDU, l’Ufficio Origine e Valore provvederà a comunicare al richiedente i motivi in base ai quali l’istanza non può essere accettata e non può darsi luogo all’avvio del procedimento.

In assenza di qualsiasi comunicazione al richiedente in merito all’accettazione o al rifiuto della domanda, quest’ultima si considera accettata. La data di accettazione è la data di presentazione della domanda o, nei casi in cui il richiedente ha fornito le informazioni aggiuntive richieste, la data in cui è stato fornito l’ultimo elemento di informazione.

In ogni caso, la data di accettazione determina l’avvio del procedimento che deve concludersi nel termine di 120 giorni salvo quanto indicato alla successiva lettera d).

c) Istruttoria

La fase istruttoria è curata dall’Ufficio Origine e Valore della Direzione Dogane con il contributo dell’Ufficio delle Dogane territorialmente competente, al quale, conclusa la fase preistruttoria, saranno inviati l’istanza e i documenti allegati affinché possa comunicare:

– gli esiti degli eventuali controlli e/o accertamenti analitici riguardanti la merce oggetto della richiesta di IVO, in ordine, in particolare, alla corretta indicazione di origine delle merci importate, esportate o commercializzate;

– l’avvenuto avvio o l’intenzione di avviare procedimenti di revisione dell’accertamento delle merci oggetto di richiesta di IVO importate o esportate dal richiedente, precisando le circostanze relative all’avvio del controllo, le motivazioni e gli esiti dello stesso;

– qualora l’attività di cui al punto precedente sia già stata conclusa, l’eventuale pendenza di ricorsi conseguenti all’attività di accertamento svolta nei confronti del richiedente;

– ogni altro elemento utile all’istruttoria e alla decisione, nonché eventuali elementi ostativi al riconoscimento dell’origine richiesta dall’istante.

Tali informazioni richieste all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente andranno fornite entro 30 giorni dalla richiesta.

L’Ufficio Origine e Valore della Direzione Dogane provvederà senza indugio all’esame dell’istanza e della documentazione allegata. Qualora risulti necessario acquisire documentazione o richiedere informazioni ulteriori indispensabili per la definizione dell’istruttoria, l’Ufficio provvede a formulare formale richiesta al richiedente che è tenuto a fornire quanto richiesto nel termine massimo di trenta giorni. Durante tale periodo, i termini procedimentali si intendono sospesi e inizieranno nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle informazioni e/o dei documenti richiesti. Qualora il richiedente non produca la documentazione entro i termini, la decisione non potrà essere adottata.

d) Termini per la conclusione del procedimento

La decisione, secondo quanto disposto dal CDU, deve essere adottata e notificata al richiedente al più presto e, comunque, entro 120 giorni dalla data di accettazione della richiesta. Con riferimento ai soli soggetti AEO, in ragione delle specifiche caratteristiche che disciplinano il rilascio dello status, nonché dell’esigenza di ampliare i benefici derivanti dalla verificata compliance doganale e fiscale di tali operatori, l’Agenzia si impegna a definire l’esito dell’istruttoria e la relativa IVO entro e non oltre 60 giorni dall’accettazione dell’istanza.

Qualora l’Ufficio si trovi nell’impossibilità di rispettare il termine per la conclusione del procedimento ne informa il richiedente prima della scadenza, adducendo le motivazioni del mancato rispetto dei termini e indicando l’ulteriore periodo necessario che, in ogni caso, non può superare i 30 giorni (articolo 13, paragrafo 1, del CDU-RD).

e) Periodo di validità della decisione

Le decisioni IVO sono valide per un periodo di tre anni a decorrere dalla data in cui acquisiscono efficacia (art. 33 p. 3 CDU). Una decisione in materia di origine ha efficacia a decorrere dalla data in cui il richiedente riceve il provvedimento o si ritiene l’abbia ricevuto (art. 22 p. 4 CDU).

f) Notifica della decisione

Relativamente alla determinazione dell’origine della merce, le IVO sono vincolanti sia per l’autorità doganale che per il titolare delle stesse (art. 33 p. 2 CDU).

In particolare, tali decisioni sono vincolanti per le autorità doganali dopo la data a decorrere dalla quale la decisione risulta efficace; analogamente, le IVO sono vincolanti per il titolare della decisione, solo a decorrere dalla data in cui riceve o si ritiene abbia ricevuto notifica della decisione (art. 33 p. 2 lett. a) e b) CDU).

Una volta rilasciate, le decisioni IVO non possono essere oggetto di modifica (art. 34 p. 6 CDU).

A decorrere dal 1° ottobre 2024 la IVO firmata digitalmente sarà trasmessa via PEC al richiedente e all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente. La trasmissione così effettuata ha valore di notifica alle condizioni ed ai sensi di quanto disposto dall’art. 48 del D.lgs 82/2005.

g) Ricorso

In base a quanto previsto dall’art. 22 p. 6 lett. a) del CDU, in caso di rilascio di una decisione IVO con un’origine della merce diversa rispetto a quella proposta dal richiedente, l’autorità doganale non è tenuta a conformarsi al principio del contradditorio anticipato.

Conseguentemente, la decisione può essere adottata senza obbligo di contraddittorio.

Il diritto di ricorrere avverso la decisione è sempre ammesso. Il ricorso potrà essere presentato dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, con le modalità di cui all’art. 20 del D.Lgs. 546/92 e notificato all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Dogane – Via Mario Carucci 71, 00143 Roma entro il termine perentorio di 60 gg dalla notifica della decisione IVO.

Il ricorrente, entro 30 giorni dalla notifica del ricorso, ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. 546/92, dovrà provvedere al deposito del medesimo presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria adita, a pena di inammissibilità.

h) Cessazione di validità

L’art. 34, p. 2 del CDU dispone che una decisione IVO cessa di essere valida prima della scadenza del termine previsto dall’art. 33 p. 3 del CDU in uno dei seguenti casi:

– l’Unione Europea adotta un regolamento o conclude un accordo e la decisione non è più conforme con le norme che ne derivano;

– la decisione non è più compatibile con le norme in materia di origine definite nell’ambito dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) o con le note esplicative o con pareri adottati per l’interpretazione dell’Accordo OMC.

La cessazione del codice EORI determina la cessazione di validità della decisione in modo automatico ed immediato e la stessa non può più essere utilizzata. In ogni caso, la cessazione di validità non ha effetto retroattivo.

i) Revoca della decisione

Le decisioni possono, in qualunque momento, essere revocate dall’autorità doganale che le ha emesse se non sono conformi alle norme in vigore (art. 23 p. 3 CDU) o se non risultano più soddisfatte una o più condizioni previste per la loro adozione. Sono revocate, inoltre, se non sono compatibili con una sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, con effetto dalla data di pubblicazione del dispositivo nella Gazzetta Ufficiale UE e in altri casi specifici (art. 34 p. 8 lett. a) e b) CDU).

La revoca di una decisione IVO non può essere richiesta dal destinatario della decisione (art. 34 p. 5 CDU). Al provvedimento di revoca si applicano le disposizioni di cui all’art. 22, p. 6 del CDU che disciplinano il diritto ad essere ascoltati. Gli effetti della revoca decorrono dalla data in cui il richiedente riceve il provvedimento o si ritiene l’abbia ricevuto.

l) Annullamento della decisione

In base a quanto previsto all’art. 34 p. 4 CDU, l’autorità doganale può annullare in ogni momento una decisione IVO se:

– è stata emanata sulla base di informazioni non corrette o incomplete comunicate dai richiedenti;

– il richiedente sapeva o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere che le informazioni erano inesatte o incomplete;

– la decisione sarebbe stata diversa se le informazioni fossero state esatte e complete.

Come nel caso di revoca, all’annullamento di una decisione si applicano le disposizioni di cui all’art. 22 p. 6 del CDU che disciplinano il diritto ad essere ascoltati. L’annullamento di una decisione IVO ha effetto retroattivo (ex tunc) e decorre dalla data di emissione della decisione. In caso di annullamento di una decisione IVO, il titolare non può presentare un’istanza per ottenere l’uso esteso (c.d. periodo di grazia).

m) Uso esteso (c.d. “periodo di grazia”)

Laddove una decisione IVO cessa di essere valida o interviene un provvedimento di revoca, il titolare, se ricorrono i presupposti e le condizioni specifiche previste dal CDU, può presentare un’istanza al fine di ottenere un ulteriore periodo di utilizzo della stessa (art. 34 p. 9 CDU).

Tale “uso esteso” non può superare i sei mesi dalla data della revoca o dalla data di scadenza della validità della decisione (c.d. “periodo di grazia”).

L’uso esteso non è consentito nel caso in cui la decisione IVO sia stata adottata per merci da esportare.

Il provvedimento può essere concesso nel caso in cui:

– il titolare della IVO, entro 30 giorni dalla cessazione di validità o dalla revoca della stessa, produca istanza indicando i quantitativi per i quali formula richiesta di uso esteso e lo Stato membro o gli Stati membri in cui le merci saranno sdoganate;

– risulti che il titolare sia vincolato da un contratto stipulato sulla base della determinazione dell’origine definita dalla decisione IVO;

– l’uso esteso o “periodo di grazia” non sia escluso dal provvedimento che ha determinato il venir meno di validità della decisione IVO.

Il provvedimento che autorizza l’uso esteso è emesso dall’Ufficio Origine e Valore della Direzione Dogane entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza. In caso di accoglimento, nello stesso saranno riportate la data di decorrenza e di validità dell’autorizzazione, nonché la quantità di merce per le quali è stato richiesto un periodo di uso esteso.

È evidente che l’”uso esteso” o “periodo di grazia” termina alla scadenza del termine indicato nel provvedimento o al raggiungimento del quantitativo di merce per il quale è stato autorizzato.

n) Monitoraggio uso delle IVO

La decisione IVO è vincolante sia per il titolare che per l’autorità doganale.

Il titolare è tenuto ad utilizzarla ogni volta che effettua un’operazione di importazione o di esportazione della merce riportando nella dichiarazione doganale il codice C627 e l’identificativo del numero IVO.

Tale codice indicativo permetterà agli Uffici delle Dogane ed all’Ufficio Origine e Valore di effettuare il monitoraggio dell’utilizzo delle IVO ai fini di quanto previsto dall’art. 23 e 33 del CDU.

Gli Uffici doganali devono sempre verificare che le merci oggetto della dichiarazione doganale siano identiche a quelle per le quali risulta rilasciata la IVO. Al titolare della IVO compete l’onere di provare che le merci corrispondono a quelle descritte nella IVO.

Con la presente circolare si procede ad un riordino delle disposizioni nazionali che regolamentano la specifica materia.

La Circolare n. 8/D dell’8 maggio 2013 (prot. n. 38147/RU) avente ad oggetto “Informazioni Vincolanti in materia di Origine (IVO)” e le istruzioni integrative prot. n. 7273/RU del 9 febbraio 2016 si intendono sostituite.

A partire dal 1° ottobre 2024 la procedura di rilascio delle Informazioni Vincolanti in materia di Origine sarà regolamentata dalle presenti disposizioni.

Le Direzioni Territoriali vigileranno sulla corretta applicazione delle presenti disposizioni non mancando di segnalare alla Scrivente le eventuali criticità riscontrate.

Allegato