AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 148 dell’ 11 luglio 2024

Regime fiscale dei dividendi corrisposti a fondi UE/SEE – Articolo 1, comma 633, legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) – Registri ESMA

Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

Quesito

La società istante è un veicolo di investimento di diritto francese, istituito nella forma della Société par actions simplifiée (SAS), al fine di promuovere un servizio di gestione collettiva del risparmio a favore di determinate entità di un gruppo assicurativo, che ha come obiettivo l’investimento, secondo una politica definita, nel capitale di società il cui scopo principale è il finanziamento, la costruzione, l’esercizio, la manutenzione, la gestione, la ristrutturazione o lo sviluppo di infrastrutture.

L’Istante si qualifica ai sensi degli articoli 214224 del Codice monetario e finanziario francese come un ”Altro Fondo di Investimento Alternativo”, non conforme alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio (di seguito ”direttiva UCITS”) ed è registrato dinanzi all’Autorità di vigilanza francese (Autorité des Marchés Financiers AMF) a partire dal xx/yy/zz.

L’attuale gestore dell’Istante è una società di gestione del risparmio francese autorizzata dall’AMF (di seguito ”Gestore”), a partire dal xx/yy/zz, alla gestione di fondi di investimento alternativi, ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2011 sui gestori di investimento alternativi (di seguito ”direttiva AIFM”).

Nessun potere circa la gestione degli investimenti (i.e. scelte di acquisto, detenzione, vendita) spetta agli azionisti o agli organi nominati dagli azionisti. La gestione degli investimenti dell’Istante spetta, infatti, unicamente al Gestore.

In data xx/yy/zz, l’Istante ha acquisito (per un importo pari a circa X milioni di euro) la partecipazione del X per cento in una holding industriale (di seguito ”Società), fiscalmente residente in Italia, avente ad oggetto l’assunzione, la negoziazione e la gestione di partecipazioni in società operanti nel settore delle infrastrutture.

Nel corso del 2023, l’Istante ha ceduto la totalità delle partecipazioni detenute nella Società (per un importo pari a X milioni di euro), realizzando una plusvalenza pari a X milioni di euro.

L’Istante chiede conferma «circa la propria qualificazione ai fini fiscali italiani come un Organismo di Investimento Collettivo del Risparmio (”OICR”) di diritto estero istituito in un Paese dell’Unione Europea e gestito da un gestore indipendente soggetto a vigilanza ai sensi della Direttiva AIFMD e, in quanto tale, avente diritto a fruire del regime di esenzione di cui all’articolo 1, comma 633, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (”Legge di Bilancio 2021”), in relazione alla plusvalenza realizzata attraverso la cessione della partecipazione qualificata detenuta» nella Società.

Nel caso in cui si pervenisse alla soluzione che l’Istante non assuma la predetta qualifica ai fini fiscali, e trovi dunque applicazione il regime fiscale previsto per le società di capitali fiscalmente residenti all’estero e prive di una stabile organizzazione italiana, l’Istante chiede conferma del fatto che la cessione della partecipazione detenuta nella Società possa beneficiare del medesimo regime fiscale di cui all’articolo 87 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), previsto per le plusvalenze realizzate dalle società di capitali fiscalmente residenti in Italia, alla luce di quanto stabilito dall’articolo 63 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), anche come interpretati dalla recente sentenza della Corte di Cassazione n. 21261 del 19 luglio 2023.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

L’Istante ritiene di qualificarsi come un OICR di diritto estero in quanto:

rientra nella definizione di OICR;

raccoglie capitali da una pluralità di investitori;

agisce nell’interesse di tali investitori e in autonomia dei medesimi;

presenta una politica di investimento predeterminata;

è gestito da una società di gestione del risparmio autorizzata alla gestione dei fondi di investimento alternativi e soggetta a vigilanza dalla competente autorità francese, ai sensi della direttiva AIFM.

Al riguardo, l’Istante precisa anche che «si qualifica come OICR anche ai fini della legge francese la cui definizione di OICR ricalca quella prevista dalla Direttiva AIFM (e, di conseguenza, anche la definizione di OICR italiana) ed è registrata dinanzi all’autorità di vigilanza francese (Autorité des Marchés Financiers) a partire dal 29 dicembre 2014».

Inoltre, l’Istante rappresenta di non rientrare nella definizione di società di partecipazione finanziaria come definita dall’articolo 2 della direttiva AIFM, escluse dall’ambito di applicazione della medesima direttiva. In particolare, con riferimento alle società le cui azioni non sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato nell’Unione, come nel caso dell’Istante, le società di partecipazione non finanziaria sono definite come «le società con una partecipazione azionaria in una o più altre società, il cui obiettivo commerciale è realizzare una strategia o delle strategie imprenditoriali attraverso le sue imprese figlie, società associate o partecipate per contribuire al loro valore a lungo termine e che sia una società […] che non sia costituita con lo scopo principale di generare utili per i propri investitori mediante disinvestimento delle imprese figlie o società associate, come comprovato dalla sua relazione annuale o da altri documenti ufficiali». Sotto quest’ultimo profilo, l’Istante evidenzia che ha come scopo quello di generare utili per i propri investitori mediante il disinvestimento dalle attività infrastrutturali in cui lo stesso ha in precedenza investito.

In conclusione, l’Istante ritiene di qualificarsi come un OICR di diritto estero e di poter beneficiare dell’esenzione prevista dalla legge di bilancio 2021 con riferimento alla plusvalenza realizzata a seguito della cessione della partecipazione detenuta nella Società.

L’Istante rileva che, nel caso in cui non si dovesse riconoscere la qualifica di OICR di diritto estero, ma di una società di partecipazioni, la plusvalenza derivante dalla cessione delle partecipazioni nella Società dovrebbe essere soggetta al medesimo regime impositivo previsto dall’articolo 87 del Tuir per le plusvalenze realizzate dalle società di capitali fiscalmente residenti in Italia (cd. participation exemption). In particolare, trattandosi di una partecipazione avente i requisiti di cui all’articolo 87 del Tuir, la plusvalenza derivante dalla cessione della partecipazione nella Società dovrà essere soggetta ad un’imposta pari al 1,2 per cento (applicando il 24 per cento al 5 per cento della plusvalenza realizzata).

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’articolo 1, comma 633, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) stabilisce che «non concorrono a formare il reddito le plusvalenze e le minusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzate, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero o conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e da OICR, non conformi alla citata direttiva 2009/65/CE, il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, istituiti negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni».

Inoltre, l’articolo 1, comma 631, della legge di bilancio 2021 ha modificato l’articolo 27, comma 3, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 aggiungendo, alla fine, il seguente periodo: «La ritenuta di cui al primo periodo non si applica sugli utili corrisposti a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e a OICR, non conformi alla citata direttiva 2009/65/CE, il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, istituiti negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni».

Le suddette modifiche normative sono dirette ad equiparare il trattamento fiscale dei dividendi e delle plusvalenze conseguiti da OICR residenti in Italia anche agli OICR di diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, ossia alla c.d. direttiva UCITS IV (di seguito ”direttiva UCITS”) e a quelli non conformi alla medesima direttiva il cui gestore è soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento e del Consiglio, dell’8 giugno 2011 (direttiva AIFM), istituiti in Stati membri dell’Unione europea e in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni (cfr. relazione illustrativa alla legge di bilancio 2021).

Con le risposte pubblicate l’11 maggio 2021, n. 327 e il 1° agosto 2023, n. 409 è stato chiarito che, per effetto di tali disposizioni, l’esenzione fiscale dei dividendi distribuiti dalla società partecipata e delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate in società residenti spettano agli OICR esteri, diversi dai fondi immobiliari, che presentano le seguenti caratteristiche:

sono istituiti in uno Stato membro UE o SEE che consentono un adeguato scambio di informazioni;

sono conformi alla direttiva UCITS oppure non sono conformi a quest’ultima direttiva, ma il gestore è soggetto a vigilanza nel Paese nel quale è istituito in conformità alla direttiva AIFM.

A tal fine, come precisato nelle citate risposte, è necessario che gli OICR soddisfino i predetti requisiti regolamentari, mentre non è previsto alcun requisito in merito alla forma giuridica e allo status fiscale dei medesimi nei Paesi in cui sono istituiti.

Inoltre, come chiarito nella circolare 10 luglio 2014, n. 21/E, la direttiva AIFM introduce misure volte a creare un mercato interno europeo dei gestori dei fondi di investimento alternativi (GEFIA), mediante la definizione di un quadro di riferimento armonizzato per la regolamentazione in materia di autorizzazione, funzionamento e trasparenza di tutti i GEFIA che gestiscono e/o commercializzano fondi di investimento alternativi (FIA).

Per FIA si intendono tipologie di fondi che raccolgono capitale da una pluralità di investitori allo scopo di investirlo a vantaggio degli investitori e in autonomia dai medesimi, in base a una determinata politica d’investimento, ma che non necessitano di un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 5 della direttiva UCITS. Pertanto, si tratta dei fondi diversi dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) ricompresi in quest’ultima direttiva.

I GEFIA che si sono conformati alle regole e ai requisiti richiesti dalla direttiva AIFM possono istituire, gestire e/o commercializzare FIA liberamente in tutta l’Unione Europea, mediante lo strumento del cosiddetto ”passaporto del gestore” senza la necessità di costituire una sede fissa nel Paese di istituzione del fondo.

In sostanza, la direttiva AIFM, proseguendo la strada intrapresa dalla direttiva UCITS, assicura il riconoscimento in tutta l’Unione europea delle autorizzazioni e dei sistemi di vigilanza prudenziale di ciascun Stato membro. Per istituire e gestire un OICVM armonizzato o un FIA in uno Stato membro è, quindi, sufficiente il rilascio dell’autorizzazione e l’esercizio della vigilanza da parte del solo Stato membro di origine del gestore (home country control).

La direttiva AIFM non disciplina i FIA, i quali continuano ad essere regolamentati e sottoposti a vigilanza a livello nazionale in base alla legge dello Stato nel quale sono istituiti.

Sulla base di quanto illustrato, in linea generale, per gli OICR non conformi alla direttiva UCITS, il regime di esenzione fiscale sui dividendi e sulle plusvalenze derivanti da partecipazioni in società residenti in Italia si applica nei casi in cui l’organismo di investimento possa qualificarsi come FIA in base alla legge dello Stato UE o SEE nel quale è istituito e sia gestito da un GEFIA soggetto a vigilanza ai sensi della direttiva AIFM.

Nel caso in esame, l’Istante dichiara di qualificarsi come FIA, ai sensi della normativa francese, e che tale qualificazione si evince oltre che dallo Statuto anche dall’evidenza tratta dal registro dei FIA tenuto dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA, nota anche come AESFEM), allegata alla documentazione prodotta. In proposito, l’Istante afferma che «da quanto si può desumere da tale registro, l’Istante ha natura di fondo di investimento alternativo soggetto a vigilanza in Francia e gestito da […] in qualità di manager del fondo».

Con riferimento a tale ultima affermazione, si rileva che l’articolo 7, paragrafo 5, della direttiva AIFM stabilisce che l’ESMA deve mantenere un registro centrale pubblico. Questo registro, accessibile in formato elettronico, identifica ogni GEFIA autorizzato ai sensi della direttiva. Inoltre, il registro contiene un elenco dei FIA gestiti e/o commercializzati nell’Unione da ciascun GEFIA insieme all’autorità competente del GEFIA.

Tenuto conto che le valutazioni sulla qualificazione di un OICR e la verifica dei requisiti richiesti dalla direttiva AIFM comportano una valutazione della normativa civilistica del Paese in cui è istituito il FIA e analisi fattuali che non possono essere oggetto di interpello ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212, si ritiene, in linea generale, che la presenza di un FIA nel registro centrale pubblico gestito dall’ESMA possa essere considerato, ai fini delle disposizioni fiscali in esame, un elemento atto a dimostrare la sussistenza del requisito soggettivo.

Sulla base di quanto rappresentato dall’Istante, che si qualifica come FIA ai sensi della normativa francese e tenuto conto che il Gestore è soggetto a vigilanza ai sensi della direttiva AIFM, circostanze che risultano anche dai registri tenuti dall’ESMA, la plusvalenza derivante dalla cessione della partecipazione qualificata nella Società non è imponibile ai sensi dell’articolo 1, comma 633, della legge di bilancio 2021.

Da quanto precede, risulta assorbito il quesito relativo all’applicazione del regime di participation exemption alla menzionata plusvalenza.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.

Resta impregiudicato ogni potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria volto a verificare se la rappresentazione delle vicende descritte in sede di interpello, per effetto di eventuali altri atti, fatti o negozi ad esso collegati e non rappresentati dall’istante ovvero rappresentati in maniera difforme dalla realtà possa condurre ad una diversa qualificazione fiscale della fattispecie in esame.