AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 151 dell’ 11 luglio 2024
Trattamento fiscale degli ”Energy Point” incassati come attività di investimento
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L’Istante (di seguito ”Istante”), persona fisica, dichiara di aver stipulato un ”contratto di noleggio remoto di impianto cluster” (di seguito, ”Contratto”) con una ”start up” residente nel Regno Unito (di seguito la ”Società”).
Il Contratto «ha ad oggetto la messa a noleggio da parte del Locatore nei confronti del Cliente Finale dell’impianto CLUSTER per la produzione di energia elettrica per la durata di mesi 36, in cambio del pagamento del canone previsto una tantum».
Secondo quanto previsto, a fronte del pagamento del predetto ”canone”, «tutta l’energia prodotta dall’impianto CLUSTER appartiene al cliente finale [ndr. l’Istante] e sarà nella piena disponibilità dello stesso sotto forma di Energy Point del valore nominale di 1€ compresi nel range E 56 e versati mensilmente sull’account Wallet del Cliente Finale».
In risposta alla richiesta di documentazione integrativa, l’Istante afferma che «gli Energy Point possono essere convertiti sia in euro, sia in bitcoin sia in gift card» e che intende convertire gli Energy Point ricevuti in euro.
L’Istante afferma che «acquistando un noleggio di un cluster da 100 euro, la Società stima un ritorno in 3 anni di circa 5 o 6 euro al mese per 36 mesi», e pertanto, chiede se «i proventi effettivamente incassati derivanti da tale attività» di investimento siano da considerare ”redditi da capitale” oppure ”redditi diversi” da assoggettare ad imposizione.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Istante ritiene che i predetti proventi costituiscano redditi diversi, ai sensi dell’articolo 67 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir) e che debbano essere indicati nel modello 730, quadro D4, con codice 9, riferito a ”altri redditi diversi sui quali non è stata applicata alcuna ritenuta”.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
In attuazione della delega contenuta nell’articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è stato emanato il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 di riforma e riordino dei redditi di natura finanziaria.
Come chiarito nella circolare 24 giugno 1998, n. 165/E, la legge di delega ha imposto una definizione dei redditi di capitale e dei redditi diversi dando prevalenza, nell’individuazione delle fattispecie imponibili, più che agli effetti giuridici sostanziali che alla configurazione civilistica formale.
Pertanto, la definizione di reddito di capitale qualifica come tali tutti quei proventi che derivano da rapporti aventi per oggetto l’impiego di capitale secondo uno schema produttivo analogo a quello civilistico (cfr. articolo 820, comma 3, del codice civile, cioè i corrispettivi periodici che si ritraggono dalla cosa per il godimento che altri ne abbia).
Nella categoria dei redditi diversi, che assume una funzione complementare anche con riferimento ai redditi di capitale, invece, sono inquadrati tutti i redditi che costituiscono guadagni di capitale.
In aderenza a tali principi, l’articolo 67, comma 1, del Tuir distingue le tipologie di redditi diversi in natura finanziaria prevedendo quattro disposizioni di tipo analitico [lettere da c) a c-quater)] ed una quinta disposizione con funzione di chiusura [lettera c-quinquies)].
La disposizione contenuta nella citata lettera c-quinquies) risponde ad una funzione di chiusura, essendo volta a includere tra i redditi diversi tutte quelle plusvalenze e quei proventi di natura finanziaria che potrebbero altrimenti sfuggire all’imposizione perché non inquadrabili in alcuna delle lettere precedenti del comma 1 dell’articolo 67 del Tuir.
Più precisamente, in base a tale lettera, costituiscono redditi diversi «le plusvalenze ed altri proventi, diversi da quelli precedentemente indicati, realizzati mediante cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto».
Tale norma contempla due distinte fattispecie:
la prima riguarda le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante la cessione a titolo oneroso ovvero la chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante la cessione a titolo oneroso ovvero il rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari. Questa disposizione si pone con funzione di chiusura rispetto alla lettera cter) del comma 1 dell’articolo 67 del Tuir, in quanto volta a evitare che il contribuente si possa sottrarre a quella previsione impositiva ricorrendo all’espediente di far circolare, in luogo dei titoli e certificati ivi previsti, i crediti pecuniari ed i rapporti rappresentati da detti titoli e certificati.
la seconda ha ad oggetto i differenziali positivi o negativi in dipendenza di un evento incerto e si pone quale norma di chiusura rispetto alla successiva lettera cquater), in quanto finalizzata ad evitare che i differenziali positivi dei contratti derivati, conseguiti mediante la cessione o l’estinzione anticipata di tali contratti, o degli altri contratti aleatori di natura finanziaria, non inquadrabili nella stessa lettera cquater) perché privi delle caratteristiche richieste da tale disposizione, possano sfuggire a imposizione.
Ai fini della quantificazione, l’articolo 68, comma 9, del Tuir prevede che «le plusvalenze e gli altri proventi di cui alla lettera cquinquies) del comma 1 dell’art. 67, sono costituiti dalla differenza positiva tra i corrispettivi percepiti ovvero le somme od il valore normale dei beni rimborsati ed i corrispettivi pagati ovvero le somme corrisposte, aumentate di ogni onere inerente alla loro produzione, con esclusione degli interessi passivi».
Nel caso di specie, secondo quanto rappresentato, l’Istante ha aderito ad una proposta di investimento offerta dalla Società inglese che avrebbe stimato «un ritorno in 3 anni di circa 5 o 6 euro al mese per 36 mesi» a fronte di un noleggio di un cluster da 100 euro.
Detto investimento è realizzato mediante un «contratto di noleggio remoto di impianto CLUSTER» in base al quale, «in cambio del pagamento del canone previsto una tantum», riceve sull’account wallet aperto presso la medesima Società, ”Energy Point” rappresentativi dell’energia prodotta dall’impianto che risulta ”nella piena disponibilità” dell’Istante, il quale potrà ”ritirarli” a determinate scadenze.
In proposito, in risposta alla richiesta di documentazione integrativa, l’Istante ha affermato che «gli Energy Point possono essere convertiti sia in euro, sia in bitcoin sia in gift card» e che intende convertire gli Energy Point ricevuti in euro. Inoltre, non essendo in grado di fornire ulteriore documentazione, l’Istante ha riportato il contenuto della seguente FAQ presente sul sito della Società (redatto anche in lingua italiana): «Come funzionano i prelievi degli Energy point? Non appena noleggi un impianto viene creata nella sezione ”Prelievi” della dashboard il calendario dei ritiri. Visualizzerai una barra di avanzamento con dei puntini e delle date che rappresentano i momenti nei quali saranno disponibili. Gli impianti di importo minore prevedono 2 ritiri ogni anno mentre quelli di costo maggiore 4. Riceverai ogni primo del mese i tuoi Energy Point ma potrai ritirarli ogni 6 mesi od ogni 3 mesi in base alla tipologia dell’impianto. I prelievi quando disponibili ti permetteranno di ritirare la somma di tutti gli Energy Point erogati nei mesi precedenti. Quando il puntino verde raggiunge la data visualizzerai un box sotto la barra di avanzamento con il prelievo disponibile, ti basterà cliccarci sopra per richiederlo. Generalmente affinché il tuo prelievo venga elaborato sono necessari circa 15 giorni lavorativi anche se nella stragrande maggioranza dei casi la tempistica è molto più breve».
L’Istante ha precisato che «all’interno dei dati del profilo è presente il mio IBAN su cui riceverò il bonifico degli energy point convertiti in euro».
Ciò posto, sulla base di quanto emerge dal Contratto e da quanto rappresentato dall’Istante, l’accredito degli Energy Point, la cui conversione comporta il conseguimento del provento, in sostanza risulta collegato alla produzione di energia elettrica dell’impianto noleggiato e prescinde dal ”canone” versato, una tantum, dall’Istante.
Pertanto, tenuto conto che l’eventuale provento realizzato è condizionato ad un evento incerto, quale l’andamento della produzione di energia prodotta dall’impianto, appare corretto ritenere che lo stesso possa rientrare tra redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera cquinquies), del Tuir, nei termini sopra illustrati.
Ne consegue che, l’Istante è tenuto a indicare tali redditi nella Sez. IIA del quadro RT del Modello Redditi PF.
Si ricorda, inoltre, che, ai soli fini del monitoraggio fiscale di cui all’articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, l’Istante è tenuto alla compilazione del quadro RW al fine di indicare l’attività estera di natura finanziaria detenuta.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e delle qualificazioni effettate dal contribuente, assunte acriticamente così come illustrate nell’istanza di interpello in quanto non oggetto di valutazione in questa sede e nel presupposto della loro veridicità e correttezza. Non costituisce, inoltre, oggetto di valutazione il rispetto della normativa regolamentare in materia di offerta di investimenti, non di competenza della Scrivente.
Resta impregiudicato ogni potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria volto a verificare se la rappresentazione delle vicende descritte in sede di interpello, per effetto di eventuali altri atti, fatti o negozi ad esso collegati e non rappresentati dall’istante ovvero rappresentati in maniera difforme dalla realtà possa condurre ad una diversa qualificazione fiscale della fattispecie in esame anche in considerazione alla cessione a terzi dell’energia prodotta dall’impianto.